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Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per superare l’affermazione della natura irregolare del pegno si sono rivelate non pertinenti non solo nella prima ordinanza in sede di rinvio del 15 dicembre 2015, ma anche, per quanto in questa sede rileva, nell’ordinanza del 27 ottobre 2016 oggetto di ricorso.
Ed invero con quest’ultimo provvedimento il Tribunale del Riesame ha escluso la configurabilita’ del pegno irregolare alla luce del richiamo dell’articolo 5 del contratto di conto corrente all’istituto della compensazione volontaria, istituto ritenuto dai giudici cautelari incompatibile con la struttura del pegno irregolare in base all’assunto secondo cui nel pegno irregolare le somme di’ denaro diventano di proprieta’ del creditore, che avrebbe quindi diritto di soddisfarsi direttamente sulla cosa, per effetto di un’operazione contabile estranea alla compensazione.
Tale affermazione non risulta tuttavia corretta, avendo la giurisprudenza di questa Corte precisato sul punto (Sez. 1 civ., n. 18597 del 2 febbraio 2011) che, al contrario, la compensazione opera nel pegno irregolare come modalita’ tipica di esercizio della prelazione, per cui si e’ anzi sostenuto che e’ proprio la possibilita’ di ricorrere a tale istituto che differenzia il pegno regolare da quello irregolare, come conseguenza del fatto che, con la pattuizione del pegno irregolare, viene attribuito all’istituto bancario il potere di disporre della somma conferita.
In tal senso, ai fini di un piu’ corretto inquadramento giuridico del rapporto bancario, sarebbe stato utile, come opportunamente osservato dal Procuratore generale, il richiamo non tanto all’allegato 9 della produzione difensiva, relativo al contratto di conto corrente, ma piuttosto all’allegato 7, cioe’ all’atto di costituzione del pegno, il cui articolo 3 prevede che, in caso di rimborso dei titoli totale o parziale, il pegno si trasferisce sulle somme incassate e necessariamente confluite nel conto corrente n. (OMISSIS) collegato al deposito titoli.
4. In definitiva, le doglianze difensive devono ritenersi fondate, risultando contraddittorie e carenti le motivazioni con cui il Tribunale di Vicenza, nelle tre decisioni relative a questa specifica questione (e in particolare nell’ultima oggetto del presente ricorso) ha inteso superare la qualificazione come pegno irregolare del conto corrente n. (OMISSIS), operata dalla prima sentenza di questa Corte del 10 giugno 2015, le cui argomentazioni devono ritenersi ancora valide, essendo stata fatta discendere la legittimazione della banca all’impugnativa del sequestro proprio dal preliminare riconoscimento del carattere irregolare del pegno, per cui, non essendo stata adeguatamente superata nelle due successive decisioni di merito, tale qualificazione giuridica puo’ ritenersi ormai pacificamente acquisita. Alla luce di tali considerazioni, anche l’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con ulteriore rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vicenza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti restitutori sollecitati dalla banca ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vicenza
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