Competenza territoriale derogabile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2023| n. 7090.

Competenza territoriale derogabile

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti – come quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione – grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l’eccezione, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito (Nel caso di specie, richiamando l’enunciato principio, la Suprema Corte, in accoglimento del regolamento proposto, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Latina, il quale, con ordinanza, accogliendo l’eccezione sollevata dalla società odierna intimata, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto, ed assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Tivoli ritenuto competente; nella circostanza, la predetta società, convenuta in sede monitoria, pur avendo tempestivamente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Latina ritenendo competente il Tribunale di Tivoli, aveva del tutto omesso di dedurre e di comprovare l’inesistenza di alcuna propria sede secondaria o di un proprio stabilimento nel territorio di Latina ex articolo 19 cod. proc. civ., incorrendo, in tal modo, nel vizio di incompletezza dell’eccezione di incompetenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 luglio 2018, n. 17311).

Ordinanza|9 marzo 2023| n. 7090. Competenza territoriale derogabile

Data udienza 1 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Competenza – Competenza territoriale derogabile – Criteri concorrenti come quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – Causa relativa a diritti di obbligazione – Convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito – Onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri – Prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul regolamento di competenza iscritto al r.g. n. 1759/2020 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA (OMISSIS) A R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to ADDESSI GUIDO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso l’ordinanza r.g.n. 1697/2019 del TRIBUNALE DI LATINA, DEL 03/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

Competenza territoriale derogabile

RILEVATO IN FATTO

che, la (OMISSIS) s.r.l. ha convenuto la Societa’ Cooperativa (OMISSIS) a r.l. dinanzi al Tribunale di Latina al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti (e in favore della societa’ convenuta) per il pagamento di corrispettivi relativi a forniture di prodotti agricoli;
nell’introdurre il giudizio di opposizione, la (OMISSIS) s.r.l., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, ritenendo competente il Tribunale di Tivoli;
con ordinanza resa in data 3/12/2019 (r.g.n. 1697/2019), il Tribunale di Latina, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla societa’ opponente, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Latina, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto, e assegnando le parti il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Tivoli ritenuto competente;
a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Latina ha rilevato come la circoscrizione territoriale relativa al Tribunale di Tivoli (riferibile alla sede della societa’ debitrice) dovesse ritenersi competente in relazione al giudizio concernente l’obbligazione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto, avuto riguardo alla natura non liquida dell’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio (tale da escludere l’applicabilita’ dell’articolo 1182 c.c., comma 3, ai fini della determinazione del domicilio del creditore come luogo di adempimento dell’obbligazione), nonche’ in considerazione del luogo di nascita e di esecuzione della medesima obbligazione, nella specie entrambe coincidenti con la sede della societa’ opponente, sita in Guidonia Montecelio;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, la Societa’ Cooperativa (OMISSIS) a r.l. ha proposto regolamento necessario di competenza, sulla base di due motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese in questa sede;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, pur avendo ricevuto comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione del regolamento di competenza, non ha depositato conclusioni scritte, senza nulla eccepire in ordine alle modalita’ di decisione del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, occorre preliminarmente osservare come la trattazione dell’odierno ricorso, in quanto soggetto ratione temporis alla disciplina dell’articolo 380-ter c.p.c. nella formulazione vigente fino alla data del 17/10/2022 (modificato per effetto del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), avrebbe imposto la preliminare richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di depositare le proprie conclusioni scritte;
nel caso di specie, pur in assenza di tale richiesta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dopo aver ricevuto comunicazione della fissazione dell’odierna adunanza, non ha contestato la mancata preventiva richiesta delle conclusioni scritte, ne’ ha ritenuto, peraltro, di depositarle;
cio’ posto, non essendosi parte ricorrente a sua volta doluta di tale mancata richiesta (ne’ avendo ritenuto di depositare memoria), ritiene il Collegio che nessun ostacolo di natura rituale valga ad impedire la decisione dell’odierna controversia;
con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 20 c.p.c. e dell’articolo 1182 c.c., comma 3, articolo 1327 c.c., articolo 1498 c.c., comma 3, e articolo 1510 c.c., per avere il tribunale erroneamente individuato il luogo di nascita e di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria oggetto d’esame, essendo quest’ultima riconducibile alla conclusione tra le parti di una âEuroËœvendita con spedizione’ (e non gia’ di una âEuroËœvendita con consegna all’arrivo’), con la conseguente identificazione del luogo di nascita delle obbligazioni delle parti con quello relativo all’avvenuto inizio dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1327 c.c. e, dunque, presso il luogo di consegna della merce fornita alla societa’ ingiunta, nella specie coincidente con la sede della societa’ cooperativa ricorrente (sita nel circondario di Latina) presso la quale la merce compravenduta era stata consegnata al vettore per il recapito al compratore;
peraltro, l’individuazione del domicilio del creditore, da parte dell’articolo 1182 c.c., comma 3, ai fini della determinazione del luogo di adempimento dell’obbligazione, doveva ritenersi comunque dirimente, attesa la natura meramente sussidiaria e residuale dei restanti criteri previsti dal medesimo articolo 1182 c.c.;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 62, nonche’ del principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di cassazione n. 17989/2016, per avere la corte territoriale erroneamente affermato il difetto di alcuna prova scritta in relazione all’obbligazione dedotta in giudizio, la’ dove al contrario, ai sensi della norma di legge richiamata, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente, a tali fini, anche la mera produzione di documentazione inerente il trasporto o la consegna della merce compravenduta, o delle relative fatture, avendo dunque il giudice a quo erroneamente escluso il carattere automaticamente determinabile, e dunque liquido, del credito vantato dall’odierna societa’ ricorrente, in relazione alla documentazione prodotta in giudizio, ai fini della applicazione dell’articolo 1182 c.c., comma 3, e della conseguente identificazione della competenza territoriale dell’adito Tribunale di Latina;
sotto altro profilo, la societa’ ricorrente sottolinea come il credito dedotto in giudizio fosse stato posto a oggetto di una dichiarazione di riconoscimento di debito da parte della stessa societa’ debitrice, con il conseguente carattere incontestato dell’importo dovuto e, pertanto, della sua liquidita’ anche sotto questa ulteriore prospettiva;
il ricorso e’ fondato;
osserva il Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l’eccezione d’incompetenza e’ tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicche’, ove sia convenuta una societa’ di capitali, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’articolo 19 c.p.c., la societa’ deve provare, non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, ne’ alcuno stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011, Rv. 620004 – 01);
con specifico riferimento all’ipotesi dell’opposizione a decreto ingiuntivo, questa Corte ha rilevato come, ove l’eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall’opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l’indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’articolo 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente articolo 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiche’ quest’ultimo e’ criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l’opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non e’ esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perche’, nella prima ipotesi, l’individuazione della residenza non puo’ lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’articolo 163 c.p.c., n. 2, prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro) sia perche’, in entrambe le circostanze, il comma 2, secondo inciso, dell’articolo 38 c.p.c. esclude ogni operativita’ del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, la’ dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell’eventualita’ di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020, Rv. 658508 – 01);
nel caso di specie, la (OMISSIS) s.r.l. (societa’ sostanzialmente convenuta in sede monitoria), pur avendo tempestivamente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Latina ritenendo competente il Tribunale di Tivoli, ha del tutto omesso di dedurre e di comprovare l’inesistenza di alcuna propria sede secondaria o di un proprio stabilimento nel territorio di Latina (ex articolo 19 c.p.c.), incorrendo, in tal modo, nel vizio di incompletezza dell’eccezione di incompetenza (su cui v. ancora Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 – 01, secondo cui, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano piu’ criteri concorrenti – come quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione – grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilita’ di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l’eccezione, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020, Rv. 656641 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019, Rv. 654348 – 01);
sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del regolamento proposto, dev’essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Latina, dinanzi al quale le parti hanno l’onere di riassumere il giudizio nei termini di cui al dispositivo; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Latina. Fissa il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio.
Condanna la (OMISSIS) s.r.l. al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *