Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 24 novembre 2017, n. 2737. Mancata sottoscrizione del capitolato speciale

Può, al più, comportare teoricamente il soccorso istruttorio. L’art. 83, comma 9, d.lg.s 50/16, è infatti è significativamente differente da quella omologa di cui all’art. 46, comma 1 – ter d.lgs. 163/06 previgente, che ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta con l’unico limite costituito dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1 – bis laddove, facendo riferimento all’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. La nuova norma, invece, esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta, a meno che non siano relative a elementi meramente formali. La mancata sottoscrizione del CSA, secondo la predetta normativa, costituendo un elemento formale, in effetti rilevante, poiché determina i confini dell’impegno dell’aggiudicatario, può essere sanato, mediante il ricorso istruttorio e una norma del bando che stabilisse l’opposto sarebbe contraria al chiaro disposto dell’ultimo inciso del comma 8 dell’art. 83

Sentenza 24 novembre 2017, n. 2737
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2017, proposto da:
Ge. It. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati An. Fr. e Ru. Fr., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale (…);
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Li. e Ro. Or. Ru., con domicilio eletto presso lo studio della prima in Catania, via (…);
nei confronti di
Un. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sa. Sp., con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso (…);
Am. Assicurazioni S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta indetta dal Comune di Catania per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa RCA amministrata a libro matricola per gli automezzi dell’autoparco comunale e nettezza urbana, adottato con Determinazione Dirigenziale n. A/04/241 prot. n. 78306 emessa in data 02.03.2017 e comunicata alla ricorrente a mezzo nota prot. 82969 del 06.03.2017;
nonché avverso ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente alla predetta aggiudicazione ivi compreso il verbale di seduta pubblica n. 74/2016 di cui si è avuta conoscenza attraverso il richiamo contenuto nell’impugnata Determinazione Dirigenziale n. A/04/241 prot. n. 78306, laddove gradua alle prime due posizioni le offerte delle società Un. e Am. Assicurazioni, aggiudicando provvisoriamente la gara a favore della compagnia Un..
Nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente che saranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e di Un. Assicurazioni S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *