Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 3 maggio 2016, n. 18478

L’intervenuta abrogazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 485 c.p. operata dal legislatore attraverso l’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determinando il venir meno della possibilità di una pronuncia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, comporti conseguentemente il venir meno del primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile, obbligando quindi il danneggiato a rivolgersi al giudice civile per il conseguente ristoro risarcitorio

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 3 maggio 2016, n. 18478

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 211/2013 della Corte di Appello di Trento del 7.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Corasaniti Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, in parziale riforme della sentenza resa dal primo giudice, aveva rideterminato semplicemente la liquidazione del danno dovuto alla parte civile in Euro 180.000 (comprensiva del danno morale), confermando, per quanto concerneva le statuizioni penali quanto gia’ statuito dal Tribunale di Trento.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre il predetto imputato, affidando le sue censure a cinque motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ovvero l’erronea applicazione dell’articolo 168 bis c.p. e dunque la nullita’, per la detta violazione, dell’ordinanza di rigetto resa dalla Corte distrettuale, con la quale quest’ultima aveva respinto la richiesta di ammissione ad un programma di messa in prova.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso l’impugnante censura il provvedimento ricorso, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per violazione dell’articolo 525 c.p.p., comma 3, con conseguente nullita’ del detto provvedimento. Piu’ in particolare, si duole il ricorrente della circostanza secondo la quale la Corte territoriale, dopo essersi riunita in camera di consiglio per deliberare la decisione, anziche’ pronunciare la sentenza, e’ tornata in aula per chiedere chiarimenti alla parte civile, per poi ritirarsi nuovamente in camera di consiglio per la pronunzia del provvedimento qui impugnato.
2. 3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c, la violazione o falsa applicazione della legge processuale in relazione all’articolo 192 c.p.p. e, secondo quanto disposto dall’articolo 603 c.p.p., in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’acquisizione di documentazione in parte sopravvenuta alla sentenza di primo grado.
Invero, la parte ricorrente si duole della mancata acquisizione di una serie di documenti provenienti dall’Autorita’ giudiziaria spagnola che riguardavano sia lui ricorrente che la parte civile e che avrebbero potuto meglio chiarire l’inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2.4 Con il quarto motivo la parte impugnante deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la violazione o falsa applicazione della legge penale e processuale, ed in particolare dell’articolo 185 c.p. e articolo 535 c.p.p., in relazione alla liquidazione operata in favore della parte civile per il ristoro risarcitorio discendente dalla commissione del delitto contestato. Si duole il ricorrente in particolar modo dell’erroneita’ della decisione della Corte distrettuale per non aver quest’ultima accertato e correttamente motivato sulla effettiva proprieta’ dei fondi contenuti sul conto corrente ed oggetto della contestata distrazione.
2.5 Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in ordine alla mancata concessione del richiesto beneficio della non menzione ex articolo 175 c.p. ed in particolar modo della mancata motivazione sul diniego del beneficio anche della Corte distrettuale, nonostante la esplicita richiesta avanzata sul punto da parte dell’imputato nei motivi di appello.
3. Con memoria difensiva depistata in data 23.9.2015 la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso presentato da parte dell’imputato con conferma delle statuizioni civili disposte in suo favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Ante omnia, la Corte deve rilevare l’intervenuta abrogazione della fattispecie di reato prevista dall’articolo 485 c.p. ed oggetto del presente giudizio, abrogazione operata dal legislatore attraverso il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1.
4.1 Ne discende la necessita’ di pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la ragione ora evidenziata.
5. Vi e’ tuttavia nel presente giudizio costituzione di parte civile che ha peraltro ottenuto la liquidazione di un risarcimento del danno conseguente alla commissione del reato.
5.1 Sul punto, ritiene questo Collegio che, alla luce del combinato disposto dell’articolo 185 c.p. e articoli 74 e 538 c.p.p., nel giudizio di impugnazione, venendo meno la possibilita’ di una pronuncia definitiva di condanna agli effetti penali perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, venga meno in realta’ il primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui e’ concesso l’esercizio, nel processo penale, dell’azione civile.
Peraltro, osserva il Collegio che tali conclusioni non possono essere messe in discussione dalla circostanza che, in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione (ipotesi quest’ultime in cui parimenti non si forma il giudicato penale di responsabilita’), al giudice dell’appello e a quello di legittimita’ sia attribuito il potere di decidere l’impugnazione ai soli fini civili e che al primo sia riconosciuto altresi’ quello di accogliere il gravame della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunziata in primo grado, condannando ai soli effetti civili l’imputato per la prima volta nel giudizio di appello. Ed invero, quelle che costituiscono delle sostanziali deroghe alla regola generale evocata in precedenza trovano il loro titolo di legittimazione nelle espresse previsioni di cui, rispettivamente, agli articoli 578 e 576 c.p.p..
Ne discende che il difetto di una analoga previsione anche per l’ipotesi di abrogatio cum abolitio conferma a contrario la suddetta regola.
5.2 Peraltro, va ricordato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato ripetutamente “come l’inserimento dell’azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall’azione civile nel processo civile…, e cio’ in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicche’ e’ destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, e cioe’ dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi” (sent. n. 353 del 1994; nello stesso senso, sent. n. 217/2009 e n. 443/1990).
Di conseguenza, una volta che il danneggiato, “previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli”, scelga di esercitare l’azione civile nel processo penale, anziche’ nella sede propria, “non e’ dato sfuggire agli effetti civili che da tale inserimento conseguono”, e cio’ anche nei termini sopra riferiti (Corte Cost. sent. n. 94 del 1996; ord. n. 424 del 1998).
Inoltre, anche recentemente il giudice delle leggi ha avuto modo di ribadire (Corte. Cost. n. 12 del 2016) la legittimita’ della scelta di non mantenere la competenza del giudice penale a pronunciare sulle pretese civilistiche anche quando l’affermazione della responsabilita’ non abbia luogo, giacche’ tale esito e’ ben noto al danneggiato nel momento in cui sceglie se esercitare l’azione di danno nella sede sua propria, o inserirla nel processo penale.
Scelta, peraltro, che il vigente sistema processuale consente senza limitazioni di sorta e, in particolare, senza la remora legata alla sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo fatto, gia’ stabilita invece dal codice di procedura penale abrogato.
Ne consegue che, secondo la Corte Cost. “l’impossibilita’ di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (salvo che nei limitati casi previsti dall’articolo 578 c.p.p.) costituisce, dunque, uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte”.
6. In questa cornice, l’eventuale impossibilita’, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, poiche’ resta intatta la possibilita’ di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile, di modo che ogni separazione dell’azione civile nell’ambito del processo penale non puo’ essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, giacche’ la configurazione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, e’ affidata al legislatore (Corte Cost. sent. n. 168/2006).
7. Deve pertanto ritenersi che, nonostante la condanna nei gradi di merito dell’imputato, l’intervenuta abrogazione dell’articolo 485 c.p. ponga nel nulla anche le statuizioni civili, con la conseguenza che il danneggiato dovra’ rivolgersi al giudice civile per il conseguente ristoro risarcitorio. Cio’ vale anche in relazione alle spese di costituzione in questo giudizio della parte civile per le quali non e’ possibile alcuna statuizione da parte del giudice di legittimita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.
Nulla e’ dovuto per le spese della PC.

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