Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 5 febbraio 2018, n. 744. L’utilizzazione per la firma digitale di un formato diverso da quello prescritto dalle norme tecniche costituisce difformità che, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità

L’utilizzazione per la firma digitale di un formato diverso da quello prescritto dalle norme tecniche costituisce difformità che, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo; infatti, il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione.

Sentenza 5 febbraio 2018, n. 744
Data udienza 5 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2018, proposto da:

Fr. Pa., rappresentato e difeso dagli avvocati Pi. Fo., Ra. Bo., con domicilio eletto presso lo studio Er. Pa. in Roma, via di (…);

contro

Gi. Ru., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ug., Gi. Co., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Co. in Roma, via (…);

nei confronti di

– Ufficio Elettorale Provinciale di Lodi, non costituito in giudizio;

– Ufficio Territoriale del Governo di Lodi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE III, n. 00253/2018, resa tra le parti, concernente ricusazione candidatura alle elezioni di presidente della Provincia di Lodi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Lodi e di Gi. Ru.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 5 febbraio 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Er. Pa. su delega di Pi. Fo. e Gi. Co.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, sindaco di Codogno, è candidato alle elezioni del Presidente della Provincia di Lodi fissate per il 7 febbraio 2018.

2. Per il medesimo incarico ha altresì presentato la propria candidatura l’odierno appellato, sindaco di Tavazzano con Villavesco (con mandato in scadenza nel maggio 2019) e vicepresidente facente funzione di Presidente della Provincia.

3. L’art. 1, comma 60, della legge 56/2014, prevede che “sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni”. La disposizione è replicata dall’art. 18 dello Statuto della Provincia di Lodi.

4. Acquisito il parere del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali in data 20 novembre 2017 (secondo cui il predetto limite temporale costituirebbe un criterio orientativo e non impedirebbe la candidatura di sindaci con meno di diciotto mesi di mandato residui), l’odierno appellato, con decreto n. 76 in data 20 dicembre 2017 ha indetto i comizi elettorali, precisando al punto 5 “che l’Ufficio elettorale, da costituirsi con successivo atto, ammetta le eventuali candidature dei Sindaci il cui mandato, alla data delle elezioni, ha una durata inferiore ai diciotto mesi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 60, della Legge 56/2014… “.

Segue pagina successiva in calce all’articolo (…..)

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