Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2381. Violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’obbligato non puo’ reputarsi automaticamente colpevole per il mancato svolgimento di attivita’ lavorativa in costanza del periodo di detenzione

Violazione degli obblighi di assistenza familiare non osta alla configurabilita’ del reato in questione una situazione di indisponibilita’ economica colpevolmente determinata e perdurante nel periodo in cui si verifica l’inadempimento: significativamente, in giurisprudenza tende ad escludersi, in linea di principio, l’efficacia esimente sia dello stato di disoccupazione, salvo a valutare la concreta situazione, sia, piu’ in generale, della indisponibilita’ dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato. Inoltre, come precisano alcune decisioni, l’indisponibilita’ da parte dell’obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non e’ dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato.
In altri termini, l’obbligato non puo’ reputarsi automaticamente colpevole per il mancato svolgimento di attivita’ lavorativa in costanza del periodo di detenzione: l’ammissione al lavoro nella struttura penitenziaria, e ancor piu’ all’esterno di essa, non e’ certo un diritto soggettivo incondizionato, ma e’ oggetto di concessione da parte dell’Amministrazione, all’esito di articolate valutazioni e sempre che ve ne sia la concreta possibilita’ fattuale, come conferma anche la L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 20, il quale prevede la formazione di apposite graduatorie. E’ ragionevole, quindi, concludere che, per non rispondere penalmente dell’inadempimento della prestazione dei mezzi di sussistenza, l’obbligato in stato di detenzione abbia l’onere di presentare domanda all’amministrazione penitenziaria per essere ammesso al lavoro; se, poi, la richiesta non e’ accolta, non potra’ essere addebitata allo stesso la mancata percezione di guadagni.

 

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2381
Data udienza 15 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/05/2016 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Balsamo Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 31 maggio 2016, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Benevento che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) per il delitto di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori non versando l’assegno mensile di Euro 600,00, fissato dal giudice civile nel provvedimento di separazione, con condotta perdurante dal (OMISSIS) (la sentenza di primo grado e’ datata 1 giugno 2011), e gli aveva irrogato la pena di due mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa, previa applicazione della diminuente per il rito, ma con diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l’avvocato Nazareno Fiorenza, quale difensore di fiducia di (OMISSIS), formulando un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento all’articolo 570 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla configurabilita’ del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in considerazione dello stato di detenzione dell’imputato al momento dell’inadempimento.
Si deduce che lo stato di detenzione integra una situazione di incolpevole impossibilita’ di adempiere agli obblighi familiari, quanto meno sotto il profilo dell’elemento soggettivo (si cita, a sostegno, Sez. 6, n. 4960 del 03/02/2016).
CONSIDERATO IN DIRITTO

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *