Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2623. Per integrare il delitto di falsita’ in scrittura privata previsto dall’articolo 485 c.p.

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2. In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, si impone ogni volta che sussista l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato alla quale e’ equiparata la mancanza totale della prova di responsabilita’, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l’ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione di cui all’articolo 530 c.p.p., comma 2, quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiche’ altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della “evidenza” posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso (v. Cass. Sez. 3 24 aprile 2002 n. 20807).

A cio’ si aggiunga come questa Corte, nella sua massima espressione, abbia, inoltre, affermato il principio secondo il quale nel concorso tra diverse cause di proscioglimento, poiche’ l’indicazione che si trae dalla sequenza delle formule contenuta nell’articolo 129 c.p.p., e’ quella di un ordine ispirato a un’ampiezza di effetti liberatori per l’imputato progressivamente piu’ ridotta, la formula perche’ il fatto non sussiste prevale su quella perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato (v. Cass. Sez. Un. 27 settembre 2007 n. 2451).

Sempre in diritto, la giurisprudenza di questa Corte aveva, sia pure con decisioni molto datate, in relazione alle quali non si sono registrati diversi orientamenti e che il Collegio ritiene di dovere condividere e ribadire, ritenuto che per integrare il delitto di falsita’ in scrittura privata previsto dall’articolo 485 c.p., fosse necessaria una modificazione della realta’ documentale preesistente rispetto a quella che si fa apparire ad opera dell’autore del falso, come nel caso di una divergenza fra autore apparente ed autore reale del documento o nel caso di un’alterazione del documento dopo la sua formazione. Ricorresse, invece, la fattispecie della falsita’ ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’atto fosse genuino e provenisse da colui che ne apparisse l’autore, risultando non corrispondente al vero soltanto il suo contenuto, cioe’ la data di stipulazione del contratto (v. Cass. Sez. 5 20 gennaio 1970 n. 64 Rv. 114487; Sez. 5 13 marzo 1970 n. 512 Rv. 115195 e Sez. 5 26 gennaio 1971 n. 128 Rv. 117394). Sulla base di quanto ora premesso in linea generale sulla falsita’ privata, deve rilevarsi che, in adesione a quanto gia’ espresso piu’ recentemente da questa Corte, il comportamento ascritto agli imputati, e per quanto d’interesse all’odierno ricorrente, per come descritto nell’imputazione e nelle decisioni di merito, non integrasse un’ipotesi di falsita’ materiale in scrittura privata, come tale punibile illo tempore ai sensi dell’articolo 485 c.p., non essendo in contestazione la genuinita’ dei documenti, difettando qualsiasi alterazione degli stessi e sussistendo piena corrispondenza tra autore apparente ed autore reale dello stesso, essendo, invece, risultato mendace il contenuto dei documenti stessi (v. Cass. Sez. 5 25 maggio 1984 n. 6751 Rv. 165363, Sez. 5 20 gennaio 2009 n. 12373 Rv. 243334 e Sez. 5 24 settembre 2009 n. 42417, Rv. 245393).

Si e’ in presenza, quindi, nel caso di specie, di un’ipotesi falsita’ ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, in relazione alla quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche’ il fatto non sussiste.

P.T.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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