Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 15 febbraio 2018, n. 971. I legami familiari non sono sufficienti a denotare il pericolo di condizionamento mafioso, se non si colorino di ulteriori connotati, di cui è onere dell’Amministrazione dare conto nel contesto motivazionale del provvedimento interdittivo

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particolare riguardo alla figura di -OMISSIS-, partecipante al capitale sociale della società appellante, inoltre, la Prefettura ha evidenziato che lo stesso “ha una personalità violenta e aggressiva, tipica e caratterizzante del metodo operativo mafioso”, richiamando a dimostrazione dell’assunto: 1) la denuncia del 1988 per una lite per motivi di viabilità stradale, in occasione della quale il -OMISSIS- ha accoltellato ad una gamba un automobilista; 2) la denuncia del 1989 per rapina a mano armata presso ufficio postale di -OMISSIS-(in relazione alla quale non risultano esiti penali); 3) la denuncia del 2002 per danneggiamento seguito da incendio e lesioni personali in concorso (procedimento archiviato per decorrenza dei termini di prescrizione nel 2013).
Infine, la Prefettura rileva che “la società -OMISSIS-, pur nella forma della società di capitali, appare come un’impresa familiare dove i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno a vario titolo rapporti con soggetti legati, con ruoli di differente spessore criminale, alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista”.
Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, di cui sono stati poc’anzi richiamati i passaggi essenziali, quindi, la valutazione di (concreta ed attuale) esposizione della società appellante al pericolo di condizionamento mafioso è incentrata sulla sussistenza di legami/collegamenti tra i componenti della struttura societaria della società appellante e soggetti ritenuti appartenere alla criminalità organizzata, o comunque coinvolti in gravi episodi di rilevanza penale.
Tale dato esige quindi la ricognizione dei principi giurisprudenziali che, nel generale quadro interpretativo delineato dalla giurisprudenza dianzi menzionata, specificano le condizioni per attribuire rilevanza indiziaria a siffatti rapporti parentali.
Ebbene, secondo Consiglio di Stato, sez. III, n. 2590 del 30 maggio 2017, “il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti”.
Sempre secondo questa Sezione, come statuito con la sentenza n. 4295 del 12 settembre 2017, “circa i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti vicini o appartenenti alla malavita organizzata, l’Amministrazione può ragionevolmente attribuire loro rilevanza quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità; se, di per sé, è irrilevante- un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le “frequentazioni” di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione; tali contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’imprenditore – direttamente o anche tramite un proprio intermediario – scelga consapevolmente di porsi in dia e in contatto con ambienti mafiosi; quand’anche ciò non risulti punibile (salva l’adozione delle misure di prevenzione), la consapevolezza dell’imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità (che lo Stato deve invece demarcare e difendere ad ogni costo) deve comportare la reazione dello Stato proprio con l’esclusione dell’imprenditore medesimo dal conseguimento di appalti pubblici e comunque degli altri provvedimenti abilitativi individuati dalla legge; in altri termini, l’imprenditore che – mediante incontri, telefonate o altri mezzi di comunicazione, contatti diretti o indiretti – abbia tali rapporti (e che si espone al rischio di esserne influenzato per quanto riguarda le proprie attività patrimoniali e scelte imprenditoriali) deve essere consapevole della inevitabile perdita di fiducia, nel senso sopra precisato, che ne consegue (perdita che il provvedimento prefettizio attesta, mediante l’informativa)”.
Nel medesimo solco interpretativo, secondo Consiglio di Stato, sez. III, n. 3173 del 28 giugno 2017, “quanto alla rilevanza dei legami familiari, nella giurisprudenza della Sezione è costante l’affermazione che sul punto vanno evitate soluzioni aprioristiche, essendo detto rapporto il dato storico che forma la premessa minore di un’inferenza calibrata sulla regola (massima d’esperienza) secondo cui i vincoli familiari espongono il soggetto all’influenza del terzo. Ma l’attendibilità dell’inferenza dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce. Qui l’intensità del vincolo è assai forte, poiché i coniugi conducono effettivamente una vita in comune, ed il contesto milita nel senso della sua rilevanza, atteso il rapporto commerciale qualificato che li lega e la natura sostanzialmente individuale di entrambe le imprese”.
Ancora, secondo Consiglio di Stato, sez. III, n. 1559 del 4 aprile 2017, “in linea di principio, il mero legame di parentela non è sufficiente a contaminare con i sospetti di contiguità alla criminalità organizzata, va tuttavia considerato che il giudizio è diverso, qualora ai legami familiari corrisponda anche la condivisione di aspetti della vita quotidiana (e non vi sia alcun segno di allontanamento dai condizionamenti della famiglia, ovvero di scelta di uno stile di vita e di valori alternativi), tanto più se ai contatti personali si accompagnino cointeressenze economiche o comunque collegamenti tali da far supporre una comunanza di attività (ed a maggior ragione se, dall’intreccio di interessi economici e familiari, sia possibile desumere che rapporti di collaborazione intercorsi tra familiari costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata). Ciò vale, in particolare, nel contesto calabrese, dove l’impronta familistica è connotazione tipica dei sodalizi di ‘ndrangheta e quindi, nella suindicata logica del “più probabile che non”, l’esistenza di fitti legami famigliari con soggetti controindicati ha un suo peso condizionante (quanto meno, in mancanza di una condotta tale da evidenziare che il soggetto ha seguito altre strade, rendendosi autonomo dai condizionamenti)”.
Analogamente, secondo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 983 del 2 marzo 2017, “il mero rapporto di parentela non è sufficiente – non essendo possibile affermare che il parente di un mafioso sia per ciò solo mafioso – ma occorre che esso si atteggi in modo tale da far pensare, anche solo in termini di maggior probabilità, che l’impresa sia gestita dal soggetto criminale mediante il contatto con il proprio congiunto. In secondo luogo, possono rilevare anche rapporti non di parentela, ma di semplice frequentazione, fra gli stessi soggetti preposti all’impresa o da essa dipendenti e persone soggette a provvedimenti di carattere penale o a misure di prevenzione antimafia, quando si tratti di rapporti non dovuti al caso, ovvero ad una necessità di vita. Occorre in altre parole una “consapevolezza”, anche non tradotta in condotte penalmente rilevanti, dell’imprenditore di “frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità”.
Ebbene, un punto di sintesi della citata copiosa giurisprudenza può essere rinvenuto nella massima secondo cui i legami familiari non sono sufficienti a denotare il pericolo di condizionamento mafioso, se non si colorino di ulteriori connotati – di cui è onere dell’Amministrazione dare conto nel contesto motivazionale del provvedimento interdittivo, dopo averli puntualmente lumeggiati in sede istruttoria – atti ad attribuire ad essi valore sintomatico di un collegamento che vada oltre il mero e passivo dato genealogico, ma si traduca nella volontaria condivisione di aspetti importanti di vita quotidiana ovvero, nelle ipotesi di maggiore evidenza dell’influenza mafiosa, nella sussistenza di cointeressenze economiche e commistioni imprenditoriali.
E’ quindi evidente che, se il dato parentale può essere tipizzato nella sua graduazione ed intensità (secondo i criteri classificatori dettati dagli artt. 74 ss c.c.), non altrettanto prevedibili e schematizzabili si presentano gli elementi suscettibili di attribuire ad esso significato indiziante, dei quali è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione valutare il peso in ciascuna specifica vicenda: elementi che possono risultare intrinseci al rapporto parentale (quando esso si presenti connotato da particolare intensità) o alla sua genesi (quando la stessa costituzione del rapporto appaia funzionale, in relazione alle concrete circostanze, ad instaurare un legame di carattere mafioso), ovvero collocarsi sul piano delle modalità della sua concreta “gestione” (in termini di forme ed intensità di frequentazione), o ancora situarsi nel contesto anche ambientale che fa da sfondo al rapporto familiare.
Tali ulteriori elementi qualificanti tuttavia, per consentire di fondarvi il ragionamento logico-presuntivo che mette capo alla valutazione di permeabilità criminale dell’impresa, devono essere dotati di sufficienti requisiti di certezza storico-fattuale, mentre la catena deduttiva che di essi si alimenta per approdare alla conclusione interdittiva deve ispirarsi a canoni di logica e verosimiglianza, la cui corretta applicazione spetta in ultima analisi al giudice, nella eventuale sede contenziosa, verificare.
Applicando i descritti postulati interpretativi alla fattispecie oggetto di giudizio, deve osservarsi che, come messo in evidenza anche con l’atto di appello, l’Amministrazione ha attribuito valore sintomatico del pericolo di ingerenza mafiosa nella gestione dell’impresa della società appellata al rapporto di coniugio esistente tra la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, figlia dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS–OMISSIS-(rispettivamente socio e amministratore unico della società appellata), ed il sig. -OMISSIS-, fratello del sig. -OMISSIS-, pregiudicato e destinatario di misure di prevenzione personale e patrimoniale, oltre che a sua volta condannato per fatti riconducibili a faide mafiose.
Ebbene, ritiene questo giudice che, come rilevato con la sentenza impugnata, l’Amministrazione non abbia fornito elementi valutativi idonei a far trasmodare il mero rapporto di affinità (esistente tra i componenti della società appellata ed il sig. -OMISSIS-) in un collegamento rilevante- agli effetti della prevenzione antimafia.
Deve infatti osservarsi che le “frequentazioni” tra i soggetti suindicati, menzionati nell’atto di appello ed a fronte dei quali, come sostenuto dalle Amministrazioni appellanti, la stessa parte originariamente ricorrente non avrebbe mosso alcuna contestazione, ammettendone così la sussistenza, non sono affatto menzionate nel provvedimento impugnato: ciò che fa venir meno lo stesso presupposto in ordine al quale potrebbe predicarsi un atteggiamento processuale di acquiescenza della parte ricorrente.
Il provvedimento impugnato, invero, fonda la valutazione affermativa del pericolo di condizionamento mafioso sulla sussistenza di un “complesso di rapporti dei coniugi -OMISSIS-con soggetti collegati e/o appartenenti all’organizzazione criminale ‘ndrangheta”: tuttavia, la necessaria correlazione della suddetta asserzione conclusiva con le emergenze istruttorie consente di accertare che i suddetti rapporti, riferiti alla coppia -OMISSIS-, non vanno mai al di là dei meri legami familiari, insufficienti da soli, come si è detto, al fine di sorreggere la suddetta valutazione.
Lo stesso assunto formulato con l’atto di appello, secondo cui “le vicende esposte nel provvedimento sono risalenti ma pongono in evidenza rapporti perduranti nel tempo e sussistenti tutt’ora, tanto che nemmeno il ricorso presentato dalla società -OMISSIS-smentiva la ricostruzione delle realtà criminali e dei legami delittuosi compiuta con l’atto annullato”, non fornisce indicazioni ulteriori rispetto alla mera analisi parentale contenuta nel provvedimento impugnato: basti osservare, per escluderne l’attitudine ad inficiare la validità argomentativa della sentenza appellata, che i “rapporti perduranti nel tempo”, riferiti a quelli ravvisati dall’Amministrazione tra i coniugi -OMISSIS—OMISSIS-ed i soggetti gravati da pregiudizi penali, sono solo di tipo familiare, cui è connessa una naturale stabilità nel tempo, la quale quindi non può assurgere ad elemento probatorio della affermata contiguità criminale.

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