Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1246. Anche nel contratto di prestazione di opera in cui l’obbligo di custodia e’ accessorio e strumentale all’adempimento della prestazione

Anche nel contratto di prestazione di opera in cui l’obbligo di custodia e’ accessorio e strumentale all’adempimento della prestazione, il mancato adempimento dell’obbligo del depositario di denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione – articolo 1780 seconda parte primo comma cod. civ. – anche qualora non interferisse con l’estinzione dell’obbligazione per impossibilita’ sopravvenuta non imputabile al debitore della prestazione, ma fosse fonte di un autonomo obbligo risarcitorio in sostituzione dell’originario di restituzione del bene, obbliga il depositante a risarcire al depositario i danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene e che percio’ possono anche consistere nel valore dello stesso, avuto riguardo a tutte le circostanze dedotte nel caso concreto ed all’articolo 1780 c.c., comma 3, che prevede che il depositante ha diritto di ricevere cio’ che in conseguenza del fatto stesso il depositario abbia conseguito e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo

Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1246
Data udienza 12 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19032/2015 proposto da:

(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante p.t., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9412/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

FATTI DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), ha condannato la societa’ (OMISSIS) S.r.l. al pagamento in favore del predetto della somma di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito a causa della mancata restituzione dell’orologio marca Montres Tudor, che il (OMISSIS) aveva consegnato alla indicata societa’ affinche’ fossero eseguite delle riparazioni.

A seguito di impugnazione da parte della societa’ (OMISSIS) il Tribunale di Napoli, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda, compensando le spese tra le parti.

Avverso questa sentenza propone ricorso (OMISSIS) con tre motivi. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il giudice di appello ha affermato che la circostanza che l’orologio e’ stato trafugato insieme ad altri preziosi non e’ stata oggetto di contestazione da parte del (OMISSIS), risultando peraltro la stessa comprovata dal verbale di denuncia verbale di (OMISSIS) in data 20 gennaio 2009, nonche’ dalla certificazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, relativa all’avvenuta archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti.

Risulta accertato che la rapina ebbe luogo durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, quando degli sconosciuti si introdussero con effrazione all’interno del locale armati di pistole con le quali minacciarono i presenti.

2. Il giudice dell’impugnazione, affermata percio’ la non imputabilita’ al depositario della perdita della detenzione dell’oggetto prezioso richiamando Cass. 13359 del 2004, con conseguente impossibilita’ di adempiere all’obbligazione di restituzione nella prospettiva di cui all’articolo 1780 c.c., comma 1, in relazione all’articolo 1218 c.c., pur dando atto che la societa’ (OMISSIS) non aveva assolto all’obbligo di denunciare tempestivamente al depositante il fatto per cui aveva perduto la detenzione ex art.1780 1 cc, escluso che tale inadempimento comporti per cio’ solo automaticamente il diritto al risarcimento del danno, ha interpretato l’orientamento di legittimita’ secondo il quale l’inadempimento a detto obbligo determina il risarcimento del danno, comprensivo in ogni caso del valore del bene in custodia a favore del depositante, in linea con i principi in materia di nesso di causalita’, nel senso che quel danno comprende esclusivamente i pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta dell’omessa o ritardata denuncia. Sicche’ l’indicato danno puo’ identificarsi con il valore della cosa depositata solo se il depositante dimostri che la perdita di essa sia dipesa dall’inosservanza dell’obbligo di denunzia.

3. Nella fattispecie in esame, avendo il (OMISSIS) omesso ogni allegazione difensiva o probatoria atta evidenziare che, ove tempestivamente edotto della sottrazione, sarebbe stato in grado di evitare la perdita definitiva del bene, essendosi limitato a chiedere il ristoro del pregiudizio in relazione al valore di esso, non poteva affermarsi la responsabilita’ della (OMISSIS) avuto riguardo al lungo tempo intercorso tra la consegna dell’orologio per la riparazione e quello della rapina, atteso che il depositante si reco’ a chiedere informazioni soltanto due mesi dopo la rapina, per cui l’azione risarcitoria doveva essere rigettata.

4. Con il primo motivo si censura la violazione o falsa applicazione degli articoli 1655, 1665, 1176, 1218 e 1375 c.c..

Sostiene il ricorrente che, in considerazione della struttura e delle dimensioni della societa’ (OMISSIS), quello stipulato con quest’ultima era un contratto di appalto e pertanto il rapporto negoziale doveva essere inquadrato ai sensi dell’articolo 1655 c.c. e ss..

Il giudice d’appello non si e’ soffermato sull’obbligazione principale e non ha applicato le norme dettate in tema di obblighi e doveri di diligenza,correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto a carico del contraente (appaltatore o prestatore d’opera). Infatti ha disatteso la norma dell’articolo 1665 c.c., comma 3, che prevede a carico dell’appaltatore l’onere di invitare il committente alla verifica dell’opera o del servizio e, soltanto se egli non verifica senza giusti motivi, l’opera si ha per accettata; dell’articolo 1176 c.c., che prevede che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia avuto riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata e dell’articolo 1218 c.c., che dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato dalla impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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