Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 6 maggio 2016, n. 18954

Il rinvio dell’articolo 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 309 c.p.p. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, l’applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonche’ degli elementi forniti dalla difesa

Il rinvio dell’articolo 324, comma 7, al comma 10 dell’articolo 309 c.p.p. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma.

Suprema Corte di Cassazione

S.U.P.

sentenza 6 maggio 2016, n. 18954

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. FUMO Maurizio – Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – rel. Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 17/07/2015 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Dott. Maria Vessichelli;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 17 luglio 2015 con la quale e’ stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 28 maggio 2015: decreto, quest’ultimo, adottato in rinnovazione di un precedente provvedimento di sequestro, gia’ emesso nei confronti dello stesso soggetto e relativo al medesimo bene (un manufatto edilizio), ma dichiarato inefficace il 12 maggio 2015, per vizi formali inerenti alla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del riesame che avevano impedito l’assunzione di una legittima decisione nel termine di legge.
1.1. Il decreto era stato emesso ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., nei confronti del (OMISSIS), relativamente ad un manufatto in muratura diviso in due distinti miniappartamenti, edificato, in assenza di necessari titoli autorizzatori, sul lastrico solare di un preesistente fabbricato ubicato nel capoluogo campano.
L’ipotesi di reato di riferimento era, dunque, quella del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), articoli 83, 93 e 95.
1.2. Nel provvedimento oggetto di ricorso il Tribunale ha respinto in primo luogo la richiesta di annullamento del titolo cautelare fondata sulla dedotta violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, come novellato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, e dell’articolo 309, comma 10, norma dal primo richiamata.
In particolare, la difesa aveva eccepito che il decreto di sequestro preventivo oggetto del riesame non avrebbe dovuto e potuto essere emesso, in base a quanto statuito dal vigente articolo 309 c.p.p., comma 10, norma per l’appunto modificata dalla L. n. 47 del 2015, articolo 11, comma 5, entrata in vigore l’8 maggio 2015.
Tale nuova formulazione, che esplicitamente preclude la possibilita’ di rinnovare – salvo esigenze cautelari eccezionali – la misura cautelare personale di tipo coercitivo, quando una precedente e in tutto analoga sia stata dichiarata inefficace per il mancato rispetto anche di uno solo dei piu’ termini perentori previsti dallo stesso comma 10, avrebbe dovuto trovare applicazione, secondo il richiedente il riesame, anche nella materia reale e con riferimento allo specifico caso in esame, che aveva visto, per l’appunto, rinnovato un precedente titolo dichiarato inefficace: e cio’, in virtu’ del richiamo al detto comma 10, operato dal legislatore del 2015 nella riformulazione che ha riguardato anche il procedimento di riesame in materia reale, ossia l’articolo 324 c.p.p., comma 7.
Invece, il Tribunale del riesame ha respinto tale tesi osservando, come gia’ aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, che la modifica dell’articolo 309, comma 10, operata dall’articolo 11, comma 5, citato, riguardava esclusivamente lo statuto del riesame in materia cautelare personale mentre le modifiche apportate dal legislatore del 2015 all’articolo 324, comma 7, mediante l’articolo 11, comma 6, erano consistite nel solo “ampliamento” del gia’ previgente rinvio ad alcuni commi dell’articolo 309, mediante l’inclusione del solo neonato comma 9-bis di tale articolo.
1.3. Con riferimento al merito dell’impugnazione, il Tribunale ha osservato che il reato di riferimento era stato correttamente individuato in quello di realizzazione di nuova costruzione in mancanza del permesso di costruire ed altresi’ in violazione della normativa antisismica, tenuto conto della concreta condotta accertata.
Era dunque configurabile il fumus del reato, cosi’ come lo era il pericolo di aggravamento delle sue conseguenze, derivante – pur in presenza di accertata ultimazione dei lavori – dalla libera disponibilita’ delle opere e dall’uso di esse, concretamente incidenti sull’equilibrio urbanistico e sull’ordinato assetto di sviluppo del territorio, nonche’ dalla compromissione nell’assetto del territorio sotto il profilo delle cautele antisismiche, pericolo destinato a perdurare fino a quando chi ha realizzato l’immobile non ottenga la relativa autorizzazione.
2. Contro tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell’indagato deducendo nuovamente la violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, nei sensi gia’ rappresentati al Tribunale del riesame.
2.1. In particolare l’impugnante si sofferma su quella che egli sostiene essere stata un’errata interpretazione del Tribunale in ordine al rinvio, contenuto nell’articolo 324, comma 7, all’articolo 309, comma 10: e cioe’ ad un rinvio considerato di natura meramente recettizia, e dunque, come detto, indifferente alle modifiche apportate al detto comma 10, successivamente alla sua originaria formulazione, dovuta al codice Vassalli del 1988.
Invero, tale conclusione ermeneutica, sostenuta dalla Corte di cassazione nel suo massimo consesso con la sentenza ric. Cavalli (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013) – che era stata emessa per dirimere un contrasto insorto in relazione alla prima modifica del comma 10 dell’articolo 309 dovuta alla L. 8 agosto 1995, n. 332, articolo 16, comma 5 – non poteva essere ribadita anche a seguito della nuova modifica del detto comma 10 per effetto della citata L. n. 47 del 2015.
Si tratterebbe, oggi, di un rinvio da qualificare come di natura mobile e non piu’ recettizia, con la conseguenza che il decreto di sequestro non avrebbe potuto essere nuovamente emesso in assenza di indicate eccezionali esigenze cautelari, ostandovi il disposto del novellato comma 10 dell’articolo 309 c.p.p..
Il ricorrente fa notare anche che non vi e’ difficolta’ a riconoscere la non totale sovrapponibilita’ delle regole che sovrintendono alle due procedure di riesame considerato che, se e’ indiscutibile che anche nel riesame in materia di sequestro possa essere oggi richiesto e concesso il rinvio dell’udienza per giustificati motivi (articolo 309, comma 9-bis) con conseguente rinvio anche del termine per il deposito dell’ordinanza motivata, non si vede per quale motivo non dovrebbe operare anche il disposto del comma 10 nella parte in cui consente al Tribunale di prorogare il termine per il deposito della motivazione, senza peraltro che possa automaticamente essere trasposto nella materia reale il criterio, per la detta proroga, del “numero degli arrestati e gravita’ delle imputazioni” che e’ tipicamente riferito alle misure cautelari di tipo personale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla requisito del periculum in mora.
In particolare era stata omessa qualsiasi analisi della documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare che il suddetto pericolo – individuato dal Tribunale nell’incremento urbanistico – non sussisteva, dal momento che il parco ove l’originario manufatto, poi sopraelevato, insisteva e’ caratterizzato da altissima densita’ abitativa, non ricorrendo neppure, nella specie, in caso di confisca obbligatoria.
3. La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, alla quale il ricorso era stato assegnato, lo ha, con ordinanza del 26 novembre 2015, rimesso alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto potenziale fra le decisioni destinate ad essere assunte dalle sezioni semplici, anche in considerazione dell’esistenza dell’approdo cui erano pervenute le Sezioni Unite con la citata sent. n. 26268 del 2013, Cavalli.
Con tale decisione era stata affermata la natura meramente recettizia del rinvio contenuto nell’articolo 324, comma 7, ma il mutamento operato sulla formula del rinvio stesso e cioe’ la sua integrale riedizione ad opera del legislatore del 2015 induceva a ritenere che le conclusioni di quella sentenza potessero essere non piu’ ripetibili con riferimento a tale complessivo rinvio.
In altri termini il problema della natura del rinvio contenuto nell’articolo 324, comma 7, riguarda oggi la possibilita’ o meno di applicare anche al procedimento di riesame di sequestro:
– le nuove norme in tema di ampiezza dei poteri di annullamento da parte del tribunale del riesame per vizi attinenti alla motivazione;
– quelle sul divieto di rinnovazione della misura precedentemente dichiarata inefficace;
– quella riguardante i termini perentori per il deposito della motivazione.
Il Collegio rimettente ha posto in evidenza gli argomenti a favore della tesi della natura recettizia del rinvio (rubrica della legge; complessiva attenzione del legislatore per gli errori e le illegittimita’ della procedura di compressione del bene “liberta’ personale”, con sanzioni sproporzionate rispetto al bene costituito dalla proprieta’; utilizzo di espressioni e concetti riferibili unicamente alle esigenze cautelari sottese alle misure personali; sicura diversita’ di trattamento operata dal legislatore con riferimento ai termini di deposito nel procedimento di rinvio riguardante, da un lato, le misure cautelari personali e, dall’altro, le misure reali).
In senso opposto, e cioe’ per la natura mobile del rinvio, lo stesso Collegio ha segnalato il dato incontestabile dell’avere inteso, il legislatore del 2015, modificare in parte anche l’assetto del riesame di sequestro; l’essere stato realizzato, attraverso la nuova introduzione del comma 9-bis – di sicura rilevanza per le misure reali – e la riformulazione dei commi 9 e 10, un corpus unico su specifici obblighi del tribunale con riferimento al diritto di difesa del ricorrente, a prescindere dal suo oggetto.
4. Con decreto del 30 dicembre 2015 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.
5. In data 4 febbraio 2016 e’ pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso.
Ha osservato che, non dubitandosi del fatto che il rinvio al comma 10 dell’articolo 309, contenuto nell’articolo 324, comma 7, debba intendersi ancor oggi soltanto parziale e non esteso al termine di cinque giorni per l’invio degli atti da parte del giudice procedente, l’intera coerenza del sistema verrebbe meno se si ritenesse che tale delimitata conclusione – per la quale il suddetto rinvio deve intendersi di natura recettizia – dovesse convivere con l’affermazione che, per il resto, il rinvio al citato comma 10 abbia acquisito la diversa natura “mobile”.
Il che risponderebbe anche a considerazioni di economia processuale, essendo ragionevole che il legislatore non abbia inteso gravare il giudice del riesame ex articolo 324 c.p.p., anche di un termine per il deposito della motivazione che non avrebbe significato laddove, nell’ambito della medesima procedura, all’autorita’ procedente rimane non imposto un termine perentorio per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame.
Quanto all’ulteriore motivo, il Procuratore generale ritiene lo stesso da rigettare per avere il Tribunale del riesame fatto adeguata applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12878 del 2003 in tema di sequestrabilita’ dell’immobile abusivo ultimato.
6. In data 14 marzo 2016 e’ stata depositata una memoria difensiva nella quale sono stati reiterati e integrati i fondamentali argomenti di diritto gia’ esposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto in ordine alla quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni Unite e’ la seguente:
“Se, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, debbano trovare applicazione, in forza del rinvio operato dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, le disposizioni previste dai commi 9 e 10 dell’articolo 309 c.p.p., nella formulazione originaria, ovvero se il rinvio sia da intendersi alle disposizioni contenute nei predetti commi dell’articolo 309 nel testo modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47”.
2. La L. n. 47 del 2015, entrata in vigore l’8 maggio 2015 e recettiva di una importante parte delle proposte contenute nella relazione finale predisposta dalla Commissione istituita con decreto del 10 giugno 2013 presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia, e’ stata concepita nel dichiarato intento di apportare talune peculiari modifiche, tra l’altro, allo statuto delle misure cautelari personali, come delineato nel codice di procedura penale. In questo senso si esprime la relativa rubrica.
Tale modifica, dispiegata negli articoli da 1 a 10 della legge, ha toccato infatti – nel senso di incrementare le garanzie difensive e i corrispondenti obblighi a carico dei giudici impegnati nelle procedure cautelari – i temi della necessaria attualita’ delle esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.); della custodia in carcere intesa come estrema ratio con conseguente maggiore valorizzazione delle misure cautelari diverse (articolo 275 c.p.p.); dell’eliminazione di qualsiasi automatismo nella applicazione della misura coercitiva di massimo rigore anche con riferimento ai reati piu’ gravi (articoli 275, 276 e 284 c.p.p.); della inammissibilita’ dei provvedimenti del giudice limitati all’appiattimento puro e semplice sulla posizione dell’accusa (articolo 292 c.p.p.).
Sulla stessa linea e nella stessa prospettiva, il legislatore, con gli articoli 11, 12 e 13, ha rimodulato anche il procedimento di riesame (ex articolo 309 c.p.p., concernente le ordinanze genetiche delle sole misure coercitive) e quello di appello (ex articolo 310, riguardante le altre misure personali), introducendo significative modifiche sulla durata dei termini per la decisione e per il deposito della motivazione e sanzionando, nel riesame, il mancato rispetto di questi ultimi con l’inefficacia della misura: tutto cio’, nell’intento di trovare un bilanciamento ragionevole tra il valore della rapidita’ della procedura e quello di un contraddittorio il piu’ possibile completo, anche attribuendo rilevanza procedurale alle difficolta’ di redazione della motivazione dipendenti dalla complessita’ del procedimento. E’ intervenuto anche sui termini di deposito del provvedimento reso in seguito all’annullamento con rinvio, sempre e solo relativamente alla procedura del riesame, incidendo sulla formulazione dell’articolo 311 c.p.p..
Peraltro, la L. n. 47 del 2015, articolo 11, u.c. e’ dedicato al coordinamento dei precetti, appena rimodulati con riferimento all’articolo 309, con l’articolo 324 c.p.p. in tema di riesame di sequestro: una norma che, prevedendo nel comma 7 (nel testo vigente fino alla entrata in vigore della L. n. 47 del 2015) il rinvio “alle disposizioni dell’articolo 309, commi 9 e 10”, e’ stata modificata dal legislatore del 2015, con la tecnica della “sostituzione” alla espressione “articolo 309, commi 9” di quella “articolo 309, commi 9 e 9-bis”.
Nella relazione della Commissione ministeriale veniva chiarito che “la modifica del comma 7 peraltro effettuata in quella sede mediante la sola inclusione, nella forma dell’inserimento o “aggiunta”, del comma 9-bis nella precedente lista di rinvio ha solo funzione di coordinamento con l’articolo 309 quanto alla richiesta di differimento dell’udienza”.
Si desume percio’ dalla tecnica di redazione adottata nella legge effettivamente varata che l’intervento del legislatore del 2015 aveva come fuoco quello delle misure cautelari personali, ma che allo stesso non e’ stata estranea la volonta’, registrata nel citato comma 6 dell’articolo 11, di attribuire forza espansiva riversandola nell’area del riesame reale – in primo luogo alla novella introdotta con l’articolo 9-bis dell’articolo 309, ossia al tema del diritto dell’imputato al rinvio dell’udienza per completare la propria difesa.
E cio’ ha fatto modificando l’articolo 324 con il metodo del rinvio al detto comma dell’articolo 309, gia’ prescelto dal legislatore del 1988.
Considerazioni di ordine letterale e sistematico inducono a ritenere che il legislatore abbia inteso riconoscere forza espansiva anche, nei termini di cui si dira’, al nuovo contenuto del comma 9 dell’articolo 309; non, invece, al nuovo testo del comma 10, sebbene questo, come il comma 9, sia da sempre oggetto del richiamo operato dall’articolo 324, comma 7.
3. Per chiarire il senso di tale affermazione e’ bene prendere le mosse dalla preliminare constatazione di quella che, privilegiando una pura interpretazione letterale, potrebbe sembrare una scelta ovvia all’interprete che si avvicinasse, senza conoscenze del pregresso, al vigente testo dell’articolo 324, comma 7: la conclusione, cioe’, di essere in presenza di una norma il cui contenuto vada ricercato nel testo dei commi 9, 9-bis e 10 come si presentano nella formulazione codicistica vigente, che e’ il frutto della rimodulazione dello stesso legislatore del 2015, salvo evidenti incompatibilita’. Una opzione ermeneutica che tuttavia ha incontrato due importanti obiezioni da parte del Collegio rimettente il quale, del resto, riflette i dubbi legittimi di una parte della dottrina:
– la lettura dei detti commi 9 e 10 nella formulazione attuale, ai fini del riesame delle misure ablative, potrebbe entrare in conflitto con la precedente decisione delle Sezioni Unite, Cavalli, di definire il rinvio contenuto nell’articolo 324 come di natura recettizia e quindi riferito ai testi originari delle norme richiamate;
– l’automatica estensione di tutto il portato dei due commi in esame redatti per disciplinare la materia del riesame di misure personali coercitive – alla materia del riesame reale e’ sia, in parte, resa impossibile dalla sicura riferibilita’ di numerose disposizioni citate in quei commi alle sole misure personali, sia gravida di pericoli di appesantimento ingiustificato del lavoro del giudice e dei suoi stessi risultati poiche’, ad esempio, il divieto di rinnovazione della misura dichiarata inefficace, salvo esigenze cautelari eccezionali, penalizzerebbe eccessivamente le finalita’ delle misure ablative, le quali, oltretutto, nei piu’ importanti casi non prevedono neppure la motivazione sul requisito delle esigenze cautelari (si pensi al sequestro Decreto Legge n. 356 del 1992, ex articolo 12-sexies).
3.1. La soluzione della questione posta alle Sezioni Unite non puo’ che essere la risultante di una analisi condotta congiuntamente sia con gli strumenti della interpretazione letterale sia con quelli della indagine logico-sistematica, forieri di risultati la cui complementarieta’ si rivelera’ decisiva nella specifica materia in esame.
E cio’, a prescindere dai principi enunciati nella sentenza Cavalli e dalle conclusioni in essa raggiunte, tenuto conto della peculiarita’ della vicenda normativa che aveva riguardato la fattispecie presa in considerazione da quella sentenza.
3.2. Invero, e’ utile ricordare brevemente la successione di norme che ha riguardato, fin qui, il testo dell’articolo 309, comma 10, e, per quanto concerne le ripercussioni di questo sul comma 7 dell’articolo 324 c.p.p., l’intervento delle citate Sezioni Unite.
La scelta effettuata, dal Codice Vassalli, di delineare in forma parzialmente autonoma il riesame in materia di misure ablative rispetto al riesame delle misure coercitive, contemplava comunque un comune denominatore dei due precetti di riferimento (articoli 309 e 324 c.p.p.) nella disposizione costituente il contenuto dei commi 9 e 10 dell’articolo 309, estesa all’articolo 324 con la tecnica, appunto, del rinvio: una disposizione con la quale si fissavano un termine perentorio per la decisione e la sanzione dell’inefficacia della misura, connessa alla sua violazione. Un precetto teso a garantire la effettivita’ della decisione in tempi tendenzialmente contenuti e certi, coerentemente con lo spirito della intera procedura, scandita da segmenti contratti per tutta l’attivita’ prodromica alla decisione stessa, che era ed e’ volta a garantire il controllo del tribunale su misure limitative di beni costituzionalmente protetti, adottabili prima della sentenza di condanna definitiva.
Quando, in seguito, con L. 8 agosto 1995, n. 332 (articolo 16, comma 3) era stata introdotta nell’articolo 309 – il cui comma 5 era stato, cosi’, sostituito anche la previsione della necessaria trasmissione degli atti da parte dell’autorita’ procedente al tribunale del riesame, non oltre il quinto giorno dall’avviso del presidente, ed era stata conseguentemente aggiunta, nel comma 10 dello stesso articolo 309, la sanzione dell’inefficacia della misura anche per la mancata osservanza di tale termine perentorio, ne’ la prevalente giurisprudenza (v. tra le molte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698 e Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581), ne’ la maggioranza della dottrina avevano ipotizzato o anche solo dubitato che tale modifica del comma 10 dell’articolo 309 dovesse operare anche con riferimento al riesame dei sequestri. E cio’ in quanto essa costituiva sanzione correlata alla previsione, nel comma 5 dell’articolo 309, di un termine nuovo e per giunta perentorio per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, norma questa che non era stata richiamata dall’articolo 324 e che, d’altra parte, confliggeva con la diversa disposizione rimasta nell’articolo 324, comma 3 – non elisa dal legislatore del 1995 -, secondo cui il termine per l’inoltro degli atti al tribunale del riesame in materia reale era di un solo giorno e non era perentorio.
E, si noti, la conclusione della non estensione valorizzava al massimo il risultato letterale della interpolazione dovuta alla riforma del 1995, nonostante la assoluta centralita’, per il sistema del riesame personale, attribuita alla riforma del comma 5, come dimostrato dal fatto che la stessa e’ stata oggetto, ad opera delle Sezioni Unite, di una interpretazione sistematica ancor piu’ rigorosa di quella derivante dalla formulazione letterale (Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212073).
4. Vale la pena sottolineare che prima dell’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza Cavalli del 2013, la “tensione” interpretativa che si veniva a determinare mettendo alla prova la tenuta del rinvio mantenuto nell’articolo 324, comma 7 con il testo novellato del richiamato comma 10 dell’articolo 309, era stata risolta dalla giurisprudenza di legittimita’ evidenziando e dando atto di quello che macroscopicamente – ma anche insuperabilmente, stante la lettera della legge – risultava essere un difetto di coordinamento delle due norme ad opera del legislatore del 1995 e che le stesse Sezioni Unite, in altra e precedente sentenza (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, cit.; conforme Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio), avevano agilmente chiuso come caso di “non applicabilita’ ai procedimenti in materia di misure cautelari reali del comma 5 dell’articolo 309 c.p.p., non richiamato dall’articolo 324 c.p.p., comma 7”.
Puo’ riconoscersi dunque che l’approccio al problema, da parte delle Sezioni Unite del 2008, era stato quello basato sulla valutazione di “(in)compatibilita’” delle modifiche apportate alla norma (articolo 309, comma 10) richiamata dall’articolo 324, comma 7, con il resto dell’istituto del riesame reale, come delineato negli altri commi dello stesso articolo 324.
E proprio tale approccio e’ quello che, in linea di principio, merita di essere ribadito ancor oggi, onde rettamente eseguire la valutazione, rispetto alla procedura di riesame delineata dall’articolo 324 c.p.p., delle norme dell’articolo 309 – e cioe’ dei commi 9, 9-bis e 10 – da quello richiamate nel comma 7, come rimodulato dal legislatore del 2015.
D’altra parte, il criterio della “compatibilita’” e’ quello che esplicitamente lo stesso legislatore, all’atto della redazione del codice di rito, ha prescelto nella delineazione dell’istituto dell’appello in materia di sequestro, facendo ricorso ad una norma (l’articolo 322-bis c.p.p.) che rimanda, per l’appunto, alle disposizioni dell’articolo 310, “in quanto compatibili”.
5. Senonche’, e’ necessario subito evidenziare che, per quanto riguarda il comma 10, la valutazione in questione resta inibita in ragione della scelta, effettuata, a monte, dal legislatore del 2015, della tecnica di interpolazione della norma richiamante.
Appare cioe’ ineludibile affrontare la specificita’ della situazione riguardante il richiamo operato dall’articolo 324 al detto comma 10, specificita’ che lo sottrae necessariamente e lo rende insensibile alla operazione interpretativa, basata sul detto criterio di compatibilita’, che di qui a poco verra’ sviluppata con riferimento al richiamo al comma 9. Cosi’, peraltro, dandosi risposta anche alle perplessita’ che la Sezione rimettente ha sollevato di fronte alla prospettiva di una integrale trasposizione dei precetti del detto comma 10 nella procedura del riesame reale.
Come sopra evidenziato, la L. n. 47 del 2015 ha rimodulato l’articolo 324 c.p.p., comma 7 (in tema di riesame di sequestro preventivo, conservativo e probatorio) con la tecnica della sostituzione di una intera parte del precetto contenente il rinvio ai commi dell’articolo 309: e cioe’ non gia’ semplicemente aggiungendo il richiamo al comma 9-bis a quello, gia’ esistente, ai commi 9 e 10, ma sostituendo alle parole “articolo 309, commi 9”, le parole “articolo 309, commi 9 e 9-bis”.
Tale scelta impone di rilevare subito che, delle modifiche apportate all’articolo 309 con la L. n. 47 del 2015, articolo 11 (si tratta di aggiunte ai commi 6, 8-bis e 9; della introduzione ex novo del comma 9-bis; della sostituzione dell’intero comma 10), non tutte sono state estese al riesame reale, ma soltanto alcune.
E si tratta di quelle concernenti i soli commi 9 e 9-bis, perche’ tali sono i commi che il legislatore del 2015 ha espressamente menzionato quando ha indicato, con la sostituzione delle parole, l’ampiezza del nuovo richiamo che intendeva operare.
In altri termini, il fatto che la L. n. 47 del 2015, articolo 11, comma 6, laddove espressamente sono citati i commi da sostituire nel richiamo presente nell’articolo 324, comma 7, non menzioni anche il comma 10 dell’articolo 309 c.p.p., fa ritenere che il detto comma 10, nella formulazione risultante dall’intervento del legislatore nell’ultima riforma, non debba riguardare la modalita’ di funzionamento del riesame reale.
Con la ulteriore conseguenza che, sia pure attraverso tale specifico percorso interpretativo, le conclusioni della sentenza Cavalli sono da confermare.
Si tratta comunque di una interpretazione – quella che esclude l’innesto del novellato comma 10 nel sistema dell’articolo 324 – che risulta giustificata anche alla luce di considerazioni di carattere sistematico e percio’ non puo’ dirsi frutto di una interpretazione ancorata alla sola lettera dell’intervento manipolativo del legislatore.
5.1. Si e’ gia’ detto che il menzionato comma 10 non puo’ oggettivamente operare per il riesame delle misure reali, quanto alla sanzione che appresta al mancato rispetto del precetto del precedente comma 5, per ragioni che rimandano alla stessa struttura del precetto in questione e alla ontologica incompatibilita’ di questo col comma 3 dell’articolo 324, ragioni illustrate dalla giurisprudenza di legittimita’ a sezioni semplici e poi unite, all’indomani della introduzione del nuovo testo del detto comma 5. Non vi e’ incoerenza sistematica nell’affermare, dunque, che quello stesso comma 10 resta non operante anche in relazione a tutte le innovazioni in esso introdotte dalla L. n. 47 del 2015, che sono essenzialmente quelle della fissazione di un termine, prorogabile ma perentorio, anche per il deposito della ordinanza motivata, e del divieto di rinnovazione della misura, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, una volta che abbia perso efficacia per il mancato rispetto dei termini prescritti.
Se anche la si leggesse come una “anchilosi”, si tratterebbe dunque di un risultato che, per quanto apparentemente distonico con la gia’ sopra ricordata esigenza di risposta effettivamente celere – e pero’ anche esaustiva e completa da parte del giudice del riesame, e’ da definire, piuttosto, come ulteriore espressione di una scelta risalente e collaudata dal legislatore, che e’ stata quella di lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, nella sua integralita’, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale. Come e’ reso lampante, tra l’altro, dalla assoluta divergenza dei due istituti anche in punto di sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale nonche’ di ampiezza del sindacato di legittimita’ sui provvedimenti conclusivi.
E cio’ in ragione, evidentemente, della diversa graduabilita’ dei valori che risultano esposti all’esercizio del potere limitativo in via cautelare, come gia’ riconosciuto dalla Corte costituzionale (v. Corte cost., sentt. n. 268 del 1986 e n. 48 del 1994; ma la presa d’atto della necessaria diversificazione dei due tipi di misure, personale e reale, e’ anche alla base della ordinanza n. 153 del 2007), nonche’ dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26268 del 2013, Cavalli.
Nella stessa prospettiva merita di essere ricordata anche la recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265112-265113, la quale e’ giunta alla conclusione di giustificare la diversita’ di rito camerale da riservare ai due diversi tipi di impugnazione (partecipato ai sensi dell’articolo 127 c.p.p. per la trattazione dei ricorsi per cassazione in tema di misure cautelari personali e non partecipato ai sensi dell’articolo 611 c.p.p. per la trattazione dei ricorsi in tema di misure reali), proprio per la ribadita differenza – derivante da una razionale scelta del legislatore – tra il regime cautelare personale e quello reale.
5.2. Che anche il legislatore del 2015 abbia inteso porsi lungo tale direttrice, e’ evenienza parimenti desumibile dal testo dell’articolo 13, L. n. 47 cit., che puo’ definirsi inequivocabile norma “spia” della volonta’ di insistere sulla differenziazione dei due tipi di riesame. Con essa e’ stato forgiato un inedito comma 5-bis, aggiunto nell’articolo 311 c.p.p., contenente disposizioni gemelle a quelle del comma 10 sui termini per la decisione e per il deposito della ordinanza nonche’ sulle sanzioni connesse al loro mancato rispetto, per la fase del giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della Cassazione, in talune delle ipotesi di incidente cautelare personale attivato dall’indagato.
Ebbene, tale ulteriore “stretta” anche sui tempi del giudice di rinvio che deve rendere la propria decisione in tema di misura coercitiva, non ha riguardato la procedura di riesame delle misure reali, posto che l’articolo 311, comma 5-bis, non essendo richiamato, a differenza dei propri commi 3 e 4, dall’articolo 325 c.p.p. – cioe’ dalla norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse nelle procedure della impugnazione, nell’incidente cautelare reale – non opera in relazione a queste.
Non vi e’ motivo, pertanto, letterale o sistematico, per non riconoscere che la divaricazione nella regolamentazione dei due tipi di riesame e’ perdurante e confermata e che si apprezza una intrinseca coerenza nella complessiva disciplina del riesame in materia reale il quale, a differenza dell’omologo istituto in materia di misure coercitive personali, sebbene in assonanza con l’istituto dell’appello ex articolo 310 c.p.p. che e’ anche la impugnazione ordinaria contro la ordinanza genetica che applica misure personali interdittive (richiamato a sua volta dall’articolo 322-bis c.p.p.), non (era e non) e’ scandito da termini perentori e sanzionati per la trasmissione degli atti da parte del giudice procedente, ne’ lo e’ (divenuto) per il deposito della ordinanza e tantomeno per la decisione in sede di rinvio. E neppure soffre il divieto, per quanto condizionato, di rinnovazione della misura divenuta inefficace per tali inadempimenti.
Esso e’ invece regolato con la previsione di un termine perentorio soltanto per il deposito del dispositivo di decisione, termine che, al pari di quello solo ordinatorio per il deposito della ordinanza (rimasto fissato, per le decisioni del riesame reale, dall’articolo 128 c.p.p. come era gia’ stato riconosciuto, peraltro in via generale, da giurisprudenza costante a partire da Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256), e’ divenuto oggi procrastinabile, in base al nuovo disposto del comma 9-bis dell’articolo 309, nella stessa misura nella quale venga accolta la richiesta personale dell’imputato, di differimento della data di udienza per giustificati motivi.
Non potrebbe non notarsi, d’altra parte, in tema di divieto di rinnovazione della misura dichiarata inefficace, che la disciplina sul punto prevista per il riesame di misure coercitive sarebbe di difficile abbinamento alla materia delle misure ablative, per molte delle quali (ad esempio il sequestro probatorio; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente o il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies; o ancora, in tema di responsabilita’ dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui e’ obbligatoria la confisca) non sono nemmeno richieste specifiche esigenze cautelari e tantomeno, dunque, potrebbe pretendersi la motivazione su esigenze eccezionali.
Conferma tale conclusione anche il rilievo che il divieto – se non in casi eccezionali – di rinnovazione della misura coercitiva caducata per ragioni formali che attengono ad una non efficiente risposta del giudice, ha come pendant un analogo precetto previsto (dall’articolo 302 c.p.p.) sempre in tema solo di misure cautelari personali. Cioe’ il precetto che prevede, come norma di civilta’ giuridica, quella della necessaria scarcerazione dell’imputato il quale non sia stato sottoposto tempestivamente all’interrogatorio di garanzia e veda per questo perdere l’efficacia della misura cautelare alla quale era stato sottoposto.
Una norma che non trova lo stesso sostrato di valori in materia di inefficacia della misura reale, dove sembra invece preponderante e proporzionata la scelta ordinaria di consentire che la sola sanzione per il mancato rispetto dei termini del procedimento sia il relativo riconoscimento e la inefficacia del titolo, cui ben possa seguire la rinnovazione dello stesso, con il seguito di una procedura emendata da vizi.
5.3. Non osta, d’altra parte, a tale conclusione, una diversa interpretazione letterale e sequenziale dei commi 9-bis e 10 del vigente articolo 309 c.p.p.. In altri termini, e’ evidente che, per il riesame delle misure coercitive, il legislatore del 2015 abbia inteso dare corso ad un inasprimento dei doveri di celerita’ del giudice del riesame, prevedendo, nel comma 9-bis, lo slittamento, di cui sopra si e’ detto, dei termini di decisione e di deposito della ordinanza, dovuto ad esigenze difensive, per poi chiarire, nel successivo comma 10 – dunque strettamente correlato al precedente – quale sia la durata fisiologica dei termini stessi, per giunta inaugurando una disciplina del tutto innovativa in punto di specificita’ e durata dei termini di deposito della ordinanza (resi autonomi rispetto al canone generale dell’articolo 128 c.p.p.), di prorogabilita’ degli stessi per la complessita’ della motivazione, e di sanzione processuale in caso di mancato rispetto.
Il fatto e’, pero’, che, espungendo – per le ragioni sopra dette – il testo novellato del comma 10 dal richiamo operato dal comma 7 dell’articolo 324, non puo’ dirsi che il comma 9-bis, invece pacificamente operante, rimanga privo di un elemento fondante per la propria precettivita’.
Ed infatti, il disposto del comma 9-bis e’ perfettamente leggibile alla luce dell’articolo 128 c.p.p. che e’ la norma, come sopra gia’ ricordato, che da’ corpo, per il riesame delle misure reali, al precetto sul tempo per il deposito della ordinanza e lo rende certo e passibile (oggi) di differimento per comprovate esigenze difensive, senza che in relazione ad esso debbano operare anche le norme sulla perentorieta’, sulla prorogabilita’ per la difficolta’ del caso e sulla sanzione di inefficacia introdotte per la prima volta con la L. n. 47 del 2015. Tutto quanto fin qui osservato riguarda dunque la sorte del novellato comma 10 dell’articolo 309, da ritenersi escluso dal richiamo operato nel comma 7 dell’articolo 324 c.p.p., che invece resta ancorato al testo del comma 10 come originariamente concepito nel codice di rito.
6. Tornando invece ad esaminare gli effetti delle modifiche apportate al comma 9 dell’articolo 309, sulla procedura del riesame ex articolo 324 c.p.p., la conclusione non puo’ che essere inclusiva.
Il comma 9 ha costituito esplicito oggetto della sostituzione, operata dal legislatore, con riferimento alla formulazione del richiamo presente nel comma 7 dell’articolo 324 e la valutazione della sua operativita’ va effettuata col criterio della “compatibilita’”.
6.1. Deve darsi atto, peraltro, che il contributo ermeneutico che si rinviene nella sentenza Cavalli per affermare che la modifica apportata dalla novella del 1995 all’articolo 309, comma 10, non riguardava il riesame del sequestro regolato dall’articolo 324, essendo da considerare di natura “recettizia” e “non mobile” il rinvio al detto comma 10 contenuto nell’articolo 324 comma 7, non sembra fornire una indicazione di portata piu’ vasta di quella correlabile alla fattispecie allora esaminata.
Dal punto di vista dogmatico, perche’ la qualificazione del rinvio contenuto nel comma 7 citato, come di natura recettizia, cosi’ desunto dal tipo di intervento legislativo del 1995, non e’ in grado di rapportarsi anche a scelte frutto di una volonta’ legislativa successiva, che possano trovare espressione – come nella specie e’ accaduto – in termini e con modalita’ profondamente diverse dalle precedenti. Appare difficile, cioe’, far rifluire in modo automatico anche le ultime modifiche al comma 7 dell’articolo 324 c.p.p. nella detta tipologia di rinvio e, d’altra parte, discutibile una operazione ermeneutica che vedesse convivere, nell’ambito dello stesso comma, un rinvio recettizio o statico – come individuato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2013, con riferimento al comma 10 dell’articolo 309 – ed altro mobile (quale e’ sicuramente quello al comma 9 dello stesso articolo 309), in tal senso condividendosi la requisitoria del Procuratore generale.
Dal punto di vista esegetico – ma si tratta di diverse facce della stessa medaglia -, sia perche’ il riscontro alla via interpretativa sostenuta nella sentenza Cavalli, di natura essenzialmente deduttiva, era dato da un aspetto del precetto oggi non ricorrente (e cioe’ il mancato richiamo, nell’articolo 324, del comma 5 dell’articolo 309, di cui il novellato comma 10 avrebbe dovuto rappresentare la sanzione); sia perche’, a monte, il legislatore del 1995 aveva mostrato chiaramente di disinteressarsi del tema delle misure reali; sia ancora perche’, a differenza del legislatore del 1995, quello del 2015 si e’ occupato espressamente di “novare” il titolo del richiamo, nell’articolo 324, al comma 9 (oltre che 9-bis) dell’articolo 309, cosicche’ non sembra tanto (o soltanto) essere decisiva l’individuazione del contenuto del richiamo quanto, piuttosto, decisivo e’ rimarcare che e’ stata incisa una parte significativa del richiamo stesso, unitamente e contestualmente alla innovazione del suo contenuto.
6.2. Difficile, nel presente contesto, ed anzi non convincente sarebbe sostenere – come pure fa il Procuratore generale – che la nuova formulazione dell’articolo 324, comma 7 – la quale contiene pacificamente l’abbinamento alla novella del 2015 con riferimento al comma 9-bis – non possa poi trarre linfa vitale anche dal mutato comma 9 dell’articolo 309, rielaborato nello stesso contesto legislativo del menzionato comma 9-bis, ed espressamente avuto di mira nel coordinamento dell’articolo 324 stesso.
Ed allora, il criterio di analisi che le Sezioni Unite ritengono di dovere utilizzare per risolvere la questione giuridica sottopostale – sulla quale non v’e’ un contrasto attuale di giurisprudenza dato che le sentenze Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, e Sez. 3, n. 49176 del 04/11/2015, Camardella, si sono limitate a dare atto della non operativita’ della nuova disciplina soltanto ratione temporis – non puo’ che essere quello che prende le mosse dal rilievo, gia’ posto in evidenza nella sentenza Cavalli, della “strategica” autonomia delle discipline del riesame in materia personale e in materia reale, derivante dalla diversita’ dei diritti che vengono in considerazione – diversita’ che non ha impedito il raccordo delle due discipline attraverso parziali rinvii “tattici” dell’una all’altra -, per concludere con una verifica dettagliata dei precetti previsti per il riesame in materia personale dal comma 9 dell’articolo 309 ed espressamente richiamati, e la esclusione di quelli che, eventualmente, non possono trovare applicazione – per ragioni di conflittualita’ con la disciplina di base – anche nel riesame relativo ai provvedimenti ablativi.
Del resto, la stessa valutazione di compatibilita’ e’ stata effettuata di recente anche dalla gia’ menzionata sentenza Sez. U, n. 51207 del 2015, Maresca, che ha “ritagliato” il rinvio operato dall’articolo 325 c.p.p., comma 3, all’articolo 311, commi 3 e 4, escludendo da esso la seconda parte del comma 4 perche’ incompatibile con la mutata opzione in tema di rito da seguire.
6.3. In tale prospettiva il comma 9 dell’articolo 309 come modificato dal legislatore del 2015, sancendo il potere di annullamento del titolo cautelare da parte del tribunale del riesame, in peculiari casi di vizio della motivazione gravi al punto da non consentire l’esercizio dei poteri integrativi, e’ compatibile con il sistema del riesame di sequestro per quanto attiene alla ipotesi di motivazione mancante.
Il principio, in via giurisprudenziale, aveva trovato pratica attuazione gia’ con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226712, nella quale, con specifico riferimento alla differenza dei ruoli dell’accusa e del giudice della impugnazione, era stato ritenuto passibile di annullamento il decreto di sequestro probatorio radicalmente non motivato sulle specifiche finalita’ del provvedimento (conforme Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Rv. 250959).
6.4. Ugualmente ben puo’ ritenersi compatibile con la materia del riesame reale la parte del comma 9 dell’articolo 309 che oggi riconosce al tribunale del riesame il potere-dovere di annullamento della misura cautelare personale anche nell’ipotesi in cui manchi la autonoma valutazione dei presupposti fondanti la misura stessa.
Il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su piu’ norme (l’articolo 292, comma 2, lettera c e articolo 292, comma 2, lettera c-bis) di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell’Ufficio richiedente, cosi’ da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresi’ forte la dimostrazione della specifica valutazione dell’organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall’intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9.
Un obiettivo di fondo, quello appena descritto, che non puo’ non informare le regole del controllo del tribunale del riesame in tema di misure ablative, essendo pienamente compatibile con la volonta’ di superamento dell’istituto del riesame inteso solo come strumento di controllo generalizzato sul merito – fatta salva la rinuncia dell’interessato a uno o piu’ punti del provvedimento impugnato – tanto da potere essere attivato anche da richiesta priva di motivi contestuali, ed invece oggi inteso come attributivo, al giudice, del potere aggiunto di rilevazione di un vizio genetico, sul merito, ritenuto grave al punto da essere inemendabile.
Certamente, il riferimento che compare nel novellato articolo 309, comma 9, alle “esigenze cautelari”, agli “indizi” e agli “elementi forniti dalla difesa”, che non siano stati oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice, diversamente da quanto imposto, a pena di nullita’ rilevabile di ufficio, dall’articolo 292 c.p.p. (norma all’uopo contestualmente integrata dalla L. n. 47 del 2015, articolo 8) deve essere coordinato – nei limiti dell’adattamento possibile – con la materia delle misure cautelari reali e del sequestro probatorio.
6.4.1. Cosi’, non potra’ costituire parametro di riferimento, per la verifica del presupposto dell’annullamento della misura ablativa in ragione dell’omessa motivazione, quanto statuito dall’articolo 292 c.p.p., che e’ norma declinata per le misure cautelari personali, correlata com’e’, in modo stretto, al paradigma degli elementi disciplinati degli articoli 273 e 274 c.p.p..
Ma, al contrario, le nozioni di “indizio”, “esigenze cautelari” (ad eccezione della materia dei sequestri probatori) e di “elementi forniti dalla difesa”, possono entrare a pieno titolo nella esposizione ed autonoma valutazione dei presupposti fondanti il titolo ablativo e quindi nel giudizio di controllo demandato, nella sua duplice modulazione, al tribunale del riesame.
6.4.2. Il riferimento al tema degli “indizi”, in particolare, dovra’ tenere conto del fatto che il requisito in parola non entra esplicitamente nella composizione della nozione di fumus commissi delicti che e’ invece quella generalmente utilizzata dalla giurisprudenza e dalla dottrina per dare corpo al collaudo della esistenza di un nesso di pertinenzialita’ fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato che ne costituisce il riferimento.
E’ indubbio, infatti, come affermato per la prima volta da Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117, e poi dalla successiva giurisprudenza a sezioni semplici, che le condizioni generali per l’applicabilita’ delle misure cautelari personali, previste dall’articolo 273 c.p.p., non sono estensibili, per le loro peculiarita’, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimita’ del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravita’ degli stessi.
E la compatibilita’ costituzionale di tale principio e’ stata affermata dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 48 del 1994, con riferimento ai parametri degli articoli 24, 42, 27 e 111 Cost..
Tuttavia, e’ altrettanto incontestabile che quantomeno il sequestro preventivo e quello probatorio (per il sequestro conservativo vi e’ la peculiarita’ della necessaria precondizione del rinvio a giudizio), nel presupporre l’esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l’autorita’ giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilita’ dell’indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi.
Mentre quel percorso non puo’ che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica – non piu’ concepibile in termini solo astratti – della compatibilita’ e congruita’ degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.
Specularmente a quanto avviene in tema di riesame di misure personali, la verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell’ottica della possibile declaratoria di nullita’ del provvedimento in caso di mancanza, e’ dunque oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale e’ onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorita’ giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo.
D’altra parte la Corte costituzionale nella ordinanza n. 153 del 2007 ha riconosciuto che l’assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali per le quali non e’ richiesto il presupposto della gravita’ indiziaria – e quello delle cautele personali, non e’ comunque incompatibile e non preclude, anzi puo’ rendere doverosa la indagine – negli ovvi limiti propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali – e la verifica, “nel singolo caso concreto”, del “fumus” del reato ipotizzato dall’accusa, comprensivo dei riferimenti all’eventuale difetto di elemento soggettivo, purche’ “ictu oculi”.
Gli indizi sono, poi, esplicitamente evocati dalla giurisprudenza di legittimita’, con riferimento alle condizioni che legittimano la confisca: per cio’ che riguarda, ad esempio, la dimostrazione della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attivita’ economiche del soggetto, o la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi, in tema di confisca prevista dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226492, e successive conformi tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015, Simeoli, Rv. 263931); inoltre, per cio’ che attiene alla dimostrazione dell’avvenuto deposito del denaro di provenienza illecita in banca, quando si tratta di sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito appunto da somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario (Sez. 5, n. 16008 del 12/02/2015, Capriotti, Rv. 263702).
6.4.3. Anche il tema delle esigenze cautelari non e’ dubbio che trovi riscontro tra i requisiti che possono divenire oggetto di necessaria esposizione ed autonoma valutazione da parte della autorita’ giudiziaria che dispone il sequestro, pena la nullita’ della misura ablativa da rilevarsi a cura del tribunale del riesame.
Come sopra gia’ rilevato, vi sono eccezioni a tale regola, riguardanti le ipotesi di sequestro che prescindono dalla motivazione sulle dette esigenze: i sequestri probatori, taluni casi di sequestro per equivalente a carico dello stesso indagato (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Rv. 259103), altre forme di sequestro finalizzate alla confisca obbligatoria come il sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, c.p.p. (Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Rv. 261242), il sequestro preventivo di beni a norma del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, con riferimento al quale il periculum in mora viene fatto coincidere, dalla costante giurisprudenza di legittimita’, coi requisiti della confiscabilita’ del bene – a stretto rigore ontologicamente diversi dalle esigenze cautelari -, e cioe’ la sproporzione del valore di questo rispetto al reddito o alle attivita’ economiche del soggetto nonche’ la mancata giustificazione della lecita provenienza del bene stessi (Sez. 1, n. 16207 del 11/02/2010, Vendemini Rv. 247237).
Diversamente, la regola e’ che la motivazione sulle dette esigenze e’ doverosa e, a seguito della novella, non piu’ integrabile dal tribunale del riesame neppure quando, pur esistente, non riveli pero’ i necessari caratteri di originalita’.
7. Per tutte le ragioni esposte, la dedotta violazione del vigente articolo 309, comma 10, in relazione all’articolo 324, comma 7, non sussiste e devono formularsi i seguenti principi di diritto:
“Il rinvio dell’articolo 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 309 c.p.p. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, l’applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonche’ degli elementi forniti dalla difesa”.
“Il rinvio dell’articolo 324, comma 7, al comma 10 dell’articolo 309 c.p.p. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma”.
8. Passando infine alla trattazione dell’ulteriore motivo di ricorso, ne va rilevata la inammissibilita’.
Il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali e’ circoscritto alla possibilita’ di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, cosi’ come dispone testualmente l’articolo 325 c.p.p., comma 1: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali.
Nel caso di specie, invero, la difesa lamenta la mancanza di motivazione, da parte del Tribunale del riesame, sulla documentazione da essa prodotta per dimostrare la insussistenza di attuali esigenze cautelari in relazione al sequestro del manufatto abusivo, avvenuto quando questo era ormai ultimato.
Il ragionamento sviluppato dal Tribunale a sostegno della ordinanza oggetto di ricorso non puo’ pero’ dirsi affetto dai suddetti vizi (radicale mancanza o apparenza) posto che con esso e’ stata data coerente applicazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza, calzante in relazione al caso concreto, secondo cui si giustifica il sequestro preventivo anche di un manufatto abusivo gia’ perfezionato, quando sia apprezzato, da parte del giudice, un pericolo derivante dalla libera disponibilita’ della cosa, che sia ulteriore rispetto alla consumazione del reato e consista nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto, dovendosi anche poter rappresentare che le conseguenze del reato possano essere definitivamente rimovibili a seguito dell’accertamento irrevocabile del reato stesso.
In relazione alla attualita’ del detto periculum e alla documentazione prodotta dalla difesa, d’altra parte, la motivazione del Tribunale e’ tutt’altro che assente, avendo dato atto che l’entita’ e le caratteristiche dell’intervento edilizio non autorizzato sono tali da far ritenere che l’uso di esse da parte dell’indagato e del suo nucleo familiare sarebbe destinato a pregiudicare irreversibilmente, in assenza di strumenti attuativi, le scelte programmatiche sull’uso del territorio riservate dalla legge alle autorita’ competenti. Lo stesso Tribunale si e’ espresso sulla attitudine della situazione rilevata a determinare un inevitabile aggravamento del carico urbanistico esistente, non programmato dalla P.A., con conseguenti effetti lesivi dell’assetto urbanistico e ambientale.
E’ di tutta evidenza, in conclusione, che la concretezza dell’incidenza sul carico urbanistico ad opera del manufatto ultimato, pur in presenza di un elevato tasso di abusivismo e di un degrado connotante la zona interessata dall’intervento, hanno formato oggetto del giudizio di fatto demandato al Tribunale, come tale non ulteriormente censurabile dinanzi a questa Corte di legittimita’ ai sensi dell’articolo 325 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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