Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5478. Ai fini della prescrizione il giudicato formatosi sul reato non include anche la mancata verificazione della causa estintiva

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A prescindere dai dubbi della dottrina, secondo cui all’esito dell’annullamento del rinvio non sarebbe configurabile il giudicato, sia pure parziale, che puo’ investire solo l’oggetto del giudizio, ma si formano semplicemente delle preclusioni processuali, tale percorso argomentativo non puo’ estendersi all’ipotesi in cui al giudice del rinvio sia demandato l’accertamento circa l’esistenza o meno di una aggravante ad effetto speciale, idonea ad incidere non solo sulla quantificazione della pena, ma anche sul calcolo del tempo necessario alla prescrizione e, dunque, a condizionare l’affermazione della penale responsabilita’ – piu’ precisamente la dichiarazione o negazione della causa estintiva della prescrizione, che non puo’, pertanto, ritenersi autonoma e pregiudiziale rispetto all’esistenza di detta aggravante, in quanto ne dipende e, quindi, ne e’ connessa in modo essenziale.
In proposito va osservato che in base alla precedente disciplina, per determinare il tempo necessario alla prescrizione, nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, dovevano applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 69 c.p., che riguardano il bilanciamento delle circostanze. Cio’ portava ad escludere che, nell’ipotesi in cui con la sentenza di annullamento venisse confermato il reato-base, ma rinviata al giudice del merito la valutazione sulle circostanze, il fatto-reato potesse ritenersi accertato nella sua interezza con autorita’ di giudicato, stante la connessione essenziale riconosciuta dalla disciplina della prescrizione – tra il reato-base e le circostanze, sicche’ si considerava tenuto a dichiarare l’estinzione per prescrizione il giudice del rinvio, qualora investito sul punto dalla sentenza di annullamento, avesse valutato esistenti le attenuanti, facendole prevalere sulle aggravanti, o al contrario avesse escluso le aggravanti contestate, da cio’ derivando la concretizzazione del tempo della prescrizione (v., tra le altre, Sez. 1, n. 7548 del 01/06/2000 ud., dep. 28/06/2000, rv. 216427, secondo cui in tema di annullamento parziale della sentenza, la connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegue al riconoscimento o all’esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito).
Al contrario l’attuale articolo 157 c.p., comma 2, prevede che “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale”. Ne deriva che tendenzialmente l’accertamento delle circostanze (siano esse aggravanti o attenuanti) incide solo ed esclusivamente sul concreto trattamento sanzionatorio da irrogare, mentre non influisce sul tempo necessario alla prescrizione, la cui mancata maturazione resta oggetto del giudicato parziale formatosi all’esito dell’annullamento con rinvio, trattandosi di una parte che, al pari di quella relativa all’accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato, si presenta pregiudiziale ed insieme autonoma rispetto alla mera quantificazione della pena, poiche’ la pena puo’ concretamente essere applicata solo se non e’ maturato il tempo per la prescrizione del reato, che prescinde dall’esistenza delle circostanze comuni (in questo senso risulta orientata la giurisprudenza piu’ recente: Sez. 1, n.43710 del 24/09/2015 ud., dep. 29/10/2015, rv. 264815, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilita’ dell’imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento; v. anche Sez. 2, n.8039 del 09/02/2010 ud., dep. 01/03/2010, rv. 246806, secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilita’ impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento; Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007 ud., dep. 29/03/2007, rv. 236462, secondo cui l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all’esclusione di una circostanza aggravante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l’affermazione di responsabilita’, in quanto quest’ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell’annullamento, sicche’ e’ impedita l’operativita’ nel giudizio di rinvio di una causa sopravvenuta di estinzione del reato, quale la prescrizione).
Tali conclusioni non sono, tuttavia, scontate relativamente alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, le quali condizionano, secondo la disciplina vigente, il tempo necessario alla prescrizione del reato, sicche’ l’esclusione di tale causa estintiva non puo’ avvenire a prescindere e prima del loro accertamento positivo o negativo. Deve, quindi, affermarsi che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria e/o ad effetto speciale, che condiziona, ai sensi dell’articolo 157 c.p., comma 2, il tempo necessario a prescrivere il reato, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non include anche la mancata verificazione della causa estintiva della prescrizione, che dipende dalla pregiudiziale quantificazione del tempo a cio’ necessario e, quindi, dall’accertamento e/o esclusione dell’aggravante in esame, e non impedisce, pertanto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, potendo impedire esclusivamente la declaratoria di quelle cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 c.p.p., il cui accertamento non e’ connesso inscindibilmente con l’accertamento delle aggravanti de quibus. Il principio affermato opera necessariamente nel caso in esame in cui la prescrizione, in ragione del computo dei termini derivanti dall’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale, e’ maturata gia’ prima della pronuncia di annullamento con rinvio (cosi’ come avvenuto anche nella fattispecie oggetto di esame da parte di Sez. 5, n. 4307 del 19/12/1997 ud., dep. 09/04/1998, rv. 211070). Occorre, difatti, sottolineare che qualora l’aggravante ad effetto speciale fosse stata correttamente esclusa dal giudice di merito ab origine, la prescrizione del reato sarebbe stata dichiarata dallo stesso giudice di legittimita’ all’epoca dell’annullamento. Ne’ si puo’ ritenere che la decisione della Suprema Corte, intervenuta al fine di porre rimedio all’errore del giudice di merito proprio sulla sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale, pregiudichi irrimediabilmente l’imputato, precludendo la declaratoria di intervenuta prescrizione. A cio’ si aggiunga che il calcolo dei relativi termini di prescrizione dipende dall’accertamento della sussistenza o meno dell’aggravante de qua, sicche’ qualora il giudice del rinvio sia investito della decisione su tale questione, non puo’ ancora dirsi implicitamente esclusa la prescrizione, la cui verificazione o mancata verificazione e’ inscindibilmente connessa al pregiudiziale accertamento relativo a tale tipologia di circostanza. Del resto, nessuna preclusione puo’ dirsi verificata considerato che al giudice del rinvio e’ stato rimesso l’accertamento di un importante frammento del fatto rilevante ai fini del suo disvalore e del calcolo dei termini di prescrizione.
Nel caso di specie, pertanto, in cui l’annullamento con rinvio e’ avvenuto al fine di verificare la sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 583 c.p., n. 1, la decisione del giudice del rinvio, che ha escluso la sussistenza di tale aggravante speciale, necessariamente si ripercuote sul computo del termine massimo di prescrizione, che ammonta a mesi 84 (7 anni e mezzo) e e’ maturato, quindi, nel febbraio 2014, in epoca addirittura anteriore alla sentenza di annullamento. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente al capo d), con l’eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo “d” perche’ estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione; in caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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