Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2417. Il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall’indagato-debitore in pegno irregolare

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Osservava in particolare la Corte che, mentre era ravvisabile un difetto di legittimazione della banca ricorrente per i diritti di credito assistiti da diritti reali di garanzia, per i quali la tutela era demandata alla fase esecutiva, la situazione era invece diversa per il saldo attivo del conto corrente n. (OMISSIS), rientrando quest’ultimo nella categoria del pegno irregolare, nel quale, a differenza del pegno regolare, si verifica un vero e proprio trasferimento di proprieta’ delle cose attribuite in garanzia, concernendo peraltro l’obbligazione restitutoria gravante sul creditore il tantundem di quanto ricevuto in garanzia e non, come avviene nel pegno regolare, la medesima res avuta temporaneamente in detenzione; rispetto ai beni costituiti in pegno irregolare, veniva quindi riconosciuta la legittimazione della ricorrente, quale persona giuridica cui le cose erano state sequestrate.

3. Il Tribunale del Riesame di Vicenza, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 15 dicembre 2015, pur riconoscendo la legittimazione ad agire della (OMISSIS), tuttavia, nell’esaminare la titolarita’ sostanziale del diritto controverso, escludeva la natura di pegno irregolare della garanzia costituita dall’imputato (OMISSIS) a favore della banca ricorrente, evidenziando che tale garanzia andava ricondotta nella categoria del pegno regolare, non essendovi stata la traslazione della proprieta’ dei beni dati in garanzia e sequestrati, essendo questi rimasti nella disponibilita’ del debitore.

Avverso questo provvedimento, veniva proposto altro ricorso per cassazione.

4. Con sentenza del 24 maggio 2016, la Quarta Sezione Penale della Corte annullava l’ordinanza impugnata, con nuovo rinvio al Tribunale di Vicenza, osservando che il giudice cautelare avrebbe dovuto approfondire quale fosse l’effettivo potere che la banca puo’ esercitare sul denaro depositato sul conto corrente, alla luce della previa qualificazione del rapporto di pegno, da compiere tenendo presenti i principi di diritto posti dal giudice di legittimita’.

5. Con ordinanza del 28 ottobre 2016, il Tribunale del Riesame di Vicenza, in sede di secondo rinvio, rigettava ancora una volta l’appello della banca ricorrente, ribadendo che il denaro esistente sul rapporto di conto corrente prima richiamato, collegato al conto titoli, era vincolato a garanzia dei crediti della Banca in forza di pegno regolare, venendo qualificata in tal senso la volonta’ delle parti; dall’esame del documento di sintesi del contratto di conto corrente bancario n. 1026395, il Tribunale desumeva infatti che le parti non avessero inteso attribuire alla banca il potere di soddisfarsi direttamente sul denaro presente sul predetto conto, essendo stato previsto dall’articolo 5 il diritto della banca di valersi, nelle ipotesi di cui all’articolo 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del correntista, della compensazione volontaria, istituto questo il cui meccanismo sarebbe incompatibile con la natura giuridica del pegno irregolare, in forza del quale invece le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprieta’ di quest’ultimo, avendo cioe’ il creditore il diritto di soddisfarsi direttamente sulla cosa e non secondo il meccanismo degli articolo 2796 e 2798 c.c., che postula invece l’altruita’ delle cose ricevute in pegno.

6. Per l’annullamento di quest’ultima ordinanza del Tribunale di Vicenza, la banca ricorrente, tramite il suo difensore, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

6.1. Con il primo motivo, viene lamentata la violazione di legge penale, con riferimento all’articolo 125 c.p.p., comma 3 per totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, non comprendendosi quale dovrebbe essere l’operazione contabile che, a differenza dalla compensazione, dovrebbe consentire alla banca di fare proprio il saldo attivo di un qualsiasi conto corrente bancario, per cui sul punto la motivazione oltre che apparente viene ritenuta contraddittoria, nella misura in cui viene prima affermato che la compensazione negherebbe la irregolarita’ del pegno, per essere poi puntualizzato che il pegno regolare sarebbe stato irregolare se al posto della compensazione la Banca fosse ricorsa ad altra operazione contabile, che tuttavia non potrebbe che essere la stessa compensazione, non avendo sul punto il Tribunale fornito alcun chiarimento circa la natura dell’operazione contabile alternativa.

6.2. Con il secondo motivo, la banca ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all’articolo 321 c.p.p., comma 2, articolo 322 ter c.p.p., comma 1 e articoli 1846 e 1851 c.c., evidenziando che il pegno concesso a garanzia di una contestuale anticipazione (cioe’ il mutuo di Euro 915.000,00) e’ irregolare di per se’, a prescindere dal meccanismo di appropriazione della res pegnata, potendosi discutere della natura regolare o irregolare del pegno solo nel caso di titoli, distinguendosi a seconda che tali titoli siano stati o meno individuati, ovvero che alla banca sia stata concessa o meno la facolta’ di disporne, mentre il pegno di somme di denaro concesso a garanzia di anticipazioni determina di per se’ la possibilita’/necessita’, per la banca finanziatrice, di restituire solo la somma che eccede l’ammontare dei crediti garantiti, restituzione da escludere nel caso di specie, essendo il saldo passivo del mutuo (- Euro 745.260,54) di molto superiore al saldo attivo del conto di Euro 12.098,01; ne’, aggiunge la difesa, il pegno di una somma di denaro, di per se’ irregolare, diviene regolare in conseguenza del ricorso, concordato tra le parti, al meccanismo della compensazione quale strumento di attuazione del pegno, posto che tale istituto e’ esattamente cio’ che consente quell’automatismo di tutela che si sostituisce alla ordinaria procedura di realizzazione del pegno e che costituisce il connotato tipico del pegno irregolare. La ricorrente quindi, rimarcata la buona fede dell’istituto bancario (il pegno irregolare del saldo attivo, contestuale all’erogazione del mutuo, risaliva al 2010, ovvero a circa tre anni prima dell’attuazione del provvedimenti di sequestro), chiedeva, oltre all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Vicenza, la revoca in parte qua del provvedimento di sequestro per equivalente del 30.01.2013 e la restituzione del solo saldo attivo del conto corrente n. (OMISSIS).

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