Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 25 gennaio 2018, n. 3658. Il sopravvenuto fallimento dell’agente non e’ sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute

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Va ricordato come questa Corte abbia in piu’ occasioni affermato che, sufficiente per l’integrazione del reato in oggetto la coscienza e volonta’ di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo relativo, ogniqualvolta il sostituto d’imposta effettua le erogazioni degli emolumenti ai dipendenti, deriva a carico dello stesso l’obbligo di accantonare le somme dovute organizzando le risorse disponibili in modo da potere adempiere all’obbligazione tributaria; in altri termini, secondo un indirizzo da tempo seguito, lo stato d’insolvenza non libera il sostituto d’imposta, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute cosi’ come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte. Ed invero, anche il sopravvenuto fallimento dell’agente non e’ sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto d’imposta quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere al proprio obbligo tributario, anche se cio’ comporta l’impossibilita’ di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le altre, Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, dep. 13/05/2014, Assirelli, Rv. 259741; Sez. 3, n. 11694 del 18/06/1999, dep. 13/10/1999, Tiriticco, Rv. 215518; Sez. 3, n. 11459 del 19/09/1995, dep. 28/11/1995, Rossi, Rv. 203018). Di qui, dunque secondo la lettura successivamente offerta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 37425 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013, Favellato, Rv. 255760), poi seguita e sviluppata dalle sezioni semplici, la non invocabilita’, al fine di escludere la colpevolezza del soggetto agente, della crisi di liquidita’ del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta ovvero, in altre parole, ove non si dimostri che le difficolta’ finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (tra le altre, Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055).
E, in particolare con riferimento ai crediti verso terzi che non si sia riusciti ad esigere, si e’ sottolineato che il mancato pagamento di debiti rientra nel normale rischio d’impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, dep. 15/05/2014, P.G. in proc. Zanchi, Rv. 259190).
Cio’ posto, nella specie, il ricorso, richiamando gli esiti di prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, si e’ limitato fondamentalmente a porre in evidenza, quale elemento idoneo a dimostrare, nel contesto della grave crisi economica generale, una gravissima crisi di liquidita’ idonea a giustificare il mancato versamento delle ritenute, la circostanza che la societa’ del ricorrente fosse poi risultata, successivamente al fallimento, creditrice di una somma di quattro milioni di Euro senza tuttavia, da un lato, come correttamente posto gia’ in evidenza dalla sentenza impugnata, circostanziare meglio temporalmente la insorgenza e lo sviluppo della situazione e dall’altro evidenziare la ragione della solo affermata imprevedibilita’ di una tale situazione.

2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
A fronte del motivo di appello con cui l’imputato instava per la riduzione della pena in misura coincidente con il minimo edittale invocando lo stato di incensuratezza, l’eta’ superiore ai settanta anni e l’intervenuta creazione, quale imprenditore, di numerosi posti di lavoro, la sentenza, limitandosi ad affermare essere la pena gia’ stata irrogata in misura prossima ai minimi edittali (fatto, questo, del tutto evidente tanto da essere appunto logico presupposto della richiesta difensiva di ulteriore diminuzione della pena) ed essere gia’ state concesse le circostanze attenuanti generiche nonche’ riconosciuti i benefici di legge, ha omesso ogni risposta sul punto incorrendo cosi’ nel difetto di motivazione denunciato.
3. Consegue a quanto sopra l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio con rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

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