La molestia reiterata nei confronti di un intero quartiere può essere qualificata come stalking solo se si individuano con esattezza tutte le persone oggetto di atti persecutori.
Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3271
Data udienza 6 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 31/01/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MAZZITELLI CATERINA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. PERELLI SIMONE;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
il difensore presente si riporta ai motivi chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata;
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PERELLI Simone, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Il difensore dell’imputata, avv. (OMISSIS), ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza, emessa in data 31 gennaio 2017, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello, proposto dal P.M., ed in riforma dell’ordinanza, emessa, in data 29/12/2016, dal G.I.P. presso il Tribunale di Forli’, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari a (OMISSIS), identificata, quale autrice del reato, a seguito di attivita’ di P.G., in relazione al delitto, ex articoli 81 cpv. e 612 bis cod. pen., perche’, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate, minacciava e molestava gli abitanti del quartiere “(OMISSIS)”, tramite l’invio, a mezzo posta, di numerose e ripetute lettere anonime, prospettanti gravi mali ingiusti ed insulti ai destinatari; per la precisione, era stato contestato alla (OMISSIS) di aver inviato, con cadenza settimanale, alle varie famiglie, che componevano il quartiere, talune nominativamente individuate nel capo di imputazione, centinaia di missive, dal contenuto ingiurioso e minaccioso, inserendovi elementi di conoscenza personale e dando cosi’ luogo ad un sistema di comportamenti persecutori, tali da indurre gli abitanti del quartiere a modificare le proprie abitudini di vita, alterando significativamente i rapporti all’interno della comunita’ ed ingenerando timori ed ansie, in una situazione di contrasto e di reciproci sospetti, fatti commessi, in (OMISSIS), dal (OMISSIS).
2. I giudici della cautela, dopo aver dato atto degli indizi di colpevolezza, desunti dal materiale probatorio e dagli esiti delle indagini investigative, evidenziavano che il G.I.P. forlivese aveva posto in dubbio la capacita’ di intendere e volere dell’imputata, oltre ad inquadrare i fatti di causa, nella fattispecie ex articolo 660 cod. pen.; a fronte di tali asserzioni, il tribunale, conformemente a quanto sostenuto da parte appellante, riteneva, per un verso, indimostrata una pretesa incapacita’ di intendere e di volere della (OMISSIS), e, sotto altro profilo, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di stalking, tenuto conto della protrazione delle condotte, sopra esposte, per oltre un quinquennio, ricollegabile alla natura abituale del reato, e degli effetti, sugli abitanti, alcuni dei quali avevano addirittura pensato di svendere le proprie abitazioni, per allontanarsi dal quartiere. Con riferimento, poi, alle esigenze cautelari, il tribunale evidenziava un pericolo di reiterazione specifica del reato, anche in considerazione di una capacita’ organizzativa dell’imputata, desumibile dai fatti di causa.
3. (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, ex articolo 311 cod. proc. pen., allegando: 3.1 erronea applicazione della legge, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), non assumendo il requisito della reiterazione un rilievo decisivo, in quanto compatibile anche con la diversa fattispecie, di cui all’articolo 660 cod. pen.; ad avviso di parte ricorrente, sarebbe fuorviante, un’indagine psichica, compiuta in correlazione ad una semplice consapevolezza e volontarieta’ della condotta, prescindendosi dagli intenti sottostanti. Altrettanto errate sarebbero le ulteriori considerazioni, svolte nel provvedimento impugnato dai giudici della cautela, circa l’evento del reato, individuato in un “vulnus” della tranquillita’ delle persone e dell’ordine pubblico. Il reato di stalking difficilmente si coniugherebbe con una moltitudine di soggetti passivi, mentre il reato di molestia avrebbe una sfera di operativita’, estesa alla tutela dell’ordine pubblico, confacente al caso in esame. 3.2 vizio di legittimita’, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), per manifesta illogicita’ e/o carenza motivazionale, in relazione alla componente “ansiogena” e “modificativa” delle condizioni di vita individuali, tipica dell’evento del delitto, di cui all’articolo 612 bis cod. pen., rimanendo del tutto indimostrati siffatti effetti, derivati dalla condotta della (OMISSIS), sulla popolazione del “(OMISSIS)”; non sarebbe sufficiente, a tale scopo, l’invio di missive ingiuriose o diffamatorie ne’ sarebbe idoneo un giudizio ex ante di siffatta portata. 3.3 vizio di legittimita’, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione di legge, con riferimento agli articoli 274 e 275 c.p.p., non avendo il tribunale considerato la cessazione, intervenuta nelle more, dei comportamenti contestati ed essendo, per l’inverso, mancata la considerazione della personalita’ effettiva dell’imputata e della maggiore rispondenza al caso di specie di altre misure cautelari di diversa natura.
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