Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1246. Anche nel contratto di prestazione di opera in cui l’obbligo di custodia e’ accessorio e strumentale all’adempimento della prestazione

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per il secondo indirizzo i danni sono soltanto quelli conseguenti all’inadempimento dell’obbligo di immediata denuncia che il depositante deve dimostrare.

Entrambi gli orientamenti sono stati disattesi, perche’ la Corte di merito ha escluso il risarcimento in quanto il depositante non ha dimostrato che, se fosse stato immediatamente avvisato della rapina, avrebbe potuto recuperare il bene.

Percio’ il giudice d’appello non solo ha posto a carico del depositante un onere probatorio impossibile, ma ha finito con il negare l’applicazione della norma in tutti quei casi in cui il recupero del bene e’ impossibile o improbabile e la perdita inevitabile, come nel caso della rapina.

Con siffatta interpretazione l’obbligo di tempestiva denunzia diventerebbe pleonastico e la norma inutile in quanto il depositario potrebbe attendere, sine die, in conflitto di interessi con il depositante, l’istanza di riconsegna e poi eccepirgli di aver perduto il bene per fatto non imputabile.

L’omessa denuncia da parte della societa’ (OMISSIS) indubbiamente aveva impedito al (OMISSIS) di surrogarsi nei diritti del depositario ai sensi dell’articolo 1780 c.c., comma 2, e di ottenere il ristoro dei danni dalla societa’ RAS, assicuratrice dei (OMISSIS).

11. Il motivo e’ fondato.

L’articolo 1780 c.c., dispone “Se la detenzione della cosa tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e’ liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere cio’ che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo”.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimita’, l’ambito oggettivo di cui all’articolo 1780 c.c., si estende anche ai contratti nei quali l’obbligo di custodia, come quello in oggetto, non costituisce l’obbligazione principale. Infatti “L’articolo 1780 c.c., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, e’ tenuto a fornire la prova che l’inadempimento e’ dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell’affidamento di un’autovettura ad un’officina per la riparazione, in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all’adempimento dell’obbligazione principale” (Cass. n. 10956/2010).

12. Non essendo in questa sede soggetto a nuova valutazione l’accertamento che l’orologio e’ stato oggetto di rapina, rimangono controverse le conseguenze giuridiche della mancata denunzia al depositante del fatto sul diritto al risarcimento del danno.

Sul punto sia in dottrina che in giurisprudenza si sono avuti contrastanti orientamenti.

13. Secondo un primo orientamento prevalente in dottrina il depositario che non proceda tempestivamente alla denunzia e’ responsabile solo dei danni che il depositante ha subito per causa specifica della mancata denunzia.

Logico presupposto di tale assunto e’ che la denuncia al depositante non costituisce condizione di liberazione del depositario dalla responsabilita’ per la restituzione della cosa, ma oggetto di un’ulteriore obbligazione che deriva dal rapporto di deposito come conseguenza dell’estinzione dell’obbligazione primaria.

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