Il reato di molestia o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione, purché particolarmente sintomatica dei requisiti della fattispecie tipizzata. L’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera
privata di altri. In particolare, si è affermato che, per integrare il delitto di molestie, commesso per petulanza, è richiesto “un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato.
Corte di Cassazione
sezione prima penale
sentenza n.6064 dell’8 febbraio 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 06/12/2017
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.C. nato il …… a M.
avverso la sentenza del 04/07/2016 del TRIBUNALE di TREVISO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso
Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento senza rinvio limitatamente
ai benefici di legge concessi e rigetto nel resto il ricorso.
Udito il difensore
Il difensore presente chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza
con condanna alle spese e deposita conclusioni e nota spese.
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 4 luglio 2016 il Tribunale di Treviso condannava
l’imputato C.G.alla pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile
del reato di molestie per avere, per petulanza o biasimevole motivo, effettuato
chiamate telefoniche mute o caratterizzate da riferimenti a persone conosciute dal
denunciante ed avere inviato sms diretti all’utenza intestata ad A.G.; lo
condannava altresì al risarcimento dei danni in favore del predetto G., costituito
parte civile ed alla rifusione in suo favore delle spese di costituzione.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come
ricorso, l’imputato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto:
a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 593 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in
cui non prevede che l’imputato condannato a pena pecuniaria dell’ammenda possa
proporre appello. L’art. 574 c.p.p. consente all’imputato di impugnare la
sentenza di condanna senza operare alcuna distinzione sulla tipologia di sentenza
appellata, prevedendo, quindi, la necessaria impugnazione delle statuizioni penali al
fine di far valere le successive questioni civili ad essa legate, non essendo prevista
forma autonoma d’impugnazione per le sole statuizioni civili. L’art. 37 del D.Igs.
274/00, che introduce la disciplina del processo avanti al Giudice di Pace, statuisce
che l’imputato “può proporre appello avverso la sentenza che applica una pena
diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che
applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche
generica, al risarcimento del danno”.
Le diverse previsioni normative legate alla tipologia del Giudice adito
confliggono col principio di ragionevolezza perché di fatto consentono di appellare
sentenze per reati che il legislatore ha ritenuto meno lievi e la escludono per reati
ben più gravi e di competenza di un giudice superiore. Inoltre, attribuiscono al
Giudice di primo grado la possibilità di escludere l’imputato dalla garanzia
Costituzionale del doppio grado di giudizio di merito senza che tale discrezionalità
possa essere censurata se non avanti al Giudice di legittimità. Tanto viola l’art. 3
Cost., ove consente il doppio grado di giurisdizione di merito a seconda che la
condanna sia pronunciata dal Tribunale, oppure dal Giudice di Pace.
b) Mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La ricostruzione
degli elementi di fatto della vicenda non è condivisibile perché imprecisa per non
avere riscontrato le contraddizioni che presentano le prove a carico dell’imputato
ed ispirata a chiaro pregiudizio nei confronti dell’imputato, i cui argomenti difensivi
non sono stati presi nemmeno in considerazione. E’ stata ritenuta coerente la
versione della persona offesa, ma con motivazione solo apparente che non supera il,
ragionevole dubbio dell’innocenza del G..
Sotto un profilo oggettivo non è integrato il reato contestato poiché l’istruttoria
dibattimentale, ha chiarito e confermato che si è trattato di sole tre telefonate,
come risulta dai tabulati acquisiti e prodotti, sicchè manca il requisito della
petulanza e/o altro biasimevole motivo. Se per “petulanza”, ai fini della
configurabilità del reato di molestie di cui all’art. 660 cod. pen., deve intendersi un
atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e
di intromissione continua e. inopportuna nell’altrui sfera, deve escludersi che
l’effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza
nel senso anzidetto. Da ultimo la Cassazione precisa ancora che per la
configurabilità del reato rileva anche l’atteggiamento del soggetto che interferisce,
infatti, “ai fini della sussistenza del reato di molestie deve considerarsi petulante
l’atteggiamento di chi insiste nell’interferire nella altrui sfera di libertà anche dopo
essersi accorto che la sua condotta non è gradita”. Manca altresì il requisito
dell’elemento soggettivo del reato per avere agito il ricorrente perché preoccupato
per la situazione in cui era coinvolta la propria amica, moglie del G,, autore di
violenze in danno della moglie, oggetto anche di sentenza di condanna a carico
dello stesso, dAl Tribunale di Treviso.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply