Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2688. Sussiste l’aggravante della connessione teleologica, se l’atto di violenza, con il quale l’agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a se stesso, ma e’ stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale

Quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all’inizio della sua esecuzione eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell’interessato, si determina un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni; per quest’ultimo, inoltre, sussiste l’aggravante della connessione teleologica, se l’atto di violenza, con il quale l’agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a se stesso, ma e’ stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale.

L’aggravante della connessione teleologica e’ applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con unica azione (cosiddetti reati contestuali), giacche’ e’ irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l’altro in ragione del presupposto intenzionale che giustifica la sussistenza del nesso teleologico

 

 

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2688
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza dell’11/07/2016 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Mignolo Olga, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Tribunale di Torino in data 31 luglio 2015 nei confronti dell’imputato appellante (OMISSIS) per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 cod. pen.) e lesioni volontarie (articoli 81, 582 e 585 c.p., articolo 576 c.p., n. 1), aggravati dalla recidiva reiterata, commessi in Moncalieri in data 29 luglio 2015.
2. L’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 585 c.p. e articolo 576 c.p., n. 1, in relazione al reato di lesioni aggravate, e la conseguente mancata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela in relazione a tale delitto.
Erronea era, infatti, la interpretazione della sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile la aggravante della connessione teleologica di cui all’articolo 61 c.p., n. 2 richiamata dall’articolo 576 c.p., comma 1, n. 1, in presenza del concorso formale dei reati di cui all’articolo 337 cod. pen. e articolo 582 cod. pen..
Tale orientamento, infatti, secondo il ricorrente determina una arbitraria e surrettizia scissione di una condotta che deve essere considerata, come si presenta nella realta’, unitaria ed inscindibile; se la identica violenza puo’ essere considerata quale elemento strutturale di due distinti reati posti in concorso formale, non puo’, tuttavia, fondare la applicazione, per la terza volta, anche della circostanza aggravante di cui all’articolo 585 c.p. e articolo 576 c.p., n. 1.
La medesima condotta di violenza, pertanto, era stata ascritta piu’ volte all’imputato, fondando arbitrariamente la contestazione di un ulteriore reato ed anche di una ulteriore aggravante, peraltro, perfettamente sovrapponibili.
La sentenza impugnata doveva, pertanto, essere annullata, riqualificando il delitto di lesioni contestato al capo 2) in lesioni semplici e dichiarando lo stesso improcedibile per difetto di querela.
4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, in ragione dell’omesso esame di circostanze positive sulla personalita’ dell’imputato, anche ai fini della determinazione della pena inflitta, con conseguente eccessivita’ della stessa.
La sentenza impugnata aveva, infatti, ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva e sulle contestate aggravanti in ragione della personalita’ dell’imputato “particolarmente violenta ed aggressiva”, omettendo, tuttavia, di considerare l’ampia confessione resa, la fattiva e concreta resipiscenza mostrata dall’imputato ed il superamento dei conflitti familiari dai quali aveva tratto origine la vicenda per la quale era stato incardinato il processo.
La Corte di appello di Torino non aveva dedicato alcuna considerazione a tali elementi e, pertanto, la motivazione era, oltre che carente, illogica e contraddittoria, in quanto aveva espresso valutazioni sull’imputato senza tener conto di elementi di segno opposto sulla personalita’ dello stesso.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *