Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2044. In tema di sottrazione internazionale di minori

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Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha riscontrato la ricorrenza della sottrazione internazionale di minori, ma ha ritenuto che il rientro in Ungheria dei figli della coppia li esporrebbe al rischio di pericoli fisici e psichici, ed ha percio’ rigettato l’istanza di rientro immediato proposta dal padre.

Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS).

Sia il ricorrente, sia la controricorrente, hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre dare atto che, nel suo controricorso, (OMISSIS) ha sostenuto l’inammissibilita’ del ricorso in conseguenza di un duplice vizio della notifica dell’atto nei suoi confronti. Innanzitutto, la notificazione e’ stata effettuata a lei personalmente e non presso il domicilio che aveva eletto. Inoltre, la sentenza e’ stata pubblicata il 18.7.2016 ed i sei mesi del termine c.d. lungo di impugnazione sarebbero scaduti il 18.1.2016, mentre la notifica alla parte controricorrente era stata richiesta il 22.4.2017.

Occorre allora rilevare che la Suprema Corte, proponendo un orientamento condivisibile, che viene percio’ fatto proprio dal Collegio, ha gia’ avuto modo di chiarire che nell’ipotesi di notifica dell’impugnazione alla parte personalmente, anziche’ presso il domicilio eletto, non ricorre un’ipotesi di inesistenza della notifica, bensi’ di nullita’ della stessa, sanabile in conseguenza della costituzione del destinatario della notificazione (tra le altre, cfr., Cass. sez. III, sent. 3.7.2014, n. 15236, Cass. sez. L, sent. 17.10.2017, n. 24450).

Tanto premesso, sembra ancora opportuno rilevare che, nell’effettuare il suo calcolo dei termini di impugnazione, la controricorrente non ha tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Nel caso specifico, pero’, deve soprattutto evidenziarsi che oltre la notifica alla controricorrente andata a buon fine il 27.4.2017, risulta allegata in atti una tentata notifica alla medesima parte, sempre effettuata personalmente, inviata in data 19.1.2017 (quindi tempestiva, in considerazione della sospensione feriale dei termini) e non andata a buon fine per irreperibilita’ della destinataria. La Cassazione ha condivisibilmente affermato, anche se in relazione fattispecie diversa, che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento”, Cass. sez. 6-3, 31.1.2017, n. 19059(in senso analogo: Cass. S.U. 15.7.2016, n. 14954, da ultimo cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 24660 del 2017). Risulta allora opportuno ricordare che, nel presente giudizio, non e’ neppure contestato che la parte ricorrente non si sia attivata tempestivamente dopo aver avuto notizia che il primo tentativo di notifica non era andato a buon fine, e neppure che l’esito negativo della prima notificazione fosse dipesa da “colpa” del notificante.

Tanto premesso, comunque, l’inammissibilita’ del ricorso, nel caso in esame, dovrebbe essere esclusa anche perche’ risulta documentato in atti che la parte ricorrente ha notificato tempestivamente la propria impugnazione al Pubblico Ministero, in data 18.1.2017. Avrebbe pertanto potuto porsi un problema di integrazione del contraddittorio in favore della controricorrente – cui parte ricorrente ha comunque provveduto, come anticipato ma non di inammissibilita’ dell’impugnazione.

1.1. – Con il suo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 3, della Convenzione dell’Aja del 1980 (L. n. 64 del 1994, articolo 7, comma 3) sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, e dell’articolo 9, par. 3, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonche’ dell’articolo 11, comma 4, lettera b), Reg. CE n. 2201 del 2003. L’impugnante lamenta, in sostanza, che in presenza di una illegittima sottrazione internazionale dei bambini, il Tribunale italiano ha ritenuto di poter evitare di ordinarne la riconsegna perche’ gli stessi sarebbero esposti ad un danno grave. Ipotesi, pero’, priva di ogni fondamento, risultando fondata su mere illazioni e non essendo stata pronunciata alcuna sentenza di condanna nei confronti del ricorrente.

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