Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza n. 6064 dell’8 febbraio 2018. Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale

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2.4 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
e dei benefici di legge, la sentenza impugnata si è limitata ad osservare che, stante
l’entità della pena inflitta, era consigliabile non applicare la sospensione
condizionale della pena al fine di consentire all’imputato di poterne fruire in futuro.
Trattasi però di statuizione manifestamente illogica e carente nella sua
giustificazione che non tiene conto della richiesta esplicita della difesa, volta proprio
a conseguire i benefici di legge; in tal modo il Decidente ha inteso prescindere dalla
volontà dell’imputato e sovrapporre una propria determinazione discrezionale dagli
effetti concreti meno vantaggiosi per la parte sulla scorta di rilievi del tutto
apodittici sul maggior favore del diniego della sospensione condizionale della pena
ai fini di una futura applicazione in relazione a differenti eventuali futuri reati. Non
soltanto la decisione avrebbe richiesto una puntuale giustificazione che superasse le
indicazioni provenienti dalla difesa, ma la stessa previsione di un possibile futuro
accesso alla sospensione dell’esecuzione della pena postula la previsione già attuale
della commissione di nuovi reati da parte dell’imputato, il che in sé contraddice la
prognosi anticipata presupposto per la concessione del beneficio.
Nessun rilievo è stato esposto in ordine alla richiesta di applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, incorrendo la sentenza nel vizio di carenza di
motivazione e, per tali ragioni, se ne impone l’annullamento con rinvio al Tribunale
di Treviso in diversa composizione, che in piena libertà cognitiva dovrà procedere a
nuovo giudizio sui punti riguardanti il trattamento sanzionatorio in relazione alle
circostanze attenuanti generiche ed ai benefici di legge.
2.4 Va, invece, respinto il motivo che censura la liquidazione del danno in
favore della parte civile, che però ha tenuto conto dei pregiudizi morali subiti dal
G.o in conseguenza delle condotte moleste subite, causa di ansia, preoccupazione
e turbamento; in tal modo la sentenza ha già specificato anche la natura dei danni
subiti in coerenza con le caratteristiche concrete della fattispecie, come
probatoriannente ricostruita.
2.5 Anche l’ultima censura che investe la liquidazione delle spese di
costituzione della parte civile non tiene conto e non si confronta con la sentenza,
che ha esplicitato l’accoglimento della richiesta avanzata dalla parte civile sulla
scorta del recepimento della relativa nota spese “ritenuta congrua”. Pertanto, il
tribunale ha espresso chiara adesione alla richiesta ed alle singole voci ivi esposte;
per contro, il ricorso non aggredisce tale statuizione e non contesta l’eccessiva
entità degli importi riconosciuti in riferimento alle attività processuali realmente
svolte. In tal modo l’impugnazione si presenta affetta da aspecificità perché non
supera e non contesta in modo puntuale il giudizio di congruità ed adeguatezza
della nota presentata dalla parte civile.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto
alla continuazione, che deve essere esclusa, con conseguente eliminazione
dell’aumento di pena a tale titolo applicato e pari ad euro 100,00 di ammenda; va
altresì annullata con rinvio al Tribunale di Treviso, in composizione diversa, quanto
al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Nel resto il ricorso va
respinto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione,
che esclude ed elimina l’aumento di pena di euro 100,00 di ammenda. Annulla la
sentenza impugnata quanto al diniego delle attenuanti generiche ed ai benefici di
legge e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Treviso in diversa
composizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

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