Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2018, n. 991. La destinazione urbanistica di un ambito va effettuata avendo riguardo allo stato obiettivo dei luoghi e non alle aspettative (generiche) della proprietà

La destinazione urbanistica di un ambito va effettuata avendo riguardo allo stato obiettivo dei luoghi e non alle aspettative (generiche) della proprietà, essendo la stessa preordinata al pubblico interesse (ordinato sviluppo e governo del territorio) e non a quello privato o individuale.

Sentenza 16 febbraio 2018, n. 991
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9247 del 2007, proposto da:
Ma. Ma., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato En. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Gi. Ta., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Gr. Pi., En. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Gr. Pi. in Roma, via (…);
contro
Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Co., con domicilio eletto presso lo studio Cl. Pa. in Roma, via (…);
nei confronti di
Regione Molise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen. Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO n. 00575/2007, resa tra le parti, concernente approvazione nuova variante generale al piano regolatore
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Pi. su delega di Ma., Di Ne. su delega di Co., avv.to dello Stato Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli appellanti sono proprietari di un fondo esteso per circa 1960 mq, il quale nel prg del comune di Isernia (1974) risultava interamente classificato come agricolo E1.
In sede di adozione della variante generale al piano, con delibera in data 5.6.2001 il comune classificò una parte del fondo (pari a 1500 mq) in E3 agricola boscata e il residuo (mq 460) come B/3.5 residenziale consolidata, corrispondente ai sensi delle NTA a zona di espansione.
Nel prosieguo, accogliendo una osservazione presentata dalle proprietarie interessate, il comune classificò la porzione maggiore del fondo in E2 (agricola specializzata).
Le proprietarie hanno allora proposto ricorso al TAR Molise lamentando la mancata destinazione residenziale dell’intero compendio.
L’adito Tribunale, dopo aver acquisito una relazione istruttoria da parte del comune, ha respinto il gravame con la sentenza in epigrafe indicata.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalle parti soccombenti le quali ne hanno chiesto l’integrale riforma con accoglimento del ricorso introduttivo.
Si è costituito in resistenza il comune di Isernia il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo e insiste comunque per il rigetto dell’avverso gravame.
Le Parti hanno depositato memorie insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
All’udienza del 15 febbraio 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Può prescindersi da ogni approfondimento circa le eccezioni di rito versate dal comune resistente in quanto l’appello è manifestamente infondato e va pertanto respinto con integrale conferma della gravata sentenza.
Sostengono in sintesi gli appellanti che la variante in controversia è illegittima nella misura in cui disarticola senza motivazione la classificazione urbanisticamente unitaria di un fondo ad evidente vocazione residenziale, destinando impropriamente la porzione maggiore dello stesso (circa 2/3) ad uso agricolo.

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