Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 5 febbraio 2018, n. 744. L’utilizzazione per la firma digitale di un formato diverso da quello prescritto dalle norme tecniche costituisce difformità che, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità

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L’odierno appellato sottolinea che, in relazione all’elezione del presidente della Provincia di Lodi in questione, soltanto 9 sindaci sui 61 della Provincia avrebbero un mandato residuo superiore ai 18 mesi residui rispetto alla data elettorale del 6 febbraio 2018. E paventa che l’applicazione del comma 60 possa condurre a privare gli elettori (sindaci e consiglieri comunali) della possibilità di scegliere tra candidati di una sola parte che non sia la loro (se non addirittura, all’esito paradossale che tutti i sindaci, a motivo casuale della loro data di elezione, possano essere privati del requisito di eleggibilità).

Tuttavia – a parte la circostanza, invero non dirimente ai fini della presente decisione, che la situazione che si è venuta a verificare sembra riconducibile al ritardo nell’indizione dei comizi elettorali, nonostante la puntuale segnalazione a suo tempo giunta all’odierno appellato (quale vice presidente facente funzione) dall’Ufficio elettorale – non è stato prospettato, né tanto meno dimostrato che la limitazione dell’elettorato passivo abbia determinato l’impossibilità di un confronto tra opposti schieramenti politici.

La circostanza impedisce anche di considerare rilevante la questione di costituzionalità, nei termini prospettati dall’appellato.

Deve dunque concludersi nel senso della manifesta infondatezza delle censure in esame e quindi della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 60, della legge 56/2014 ad esse affidata.

18. In conclusione, dall’accoglimento dell’appello deriva, in riforma della sentenza appellata, l’esame ed il rigetto del ricorso di primo grado, poiché infondato.

19. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la relativa novità delle questioni affrontate, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, esamina e respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari – Presidente

Giulio Veltri – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari – Consigliere

Solveig Cogliani – Consigliere

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