Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2623. Per integrare il delitto di falsita’ in scrittura privata previsto dall’articolo 485 c.p.

Per integrare il delitto di falsita’ in scrittura privata previsto dall’articolo 485 c.p., è necessaria una modificazione della realta’ documentale preesistente rispetto a quella che si fa apparire ad opera dell’autore del falso, come nel caso di una divergenza fra autore apparente ed autore reale del documento o nel caso di un’alterazione del documento dopo la sua formazione. Ricorre, invece, la fattispecie della falsita’ ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, nell’ipotesi in cui, l’atto fosse sia e proviene da colui che ne appare l’autore, risultando non corrispondente al vero soltanto il suo contenuto, cioe’ la data di stipulazione del contratto.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2623
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/03/2016 del TRIBUNALE di SONDRIO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LOY Maria Francesca, che ha concluso;

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;

Udito il difensore SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 22 marzo 2016, ha riqualificato l’originaria imputazione di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.) in quella di falsita’ in scrittura privata (articolo 485 c.p.) e ha “assolto” (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Il fatto era costituito, secondo il capo d’imputazione, nell’apposizione di una falsa data di stipula in un contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile al fine di eludere le indagini in corso e di far apparire la locazione dell’immobile come regolarmente posta in essere.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il solo imputato (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una motivazione illogica in merito all’intervenuta riqualificazione dell’originaria imputazione, che avrebbe dovuto condurre ad una formula di proscioglimento perche’ il fatto non sussiste, non essendovi nemmeno gli estremi di fatto per integrare il ritenuto reato di cui all’articolo 485 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

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