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4.1 la violazione di legge in relazione all’articolo 319 cod. pen. con riguardo al capo DD) dell’incolpazione provvisoria. Secondo il ricorrente il Tribunale del Riesame erra nell’individuazione delle condotte del pubblico ufficiale penalmente rilevanti, in particolare allorche’ sostiene che ad integrare l’ipotesi di corruzione non e’ necessario che vengano adottati uno o piu’ atti contrari ai doveri d’uffici, essendo al contrario sufficiente uno stabile asservimento del p.u. ad interessi personali di terzi;
4.2 il vizio della motivazione in ordine al preteso stabile asservimento della funzione. Osserva la difesa del ricorrente che la motivazione del Tribunale cautelare e’ contraddittoria e comunque meramente apparente laddove tenta di giustificare il preteso stabile asservimento della funzione pubblica ricoperta dal (OMISSIS) all’interesse della (OMISSIS), richiamando i contenuti della conversazione 1910 del 25/3/2015 e la circostanza che il 17 marzo 2015 il (OMISSIS) accompagnava (insieme ai coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS)) la (OMISSIS) a Bari per incontrare la funzionaria regionale Gigante al fine della predisposizione della pratica di accreditamento, traendone illegittime inferenze, non potendosi escludere che il (OMISSIS) si trovasse a Bari in adempimento dei propri doveri d’ufficio:
4.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al ritenuto pericolo d’inquinamento probatorio. Il ricorrente, evidenziato l’integrale richiamo operato dall’ordinanza impugnata al provvedimento genetico, lamenta che la motivazione del Gip e’ cumulativa ma incentrata principalmente sulla figura della (OMISSIS), senza precisi riferimenti alla posizione del prevenuto. Il Tribunale ha omesso di considerare che sebbene il (OMISSIS) fosse a conoscenza delle indagini fin dal maggio 2015 a seguito del sopralluogo della GdF presso l’abitazione della moglie in San Foca non risultano provate condotte tese ad inquinare le indagini.
4.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione ex articolo 274 c.p.p., lettera c). Il Gip ha desunto il rischio di recidivanza dall’estrema gravita’ dei fatti che denotano disinvolte ed abituali modalita’ di comportamenti illeciti, affermazione assiomatica e di valenza cumulativa che viola il disposto dell’articolo 274, u.c. che esclude la possibilita’ di desumere l’attualita’ e la concretezza del pericolo di recidivanza esclusivamente dalla gravita’ dei fatti;
4.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla scelta della misura. Anche in tal caso l’ordinanza impugnata fa propria la motivazione del Gip che aveva richiamato a giustificazione della misura di massimo rigore l’inclinazione a delinquere e il munus pubblico dell’imputato senza argomentare in ordine alle ragioni dell’idoneita’ della misura degli aa.dd. con presidi elettronici di controllo, costituendo una mera illazione l’ipotizzata violazione delle prescrizioni della misura autocustodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Con riguardo alla posizione del ricorrente (OMISSIS) devesi rilevare che il Gip nell’ordinanza genetica (pag. 128-131) escludeva la gravita’ indiziaria in relazione all’addebito provvisorio di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso materiale e falso ideologico ascritto al capo P, evidenziando, da un lato, che le emergenze acquisite non consentivano di escludere che la commissione deputata alla selezione del legale da designare in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) si fosse effettivamente riunita, dall’altro, che i report relativi all’attivita’ prestata dall’indagato in favore dell’associazione antiracket, sebbene falsi in relazione ad attivita’ di consulenza prestata nelle sedi di Brindisi e Taranto, mai frequentate dal legale, non lo erano integralmente riguardo allo sportello di Lecce, risultando che ivi il (OMISSIS) si era talora recato, sebbene sicuramente non in tutte le date documentate.
Il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell’impugnazione del P.m., riteneva integrata a carico del (OMISSIS) una piattaforma indiziaria connotata da gravita’ anche in relazione al reato sub P). In particolare, pur avendo ritenuto falso il verbale di selezione del (OMISSIS) in quanto l’apposita commissione non si era mai riunita (come dichiarato dallo stesso coindagato (OMISSIS) che avrebbe dovuto farne parte e aveva sottoscritto il relativo verbale e che, invece, ha asserito di non aver saputo della riunione), ha escluso che la condotta abbia avuto incidenza causale nella consumazione della truffa ascritta in quanto la procedura di selezione non era condizione necessaria per la sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), avendo gia’ in altre occasioni l’associazione provveduto alla designazioni di professionisti mediante chiamata diretta. Riteneva, invece, che i report, contenenti la rendicontazione dell’attivita’ svolta dal (OMISSIS) nell’interesse dell’associazione, e firmati dal medesimo e dalla (OMISSIS), in quanto contenenti attestazioni non veritiere circa lo svolgimento dell’attivita’ di collaborazione nei termini dettati dal disciplinare avevano avuto diretta efficienza causale nell’induzione in errore del Commissario Straordinario che erogava per l’effetto le somme contrattualmente previste.
Pacificamente l’indagato non ha mai svolto attivita’ presso gli sportelli di Brindisi e Taranto mentre sulla scorta delle intercettazioni audio-video espletate presso la sede di Lecce risultano smentite le attivita’ di consulenza asseritamente prestate in varie date, precisamente individuate, tra giugno e settembre 2015.
5.1 La difesa opina che il Tribunale del Riesame ha erroneamente ritenuto sussistente il delitto ex articolo 640 bis cod. pen. in assenza di verifica del nesso causale e dell’ingiusto profitto asseritamente lucrato dal prevenuto (motivi sub 1 e 2). Le doglianze sono manifestamente infondate.
Il contratto di collaborazione che legava il (OMISSIS) all’associazione ne prevedeva la presenza almeno sei giorni al mese, in orari predeterminati, presso lo sportello antiracket di una delle sedi dell’associazione, con rendicontazione mensile di dettaglio delle attivita’ prestate presso ciascuno sportello. Ove si tenga conto che risulta inequivocabilmente accertato che il (OMISSIS), il quale mai ha prestato attivita’ presso gli sportelli di Brindisi e Taranto, era sicuramente assente dalla sportello di Lecce, contrariamente a quanto documentato, alle date del 4 e 18 giugno,7 e 23 luglio, 25 agosto, 8 e 15 settembre, risulta evidente come le false attestazioni da lui sottoscritte congiuntamente alla coindagata (OMISSIS) e l’emissione di fatture a fronte di attivita’ non prestata avevano lo scopo di far apparire correttamente adempiuti gli impegni contrattualmente assunti onde lucrare il compenso mensile pattuito in Euro 1500,00.
Correttamente, pertanto, il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistente in relazione al capo P) gli estremi di una gravita’ indiziaria suscettibile di fondare il trattamento cautelare nei confronti del ricorrente in presenza di una condotta che, tramite artifizi e raggiri, mirava ad occultare all’ente che erogava i finanziamenti il proprio, parziale ma nondimeno rilevante, inadempimento, garantendosi la prosecuzione del rapporto professionale e lucrando la relativa retribuzione (Sez. 2, n. 49472 del 11/11/2014, Azzolina, Rv. 261001).
6. Destituiti di pregio risultano anche il terzo e quarto motivo che revocano in dubbio la sussistenza della gravita’ indiziaria in relazione all’addebito associativo sub A) e censurano l’ordinanza impugnata per aver valorizzato a tal fine elementi che si assumono inconferenti. Il Tribunale del riesame ha dato esaustivo conto delle emergenze investigative da cui ha desunto la partecipazione del (OMISSIS) al sodalizio criminoso, individuate, oltre che nella realizzazione dei reati di truffa ascrittigli, nell’attiva presenza a fianco della (OMISSIS) allorche’ la stessa si accordava con il (OMISSIS) per la falsa fatturazione delle spese inerenti la bonifica dei locali, allo scopo di ottenerne il rimborso nell’ambito del progetto finanziato; nella ricezione di danaro dalla stessa (OMISSIS) proveniente dalla falsa fatturazione della ditta (OMISSIS); nella partecipazione alla riunione nel corso della quale la coindagata prospettava la ripartizione degli utili rivenienti dalle attivita’ illecite del gruppo e prometteva guadagni ulteriori, rinsaldando il legame fiduciario tra i partecipi; nella sottoscrizione dei falsi report della moglie, Avv. (OMISSIS), e nella restituzione degli importi bonificati alla stessa (OMISSIS), al netto di imposte e tasse; nella costante interlocuzione con la predetta coindagata riguardo alle convocazioni di vari collaboratori dell’associazione ad opera della P.g. ad indagini in corso, al fine di concordare la strategia da seguire. Si tratta di condotte che attestano in termini attendibili l’internita’ del (OMISSIS) al gruppo criminoso, la piena conoscenza e condivisione delle dinamiche illecitamente lucrative, la partecipazione alla pianificazione della strategia difensiva, una volta a conoscenza delle indagini.
6.1 Ritiene, nondimeno, la Corte che il trattamento cautelare in ordine ai capi A) e P) non sia sorretto da congrua giustificazione. Il Collegio del riesame ha ritenuto a carico dell’indagato un concreto ed attuale rischio di recidivanza, desunto “dalle modalita’ professionali” di commissione dei delitti contestati e dalla notevole intensita’ del dolo, attestata dalla partecipazione all’associazione per delinquere volta ad una multiforme attivita’ criminosa, nonche’ il pericolo d’inquinamento probatorio alla stregua delle “istruzioni” fornite alla moglie (OMISSIS) in ordine alle dichiarazioni da rendere alla Guardia di Finanza.
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