Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 7 febbraio 2018, n. 5763. In tema di reati contro l’ambiente, integra il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) lo sversamento di acque maleodoranti

In tema di reati contro l’ambiente, integra il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) lo sversamento di acque maleodoranti e certamente ricche di elementi fortemente inquinanti, e come tali fonte di evidente pericolo per la salute degli individui, nel letto di un torrente, attraverso tratti di terreno aperti al transito ed anche ad esso specificamente deputati risulti integrare pienamente i profili della contestata violazione

Sentenza 7 febbraio 2018, n. 5763
Data udienza 1 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 423/2016 del Tribunale di Locri del 18 aprile 2016;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Locri, con sentenza del 18 aprile 2016, emessa a seguito di opposizione a decreto penale, ha condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia, avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all’articolo 674 cod. pen., in quanto, nella sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS), impresa concessionaria della gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei reflui della rete fognante del Comune di Bianco, cagionava, stante il blocco di una pompa di sollevamento di tali reflui, dovuto alla negligente manutenzione della stessa, lo sversamento delle acque di fogna in un torrente.
Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sia in punto di ricostruzione del fatto, in relazione alla riconducibilita’ dello sversamento dei reflui inquinanti nell’alveo del predetto torrente alla fuoriuscita della acqua di scarico dalla pompa di sollevamento intasata, sia in relazione alla ricorrenza dell’elemento soggettivo necessario ai fini della integrazione del reato nell’atteggiamento della imputata, nonche’ in ordine alla sussistenza degli elementi atti ad integrare il reato contestato.
In via gradata il ricorrente ha dedotto la illogicita’ ed il difetto di motivazione nel non avere il Tribunale valutato la possibilita’ che lo sversamento delle acque dall’impianto della rete fognante potesse essere ascrivibile al caso fortuito e non, pertanto, attribuibile alla condotta negligente della imputa tata.
Subordinatamente all’eventuale mancato accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, la ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine all’omesso riconoscimento del beneficio delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nelle certificazioni del Casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.

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