Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 2 settembre 2015, n. 17440

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e’ domiciliato per legge;

– ricorrente –

e

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e’ domiciliato per legge;

contro

IMPRESA INDIVIDUALE (OMISSIS), in persona del legale pro tempore, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza depositata dal Tribunale di Palmi, Sezione distaccata di Cinquefrondi, l’1 maggio 2011;

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Ministro dell’interno e l’accoglimento di quello dell’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di un’attivita’ di controllo amministrativo presso la (OMISSIS), gli agenti del Commissariato di Taurianova accertavano la presenza, all’interno del negozio, di una telecamera collegata ad un monitor ubicato sul soppalco dell’esercizio commerciale utilizzata dal titolare dell’attivita’ con lo scopo di sorvegliare l’accesso degli avventori nel proprio negozio quando si recava al piano superiore.

Gli operatori, in considerazione della mancanza dell’apposito cartello previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13, procedevano alla contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 161 del citato decreto legislativo.

(OMISSIS), legale rappresentante della Impresa Individuale Torrefazione (OMISSIS), trasmetteva al Garante per la protezione dei dati personali un proprio scritto difensivo con il quale, oltre a chiedere la propria audizione, chiariva che l’istallazione del videocitofono aveva un’esclusiva funzione di sicurezza, non concretizzandosi in alcuna violazione della normativa sulla privacy.

Al termine dell’attivita’ istruttoria, il Garante adottava l’ordinanza ingiunzione n. 264 del 2010, ritenendo che l’attivita’ in questione potesse veicolare una portata informativa.

Con sentenza emessa in data 17 maggio 2011, l’adito Tribunale di Palmi, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’interno, provvedendo sull’opposizione ad ingiunzione avanzata dalla (OMISSIS), riteneva che la videosorveglianza effettuata da detto esercizio commerciale rientrasse si nel concetto di “trattamento”, ma non integrasse gli estremi della definizione di “dato personale” ai sensi della normativa vigente.

A tal riguardo, rilevava che, pur dovendo escludersi che l’apparecchio in questione potesse essere considerato un videocitofono, le modalita’ di raccolta dei dati personali non configuravano una violazione delle garanzie di protezione previste dal Codice dalla privacy, giacche’ limitate nel tempo e specifiche nella loro finalita’.

Avverso detto provvedimento il Ministero dell’interno e l’Autorita’ per la protezione dei dati personali hanno formulato tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo.

L’impresa intimata non si e’ costituita in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso gli odierni ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 4, 11, 13 e 161, violazione dei principi generali in materia di tutela dei dati personali ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dolendosi che l’interpretazione fornita dal Tribunale di Palmi sulla nozione di dato personale contrasti con la normativa del Codice, introducendo un’esimente non prevista dal legislatore.

2. – Il ricorso proposto dal Ministero dell’interno e’ inammissibile.

Come si e’ rilevato, il Tribunale di Palmi ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, il quale quindi in tanto avrebbe potuto impugnare la sentenza in quanto avesse denunciato la erroneita’ della sentenza impugnata sul punto ; ma nel ricorso in esame non vi e’ alcuna censura diretta a criticare la statuizione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’interno.

3. – Il ricorso dell’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali e’ fondato.

3.1. – Occorre premettere che il giudice di merito ha accertato che l’attivita’ oggetto di contestazione (installazione di una videocamera per rilevare le presenze nel locale al piano terra onde consentire al titolare di controllare dal laboratorio, collocato su un soppalco, gli accessi al locale stesso) integrasse un trattamento rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 4. In proposito, il Tribunale ha ritenuto, alla luce della definizione contenuta nell’articolo 4 citato, irrilevante che la videocamera installata non fosse destinata alla registrazione, atteso che, alla luce della definizione legislativa, integra trattamento anche la mera attivita’ di raccolta di dati personali.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 4, comma 1, lettera a), infatti, costituisce “trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.

Il Tribunale ha invece ritenuto di non poter ravvisare nella ripresa delle immagini di coloro che frequentavano il locale al piano terra la consistenza di un dato personale. Premesso che ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera b) , costituisce “dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”, il Tribunale ha ritenuto che l’immagine di una persona non potesse essere definita dato personale in assenza di elementi oggettivi che ne consentano una potenziale identificazione. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le modalita’ e la funzione della videoripresa, finalizzata unicamente a consentire al titolare dell’esercizio di controllare l’accesso di persone sospette nel proprio locale al piano terreno per il tempo in cui lo stesso si trovava nel laboratorio collocato su un soppalco, in assenza di ogni potenziale identificabilita’ delle persone riprese – peraltro da un apparecchio di non elevata definizione – senza alcuna possibilita’ di registrazione delle immagini stesse. Il Tribunale ha fatto cosi applicazione del principio per cui “l’immagine di una persona, pur possedendo capacita’ identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di dato personale, agli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalita’, quale un’enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l’immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta” (Cass. n. 12997 del 2009). E, su tale base, ha quindi ritenuto insussistente, nella specie, l’obbligo per il titolare dell’esercizio, di apporre l’informativa di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13.

3.2. – Il Collegio ritiene che, nella vicenda oggetto di sanzione, sussistano entrambi gli elementi in presenza dei quali l’articolo 13, prescrive l’obbligo di informativa: il trattamento, consistente nella raccolta delle immagini delle persone che accedono nel locale e vengono riprese da una videocamera non segnalata, e il dato personale. Invero, ai fini che qui rilevano, non appare possibile dubitare del fatto che l’immagine costituisca dato personale, rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 4, comma 1, lettera b), trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona, a prescindere dalla sua notorieta’ (come invece sembra supporre la citata pronuncia di questa Corte). Del resto, gia’ Cass. n. 14346 del 2012 ha affermato che “non puo’ dubitarsi, nonostante in dottrina sia stato sollevato qualche dubbio al riguardo, che anche l’immagine di una persona, in se’ considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire “dato personale” ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 4, lettera b), noto anche come “codice privacy”. In tal senso, invero, depongono specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999; 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), nonche’ la decisiva circostanza della previsione, nell’ambito del codice privacy, di una specifica norma (articolo 134) in materia di videosorveglianza. Mette conto di richiamare, inoltre, la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d’Europa; la direttiva n. 95/46 CE, articolo 2, lettera a), nonche’ il documento di lavoro sulla video sorveglianza WP67/2002, adottato il 25 novembre 2002 dal Gruppo dei Garanti Europei costituito ai sensi dell’articolo 29 della citata direttiva”.

3.3. – Nel caso di specie, se la possibilita’ della installazione della videocamera poteva ritenersi giustificata dalle esigenze di sicurezza prospettate dal titolare dell’esercizio commerciale, certamente la detta attivita’, integrante, come detto, trattamento di dati personali, avrebbe dovuto formare oggetto di apposita informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13.

In proposito, il Provvedimento del Garante del 29 aprile 2004, applicabile ratione temporis, prevede che “a differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi e’ il consenso preventivo espresso dall’interessato, oppure uno dei presupposti di liceita’ previsti in alternativa al consenso (articoli 23 e 24 del Codice). In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza da parte di privati ed enti pubblici economici, la possibilita’ di raccogliere lecitamente il consenso puo’ risultare, in concreto, fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalita’ di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non e’ agevole o non e’ possibile contattare prima del trattamento. Cio’ anche in relazione a finalita’ (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni servizi”. Da qui la previsione che “nel settore privato, fuori dei casi in cui sia possibile ottenere un esplicito consenso libero, espresso e documentato, vi puo’ essere la necessita’ di verificare se esista un altro presupposto di liceita’ utilizzabile in alternativa al consenso, come indicato nel paragrafo successivo”. A tal fine, il citato Provvedimento prevede che “un’idonea alternativa all’esplicito consenso va ravvisata nell’istituto del bilanciamento di interessi (articolo 24, comma 1, lettera g, del Codice). Il presente provvedimento da attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini puo’ avvenire senza consenso, qualora, con le modalita’ stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalita’ di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”. In particolare, con riferimento all’attivita’ di videosorveglianza senza registrazione (rilevante nel caso di specie), si stabilisce che “nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati legittimi interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attivita’ criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni (es., gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici postali)”.

La ricorrenza di condizioni legittimanti l’attivita’ di videosorveglianza comporta peraltro l’assoggettamento dell’attivita’ all’obbligo di informativa, di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, a norma del quale “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui sono destinati i dati ; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile.

Con specifico riferimento alla videosorveglianza, il gia’ ricordato Provvedimento del 29 aprile 2004, prevede al paragrafo 3 che “gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione; cio’ anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attivita’ pubblicitarie (attraverso web cam). L’informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice l’articolo 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguita’”, con la precisazione che il Garante ha individuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Codice un modello semplificato di informativa minima”, riportato in allegato. “Il supporto con l’informativa: deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; puo’ inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate”.

3.4. – Discende dalle considerazioni sin qui svolte che: il titolare della (OMISSIS) poteva procedere alla videosorveglianza del piano terra del proprio locale; tale attivita’ integra un “trattamento di dati personali” ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 4, lettera a) e b), riguardando la “raccolta” l'”immagine” delle persone; la detta attivita’ avrebbe dovuto formare oggetto di informativa rivolta ai soggetti che accedevano al locale ove era installata la videocamera, con le forme di cui alla citata regolamentazione.

Il (OMISSIS) a tanto non ha provveduto, sicche’ la sentenza impugnata, che ha accolto l’opposizione avverso la sanzione comminata dall’Autorita’ garante, in accoglimento del ricorso proposto da quest’ultima, va cassata.

Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’opposizione.

Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dei dubbi interpretativi derivanti anche da pronunce di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dichiara. inammissibile il ricorso del Ministero dell’interno; accoglie il ricorso dell’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’opposizione del (OMISSIS). Compensa le spese dell’intero giudizio.

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