Consulenza tecnica d’ufficio e definizione con sentenza circa l’onere delle spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2023| n. 6934.

Consulenza tecnica d’ufficio e definizione con sentenza circa l’onere delle spese processuali

Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l’opposizione ex articolo 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex articolo 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex articolo 327 cod. proc. civ., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex articolo 633, n. 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto avverso il decreto con cui il giudice del merito aveva liquidato il compenso in favore del consulente tecnico d’ufficio nominato nella causa civile incardinata tra il ricorrente e l’altro odierno intimato, decreto emesso dopo che quest’ultima era già stata definita nel merito con sentenza, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato non potendo la causa essere proposta ai sensi dell’articolo 382, comma 3, cod. proc. civ.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 agosto 2017, n. 20478; Cassazione, sezione civile L, sentenza 31 dicembre 2009, n. 28299).

Ordinanza|8 marzo 2023| n. 6934. Consulenza tecnica d’ufficio e definizione con sentenza circa l’onere delle spese processuali

Data udienza 14 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Consulenza tecnica d’ufficio – Definizione del giudizio – Definizione con sentenza circa l’onere delle spese processuali – Giudice – Potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio – Non sussiste – Eventuale emissione del provvedimento – Abnormità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10892/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Lopardi, con domicilio eletto in (OMISSIS), presso (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), E (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila pubblicato in data 28.10.2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Consulenza tecnica d’ufficio e definizione con sentenza circa l’onere delle spese processuali

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) propone ricorso affidato ad un unico motivo avverso il decreto con cui il tribunale di L’Aquila ha liquidato il compenso in favore dell’ing. (OMISSIS), consulente tecnico d’ufficio nella causa civile tra il ricorrente e (OMISSIS). Le altre parti non hanno svolto difese.
In prossimita’ dell’adunanza camerale (OMISSIS) ha depositato memoria illustrativa.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 1, deducendo la nullita’ insanabile o l’abnormita’ del provvedimento di liquidazione, emesso dopo che il Tribunale aveva gia’ definito la causa di merito con sentenza n. 597/2021.
Il ricorso e’ fondato.
L’esame degli atti conferma che il decreto di liquidazione e’ stato emesso in data 9.4.2020, allorquando era gia’ stata depositata – in data 18.12.2019 – la sentenza resa a definizione del processo in cui il resistente aveva svolto l’attivita’ di c.t.u., conseguendone la nullita’ insanabile del provvedimento.
Questa Corte ha stabilito che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha piu’ il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento deve ritenersi abnorme.
Trattandosi di atto reso in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, contro il decreto e’ ammissibile non gia’ l’opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex articolo 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex articolo 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex articolo 633 c.p.c., n. 3. (Cass. 20478/2017; Cass. 28299/2009).
Segue accoglimento dell’unico motivo di ricorso.
Il decreto e’ cassato senza rinvio, non potendo la causa esser proposta ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno dichiarate irripetibili, non avendo i ricorrenti in alcun modo dato causa al vizio della pronuncia.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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