Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 1 febbraio 2018, n. 5003. In tema di reato continuato

In tema di reato continuato, la giurisprudenza di legittimita’ e’ poi costante nell’affermare che l’identita’ del disegno criminoso e’ apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalita’ della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneita’ delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di tali elementi purche’ significativi ad evidenziare la sussistenza del programma delittuoso richiesto dall’articolo 81 c.p., comma 2; con la precisazione come, al riguardo, non possa pretendersi che i singoli reati siano stati tutti in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalita’ specifiche di commissione delle loro azioni

Sentenza 1 febbraio 2018, n. 5003
Data udienza 14 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 15/11/2016 del TRIBUNALE di TRAPANI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Romano Giulio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in ragione della relativa manifesta infondatezza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetto’, con ordinanza emessa il 16 novembre 2016, la domanda di (OMISSIS) (prenome) (OMISSIS) (cognome) per l’applicazione, in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato (articolo 81 c.p., comma 2) riferibile ai delitti contro il patrimonio (furto aggravato; tentativo di furto aggravato; rapina impropria) per la cui commissione, rispettivamente in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), egli era stato condannato con due sentenze, irrevocabili, rispettivamente emesse dal Tribunale di Trapani il 13 febbraio 2012 ed il 31 gennaio 2013 (confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 2 marzo 2015).

1.2. A fondamento di tale decisione il Tribunale ha evidenziato che: l’omogeneita’ delle condotte caratterizzanti i delitti non consente di individuare alcun elemento idoneo a ricondurle ad una medesima, per quanto generica, risoluzione criminosa; invero, il furto considerato dalla prima sentenza aveva per oggetto danaro contenuto in una slot machine collocata all’interno di una sala giochi in (OMISSIS), mentre i reati oggetto della seconda sentenza si erano sostanziati nel tentativo di impossessamento di un trasformatore elettrico, sradicato da un palo infisso nella pubblica via e nell’avere usato violenza contro le persone per assicurarsi l’impunita’ di furto di altro trasformatore elettrico avvenuto poco prima del tentativo; a parte la distanza di alcuni mesi intercorsa fra la commissione del primo delitto e quella dei secondi, “non puo’, alla stregua di un giudizio ancorato ad un minimo di concretezza, ritenere che l’ (OMISSIS), nel determinarsi a commettere il delitto di furto del denaro contenuto nella slot machine consumato il 18 aprile 2011, avesse anche soltanto immaginato di porre in essere anche” i due delitti commessi il 10 giugno 2011; non ricorreva inoltre “una ragionevole continuita’ di comportamenti illeciti di analoga natura, magari cementati dalla appartenenza ad un gruppo delinquenziale dedito ad essi, atta a collegare, in qualche modo, le condotte in questione”.

2. Per la cassazione di tale ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato (OMISSIS))) con il quale deduce inosservanza ovvero erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., comma 2, in quanto: l’identita’ del disegno criminoso dovrebbe apprezzarsi sulla base della distanza cronologica fra i fatti e della tipologia dei reati; il caso sottoposto all’esame del giudice dell’esecuzione era sostanzialmente identico a quello considerato nella sentenza della Corte di cassazione n. 1587/2000 che aveva cassato con rinvio ordinanza che aveva escluso l’applicabilita’ della disciplina della continuazione fra molteplici violazioni aventi per oggetto la stessa tipologia di reato, limitandosi ad affermare, nonostante la loro collocazione in un ristretto arco temporale e la quasi costante identita’ delle modalita’ caratterizzanti le diverse azioni, che dalle stesse emergeva solo una particolare attitudine della persona a commettere reati della stessa indole.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in ragione della relativa manifesta infondatezza.

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