Maltrattamento degli animali a carico di chi impone al proprio cane la museruola “antiabbaio” che dà una scossa elettrica quando il cane abbaia.
Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3290
Data udienza 3 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/06/2014 del TRIBUNALE di VERONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ROSI ELISABETTA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANGELILLIS CIRO;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio PER PRESCRIZIONE.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 giugno 2014, il Tribunale di Verona ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 800 di ammenda, per il reato, cosi’ derubricata fattispecie di cui all’articolo 544 ter c.p., in articolo 727 c.p., comma 2, di maltrattamento dei propri cani che venivano detenuti con collari c.d. “antiabbaio”, aventi la caratteristica di emanare scosse elettriche all’abbaiare del cane, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze, fatto accertato in (OMISSIS) il (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale, considerato che i setter erano stati trovati in buona salute, che non risulta effettuata consulenza tecnica sugli animali, per cui difetta il requisito essenziale costituito dalle lesioni, che ha giustificato la derubricazione nell’ipotesi contravvenzionale, ma manca comunque la prova che l’avere apposto i collari antiabbaio costituisca condotta incompatibile con la natura dei cani o che abbia recato loro sofferenze, essendo evidente che i collari servivano ad evitare che fosse provocato disturbo ai vicini;
2) Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in punto di affermazione della responsabilita’ per il ritenuto reato di cui all’articolo 727 c.p., comma 2, in quanto il Tribunale non ha dato conto delle modalita’ di utilizzo del collare illustrate dal ricorrente, che non risultava essere stato acceso il giorno del sopralluogo e che veniva acceso solo in via eccezionale e sorvegliata;
3) Richiesta di pronunciare, ex articolo 129 c.p.p., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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