Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2417. Il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall’indagato-debitore in pegno irregolare

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2.La questione oggetto di questo ulteriore ricorso, che fa seguito ad altri due di contenuto analogo, e’ stata gia’ ampiamente affrontata da questa Corte con la sentenza n. 42464 del 10 giugno 2015, con la quale (pag. 8 ss.), in accoglimento del quinto motivo ricorso, era stato censurata la prima decisione del Tribunale di Vicenza del 21 ottobre 2014, per non aver considerato che il saldo attivo del conto corrente n. (OMISSIS) rientrava nella categoria del pegno irregolare, che attribuisce alla banca il diritto di proprieta’ su tale somma; con la pronuncia del 2015, da intendersi in questa sede interamente richiamata, questa Corte aveva gia’ evidenziato che il pegno irregolare (articolo 1851 c.c.) in tema di anticipazione bancaria risponde a uno schema negoziale di portata generale ed e’ accomunabile al pegno cd. regolare (articolo 2784 c.c. e ss.), sia per il profilo strutturale della natura reale del contratto, sia per il profilo funzionale della condivisa causa di garanzia, con la peculiarita’ di essere connotato da una sua specificita’ di contenuto ed effetti. L’effetto reale che nel pegno regolare si esaurisce nella creazione di uno ius in re aliena opponibile erga omnes assume infatti nel pegno irregolare la piu’ ampia valenza di un vero e proprio trasferimento di proprieta’ delle cose attribuite in garanzia, con l’ulteriore differenza che l’obbligazione restitutoria gravante sul creditore concerne il tantundem di quanto ricevuto in garanzia, mentre nel pegno regolare ha ad oggetto la medesima res avuta temporaneamente in detenzione.

Il pegno irregolare e’ stato dunque definito come il contratto con cui il garante consegna e attribuisce in proprieta’ al creditore denaro o beni aventi un prezzo corrente di mercato, e percio’ reputati fungibili con il denaro, dei quali l’accipiens deve restituire il tantundem solo se e quando interviene l’adempimento dell’obbligazione garantita, altrimenti l’obbligazione restitutoria attiene all’eventuale eccedenza del valore dei beni trasferiti in proprieta’ rispetto al valore della prestazione garantita rimasta inadempiuta, con la conseguenza che il contratto di pegno irregolare non elimina il diritto di pretendere l’adempimento, ma piuttosto esaurisce in limine l’interesse del creditore a percorrere la via dell’esecuzione forzata, essendo anticipato con lo strumento negoziale l’effetto finale della tutela processuale; dal tale premessa la Corte, con la richiamata sentenza n. 42464 del 10 giugno 2015, ha quindi tratto la conclusione che il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall’indagato-debitore in pegno irregolare vincola a garanzia degli interessi perseguiti con la misura cautelare reale beni non piu’ di proprieta’ del costituente, non potendo d’altra parte il sequestro presso terzi avere oggetto crediti puramente eventuali.

In conclusione di tale ragionamento, rispetto al saldo attivo del conto corrente n. (OMISSIS), veniva ritenuta sussistente la legittimazione all’impugnativa della banca ricorrente quale persona giuridica cui le cose erano state sequestrate.

3.Orbene, nonostante le esplicite indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte, le due successive ordinanze del Tribunale di Vicenza hanno continuato a sostenere, in modo non condivisibile, la tesi della natura regolare del pegno.

In particolare, l’ordinanza del 15 dicembre 2015, gia’ annullata da questa Corte con la sentenza n. 34542 del 24 maggio 2016, non ha considerato che la legittimazione della banca all’impugnativa del sequestro e’ scaturita proprio dalla affermazione del carattere irregolare del pegno in relazione al quale l’istituto di credito poteva rivendicare la proprieta’ della somma di denaro; viceversa, in maniera contraddittoria, l’ordinanza del Tribunale vicentino, pur prendendo atto della legittimazione della banca affermata dalla Corte, ha ribadito la natura regolare del pegno, in tal modo disconoscendo il presupposto fattuale e giuridico che aveva indotto la Corte a ritenere la legittimazione della banca ricorrente.

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