Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2044. In tema di sottrazione internazionale di minori

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2.1. – Il motivo di ricorso proposto da (OMISSIS) appare in parte inammissibile, e per la parte residua infondato. La sottrazione dei figli minori operata dalla odierna controricorrente e’ illegittima, lo riconosce espressamente anche il Tribunale per i minorenni nella decisione impugnata. La controricorrente cerca di contrastare questa constatazione affermando che, in conseguenza dei provvedimenti provvisori adottati dal Giudice ungherese della separazione, i figli sono stati affidati a lei, che quindi poteva portarli con se’ in Italia. Le parti neppure specificano il tenore di questi provvedimenti, e non vi sono quindi le condizioni perche’ il giudice di legittimita’ possa esprimersi in materia, ma e’ comunque pacifico che sono stati adottati dopo la sottrazione internazionale dei minori.

Il Tribunale motiva la sua valutazione, di non disporre l’immediato rientro in Ungheria dei minori, con esigenze di tutela. La misura di protezione per la salvaguardia dei familiari e’ stata adottata dal Giudice ungherese, ed un procedimento penali e’ comunque pendente nei confronti del marito. La odierna controricorrente, osserva ancora il Tribunale impugnato, ha documentato “frasi minacciose di (OMISSIS)”, e rivelato che prova insofferenza anche nei confronti dei suoceri, troppo spesso presenti nella casa coniugale ungherese. Si osservi che le difficolta’ relazionali della moglie con i propri genitori sono state ammesse anche dal marito, odierno ricorrente. Il Tribunale impugnato ha osservato allora, ed e’ un elemento meritevole di elevata considerazione, che un clima familiare teso e’ di sicuro pregiudizio per i bambini. Ha rilevato quindi il giudice minorile che, non essendo state previste apposite misure di tutela da parte del Giudice ungherese, il rientro dei minori in quel Paese comporterebbe per loro l’esposizione ad un grave pregiudizio.

Il vizio lamentato dal ricorrente, pertanto, non sussiste. Il Tribunale impugnato non ha violato alcuna legge, ha espresso una valutazione di merito sfavorevole all’odierno ricorrente, ma priva di vizi logici e congruamente motivata. Gli argomenti proposti dal Tribunale a fondamento della propria decisione, puo’ ancora osservarsi, non sono stati contestati con completezza, ne’ adeguatamente, dal ricorrente.

Il motivo di ricorso deve essere percio’ respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di (OMISSIS) e le liquida nella misura di Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

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