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4. Seguendo l’ordine suggerito dalla struttura dell’impugnazione proposta in sede di legittimita’, occorre muovere dal primo motivo, con cui il ricorrente svolge censure con cui si evoca un vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 517 ter c.p., e correlato vizio di travisamento della prova determinato dall’errore metodologico grossolano ed apodittico relativo alla tecnica di comparazione della contraffazione ed alla ricostruzione della figura dell’utilizzatore informato.
Il motivo e’ inammissibile per genericita’.
Il ricorrente, infatti, si limita a sostenere la correttezza del procedimento di valutazione seguito dal perito (OMISSIS) (la cui relazione era stata condivisa dal primo giudice al fine di pervenire a giudizio assolutorio per il delitto in esame) al fine di rispondere al quesito se i prodotti (OMISSIS) potessero o meno godere della tutela prevista dalla L. n. 633 del 1941, articolo 2, n. 10, nonche’ a richiamare una decisione della CGUE quanto alla nozione di “utilizzatore informato”, senza tener conto del diffuso ed articolato percorso argomentativo della Corte leccese che ha puntualmente confutato le argomentazioni liberatorie del primo giudice ed evidenziato gli errori metodologici commessi dal perito nominato al fine di rispondere al quesito. L’impugnazione proposta in questa sede, quindi, difetta dell’indispensabile requisito della specificita’, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, donde trova applicazione il principio, autorevolmente affermato dalle SSUU, secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificita’, a carico dell’impugnante, e’ direttamente proporzionale alla specificita’ con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822).
E, nel caso in esame, l’analitica esposizione delle ragioni per le quali non fosse condivisibile l’approdo assolutorio cui era pervenuto il primo giudice nonche’ degli errori commessi dal perito (OMISSIS) nell’escludere la tutela ai prodotti della (OMISSIS), rendeva assolutamente specifiche le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
5. Diversamente invece deve ritenersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, che il Collegio giudica infondato e, per tale ragione, da rigettarsi.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia un vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 517 ter c.p., quanto all’errato presupposto dell’esistenza del diritto d’autore nei modelli (OMISSIS) nonche’ in materia di diritto d’autore allorche’ si riconosce agli oggetti (OMISSIS) valore artistico.
Il motivo – con i limiti di cui si dira’ oltre per giustificarne la non manifesta infondatezza – partecipa parzialmente delle medesime ragioni di inammissibilita’ del primo motivo, atteso che il ricorrente non tiene conto delle puntuali argomentazioni, corrette sia sotto il profilo giuridico che argomentativo, con cui la Corte d’appello riconosce non solo la tutela del diritto d’autore per le opere (OMISSIS) che il loro valore artistico ai sensi della L. n. 633 del 1941, articolo 2, n. 10, in quanto opere del disegno industriale. Troverebbe applicazione, sotto tale aspetto, il principio secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Tuttavia, come anticipato, le censure, sul punto, sono da ritenersi complessivamente infondate, atteso che i giudici di appello chiariscono (pag. 9), che ai modelli di figurine tridimensionali della (OMISSIS) (raffiguranti personaggi, animali ed oggetti), e’ stato riconosciuto il carattere della distintivita’ ed immediata riconducibilita’ nella percezione dei consumatori, alla medesima (OMISSIS), in ragione dello stile inconfondibile e da una riconosciuta qualita’ sia con riferimento ai materiali ed ai colori, sia per le linee arrotondate e sinuose che ne caratterizzano la forma e che conferiscono al prodotto quel caratteristico aspetto “onirico” legato ai sogni ed alle memorie dell’infanzia. Quanto sopra, aggiunge la Corte d’appello, trova conferma proprio nella giurisprudenza delle sezioni specializzate sulla proprieta’ industriale ed intellettuale (richiamata alle pagg. 9/10 della sentenza impugnata, qui da intendersi integralmente trascritta), che ha riconosciuto ai modelli (OMISSIS) i caratteri della novita’ (non essendo individuabili sul mercato, prima della loro ideazione, prodotti simili) e della individualita’ posto che in tutti i modelli ed a prescindere dal soggetto rappresentato, e’ possibile cogliere un’impronta peculiare ed unica che riconduce alla collezione (OMISSIS). La stessa giurisprudenza ha, quindi, correttamente inquadrato le figurine (OMISSIS) nella categoria di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 2, n. 10, (come “opere del disegno industriale che presentino di per se’ carattere creativo e valore artistico”), per il particolare pregio innovativo dato all’utilizzo di forme arrotondate, dall’aspetto sognante, dall’espressione gioiosa e sorridente che infonde buon umore e serenita’, caratteri che conferiscono loro uno stile inconfondibile. E’ quindi fuor di dubbio che il riconoscimento della tutela autorale ai modelli (OMISSIS) e’ stata accordata dalle predette Sezioni specializzate, ma anche perche’ (v. Trib. Milano, sez. spec. Proprieta’ ind.le, 23.05.2013), le figurine (OMISSIS) hanno avuto un amplissimo riscontro in termini di pubblicazione sulle maggiori riviste italiane ed internazionali, in termini di esposizione in fiere e cataloghi, in termine di diffusione di negozi monomarca, e corner di grandi magazzini di tutto il mondo, dovendosi peraltro aggiungere – come sottolineato dai giudici di appello – che due statuette di ” (OMISSIS)” sono state esposte alla (OMISSIS), organizzata con la (OMISSIS) e curata dall’architetto e designer (OMISSIS).
6. Assume, peraltro, valenza dirimente sulla questione una importante e recentissima decisione pronunciata da questa stessa Corte di legittimita’ in sede civile che, se da un lato, conferma la tutelabilita’ dei prodotti (OMISSIS) per il loro valore artistico in base alla L. n. 633 del 1941, articolo 2, n. 10, diversamente, ne esclude – cosi’ confortando parzialmente le deduzioni difensive – la tutelabilita’ ex articolo 2, n. 4, legge citata.
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