Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5478. Ai fini della prescrizione il giudicato formatosi sul reato non include anche la mancata verificazione della causa estintiva

Ai fini della prescrizione il giudicato formatosi sul reato non include anche la mancata verificazione della causa estintiva, vale a dire l’accertamento o l’esclusione della aggravante.

Sentenza 6 febbraio 2018, n. 5478
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA;
Il P.G. VIOLA ALFREDO POMPEO conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa all’udienza del 26 gennaio 2017, depositata in data 31 marzo 2017, decidendo su rinvio della Corte di cassazione (Sez. 3 n. 14251 del 16 dicembre 2014, dep. 9 aprile 2015), che ha annullato la sentenza della Corte di Appello Messina del 13 gennaio 2013 limitatamente ai capi a e d, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 4 marzo 2010, ha assolto l’imputato del reato di cui al capo a (articolo 609 bis c.p., violenza sessuale in danno di (OMISSIS) nel mese di maggio 2006) perche’ il fatto non sussiste e, relativamente al capo d (articoli 582, 583 e 585 c.p., articolo 61 c.p., n. 5, lesioni in danno di (OMISSIS) in data 21 agosto 2006), previa esclusione dell’aggravante della durata superiore a 40 giorni della malattia, ha rideterminato la pena in mesi uno di reclusione da porsi in continuazione con gli altri reati gia’ definitivamente giudicati.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore in data 10 giugno 2017.
2. Con l’unico motivo si e’ dedotta ex articolo 606 c.p.p., lettera b, l’erronea applicazione degli articoli 582 e 585 c.p., articolo 61 c.p., n. 5, articoli 157 e 161 c.p., e articolo 129 c.p.p.. Piu’ precisamente, ad avviso del ricorrente, il giudice di merito, una volta esclusa l’aggravante contestata, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, non potendo considerarsi formato il giudicato sulla penale responsabilita’ dell’imputato in considerazione dell’impugnazione proposta, sia pure limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento, in quanto l’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale, di cui all’articolo 583 c.p., n. 1, da parte del giudice di rinvio incide, ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 2, sulla quantificazione del tempo necessario alla prescrizione, che risulta, a questo punto, essersi verificata gia’ in data 211 febbraio 2014 (e, cioe’, decorsi 7 anni e mezzo dal 21 agosto 2006) in epoca anteriore alla sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, sicche’ avrebbe dovuto essere dichiarata dalla stessa Suprema Corte, ove nel giudizio di merito l’aggravante in esame fosse stata sin da subito correttamente esclusa, e, comunque, dal giudice del rinvio, una volta negatane la sussistenza, come denunciato dal ricorrente. Invero, tale conclusione presuppone che non si sia formato il giudicato parziale, in forza dell’articolo 624 c.p.p., comma 1, sulla penale responsabilita’ dell’imputato, all’esito dell’annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte, che ha accolto il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) a proposito della sussistenza dell’aggravante, non essendo spiegato ne’ nella sentenza di primo grado ne’ in quella di appello da cosa sia possibile evincere la ricorrenza della malattia superiore a 40 giorni. Sul punto occorre brevemente soffermarsi.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, l’accertamento della responsabilita’ e l’irrogazione della pena possono intervenire in momenti distinti, per cui non e’ certamente extra ordinem la concezione di una definitivita’ decisoria che, attenendo all’accertamento della responsabilita’ dell’autore del fatto criminoso e ponendo fine all’iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all’applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento, ad opera della Cassazione o eventualmente gia’ esistenti e non prese in considerazione, benche’ la decisione non si sia ancora connotata dall’esaustivita’ per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta. Si e’, percio’, affermato che “la sentenza che afferma la responsabilita’ penale dell’imputato e’ il presupposto logico-giuridico della parte contenente la specifica condanna (determinazione della pena): entrambe costituiscono “disposizioni della sentenza” (articolo 624 c.p.p., comma 1), venendo anzi esaltata la pregiudizialita’ della prima con l’autonomia concettuale che le e’ propria in funzione della seconda, che e’ di norma consequenziale. Ecco perche’, se l’annullamento e’ parziale e non intacca la prima delle due disposizioni, la sentenza acquista “autorita’ di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata” (articolo 624 c.p.p.). Se, dunque, l’annullamento colpisce soltanto la parte di sentenza relativa al quantum (non all’an) della pena, che dovra’ essere rideterminata, ma non potra’ essere eliminata, la parte concernente l’affermazione della responsabilita’ resta intangibile. Essa, infatti, lungi dal porsi in “connessione essenziale con la parte annullata”, ha ormai acquistato “autorita’ di cosa giudicata” e, proprio su questo irretrattabile presupposto (qual e’, appunto, la declaratoria di colpevolezza e punibilita’), consente la riapertura del giudizio, in sede di rinvio, limitatamente alla parte annullata della sentenza (quoad poenam) e solo a quella (articolo 625 c.p.p.) (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 ud., dep. 23/05/1997, rv. 207640).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *