Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 24 novembre 2017, n. 2737. Mancata sottoscrizione del capitolato speciale

[….segue pagina antecedente]

Parte integrante del capitolato d’appalto contrassegnato da ” ALLEGATO A” sarebbe costituito dal cosiddetto “Elenco Mezzi” (ovvero l’elenco dei mezzi comunali, predisposto dalla Stazione Appaltante, per i quali è stata richiesta la copertura assicurativa RCA oggetto di appalto).
Nel caso di specie, a differenza della società ricorrente, né la Un. né la Am. avrebbero inserito tale documento obbligatorio nell’apposita busta, facendo venir meno, anche in questo caso, il requisito della certezza dell’offerta, poiché non sarebbe possibile desumere aliunde il numero dei mezzi presi in considerazione per il calcolo dell’offerta presentata.
La lex specialis di gara prevede all’ultimo capoverso dell’art 16, dopo la lettera s), che “…si farà luogo all’esclusione di gara nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l’incompletezza delle dichiarazioni richieste”, sicché le offerte avrebbero dovuto essere escluse.
Anche tale grave profilo di illegittimità veniva sollevato, in sede di gara, dal procuratore della Ge. It. Spa, ma la Commissione, preso atto di quanto dichiarato, disattendeva tali rilievi, ignorando anche il ricorso ad cd. soccorso istruttorio (v. verbali di seduta pubblica n. 68/2016 e n. 74/2016).
3) Ulteriori violazioni delle regole di gara in relazione a quanto previsto dall’art 16 del relativo bando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90.
Assume parte ricorrente che vi sarebbero altre gravi irregolarità che avrebbero dovuto comportare l’esclusione delle controinteressate.
-Per quanto concerne la documentazione di gara prodotta da UNIPOL:
a) la dichiarazione da essa rilasciata ai sensi dell’art. 53 comma 16 – ter del D. Lgs. 165/2001, così come espressamente richiesta dal comma 5 punto s) dell’art. 16 del bando di gara, sarebbe incompleta, poiché con la stessa viene testualmente affermato: “tenuto conto altresì dell’elevato numero di soggetti che svolgono tali attività per conto della scrivente impresa, più approfondite analisi sono tutt’ora in corso”.
b) al Protocollo di Legalità non sarebbe stato allegato alcun documento di riconoscimento del firmatario Unipol e pertanto la dichiarazione rilasciata non sarebbe valida;
c) la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445 non sarebbe stata accompagnata da valido documento di riconoscimento del firmatario, così come invece prescritto, e pertanto tale dichiarazione non sarebbe valida;
d) non sarebbero stati indicati da Unipol tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed inoltre mancherebbero del tutto le informazioni relative ai componenti del Collegio Sindacale e dell’Organo di Vigilanza.
Per quanto invece concerne la documentazione di gara prodotta da Am. Assicurazioni:
a) la dichiarazione sarebbe mancante delle informazioni relative al Collegio Sindacale e all’organo di Vigilanza;
b) la prima pagina del Capitolato Speciale d’Appalto riporterebbe una firma in fotocopia anziché in originale;
c) il firmatario della polizza cauzioni sarebbe persona diversa e non identificata rispetto al firmatario di tutti gli altri documenti.
Sarebbe stato necessario verificare pertanto in sede di gara i poteri di firma.
Anche in questo caso, vi sarebbe l’ulteriore violazione delle regole di gara in relazione a quanto previsto dall’art 16 del relativo bando secondo il quale è comminata l’esclusione delle gara stessa in caso di incompletezza delle dichiarazioni richieste, nonché il difetto assoluto di motivazione, non avendo l’Amministrazione fornito al riguardo alcun congruo riscontro in aperto spregio a quanto previsto dall’art. 3 L. 241/90.
4) Circa l’assoluta indeterminatezza ed erroneità nel calcolo dell’offerta economica formulata dalla vincitrice società Un..
Sotto ulteriore profilo (già censurato in corso di gara dal procuratore della Ge. It. con la succitata nota inviata a mezzo pec prot. 443484 in data 14.12.2016 al seggio di gara) vi sarebbe l’assoluta indeterminatezza dell’offerta economica così come formulata dalla società Un..
Nel quantificare il premio annuo lordo (€ 380.000,00), la compagnia Un. avrebbe calcolato le relative imposte in maniera errata, applicando l’aliquota del 16,5% (€ 53.819,74 sul premio annuo imponibile di € 326.180,26) anziché del 16% e omettendo altresì di calcolare l’applicazione del Servizio sanitario Nazionale pari al 10,5%.
Inoltre, la percentuale di ribasso dichiarato dalla Un., pari al 51,7711% sarebbe del tutto errata in quanto, applicando tale percentuale all’importo posto a base d’asta (€ 734.000,00), il risultato dell’offerta avrebbe dovuto essere pari a € 354.000,00 e non a € 380.000,00.
Circostanza, quest’ultima, peraltro confermata nella stessa Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva impugnata laddove viene espressamente affermato che il ribasso offerto della Un. è pari al 48,2288%.
5) Istanza risarcitoria.
Alla luce dei vizi riscontrati, la ricorrente ha chiesto che, previa estromissione dalla gara delle società Un. e Am. Assicurazioni, venga reintegrata in forma specifica la propria posizione giuridica, mediante il riconoscimento del diritto di conseguire l’aggiudicazione e il contratto di appalto.
In caso di stipula definitiva del contratto di appalto di cui è causa con l’attuale aggiudicatario provvisorio, ha chiesto la declaratoria di inefficacia e, comunque, il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi, da quantificare in corso di causa.
Costituitosi, il Comune ha concluso per l’irricevibilità del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza.
Ad analoghe conclusioni si è affidata la controinteressata Un. S.p.A.
All’Udienza camerale del 10.5.2017 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
All’Udienza pubblica del 18.10.2017 la causa è stata trattenuta per essere decisa.
II. Va preliminarmente esaminata la pregiudiziale eccezione relativa alla tardività del ricorso.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *