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Non soltanto, dunque, è diversa la carica cui si riferiscono, ma è diverso anche il meccanismo di funzionamento delle due disposizioni. Cosicché, anche un ipotetica estensione analogica del comma 78 alla posizione del presidente della provincia o appellato, qualora possibile, non potrebbe condurre a superare il rilievo dell’Ufficio elettorale, non trattandosi di impedire una futura decadenza, bensì la stessa assunzione della carica.
In questo senso, non può negarsi che il punto 5 del decreto di indizione dei comizi elettorali abbia una portata derogatoria della norma di legge.
17. Resta da chiedersi se la norma, applicata secondo il suo tenore testuale, non possa essere sospetta di illegittimità costituzionale.
La ratio dell’art. 1, comma 60, cit., si è detto, è quella di assicurare stabilità all’organo presidente della provincia, il quale è eletto tra i sindaci e cessa con il venir meno del mandato sindacale (comma 65).
La finalità che la norma consente di conseguire è quella di evitare di dover ripetere le elezioni prima che sia trascorso il periodo di diciotto mesi, con ciò contenendo la frequenza delle tornate elettorali e tendenzialmente diminuendo le risorse necessarie allo svolgimento delle competizioni nonché gli eventuali ulteriori inconvenienti che possono presumersi connessi all’esistenza di una campagna elettorale c.d. permanente. In definitiva, la previsione del requisito è orientata dal principio di buon andamento dell’organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.).
Accanto a questo, va considerato che l’esistenza di un mandato sindacale residuo avente una durata minima costituisce indice presuntivo della permanenza di un legame con l’elettorato locale di cui il presidente è stato espressione, e con esso di rappresentatività politica.
Non può negarsi che il requisito possa comportare una compressione della potenziale rappresentatività degli organi di governo delle organizzazioni territoriali locali, che costituisce esplicazione del principio democratico sancito dall’art. 1 della Costituzione.
Tuttavia, tale potenziale compressione è il frutto di una scelta del Legislatore, che non risulta irragionevole, alla luce delle finalità suindicate, e considerando che si tratta di eleggere un organo provinciale c.d. di secondo livello e che quindi, in certa misura, l’esplicazione della sovranità popolare e del principio democratico può ritenersi garantita a monte, nel corretto svolgimento delle elezioni degli organi comunali chiamati poi a loro volta a votare quelli provinciali.
Riguardo agli ulteriori parametri di costituzionalità invocati, analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo al principio del pluralismo, né si comprende come la previsione di un requisito di stabilità dell’organo eletto possa violare quanto sancito dagli artt. 2 e 5, Cost., oppure ledere la libertà di associazione dei partiti, essendo relativa esclusivamente a condizioni di candidabilità/eleggibilità che nulla hanno a che vedere con la possibilità per gli stessi soggetti di aderire a qualsivoglia partito o associazione di sorta.
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