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La sentenza, chiara e sintetica, è motivata come segue:
“?con il primo motivo (si) rileva che la tettoia oggetto del provvedimento impugnato sarebbe stata sanata con permesso di costruire in sanatoria rilasciato in data 9 gennaio 2008. (Si) rileva inoltre che il Comune avrebbe errato nel ritenere decaduto il suddetto titolo applicando alla fattispecie l’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001 (norma che sancisce la decadenza del titolo edilizio in caso di mancato tempestivo inizio dei lavori); e ciò in quanto il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria presuppone logicamente che le opere siano già state eseguite e, quindi, che i lavori siano, non solo iniziati, ma anche terminati. La parte contesta poi la tesi del Comune secondo cui il permesso in sanatoria del gennaio 2008 prevedesse la demolizione totale della tettoia e la sua sostituzione con altra tettoia di più ridotte dimensioni. A dire del ricorrente, infatti, tale tesi sarebbe del tutto illogica posto che il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria non potrebbe che avere ad oggetto il mantenimento in essere di un’opera realizzata e non la sua demolizione. A tutto voler concedere, secondo la parte, il suddetto titolo avrebbe disposto solo una demolizione parziale del manufatto; pertanto, l’ordinanza impugnata che ingiunge invece la demolizione dell’intera struttura sarebbe del tutto illegittima.
10. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che, anche ammettendo il carattere abusivo dell’intera tettoia, l’Amministrazione non avrebbe potuto applicare per essa la sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. L’opera infatti, data la sua pertinenzialità rispetto agli edifici circostanti, andrebbe qualificata non già quale nuova costruzione, assentibile solo mediante il rilascio di permesso di costruire, ma come intervento soggetto a mera comunicazione. Ne conseguirebbe che unica sanzione applicabile alla fattispecie sarebbe quella pecuniaria.
11. I due motivi possono essere trattati congiuntamente.
12. Con provvedimento del 9 gennaio 2008, il Comune di (omissis) ha rilasciato al ricorrente un permesso di costruire “a parziale sanatoria”, riguardante una tettoia.
13. A prima vista, sembrerebbe dunque che, come sostiene il ricorrente stesso, l’atto abbia ad oggetto un’opera già realizzata.
14. Tuttavia, nel corpo motivazionale del medesimo atto si legge che il suo rilascio è avvenuto a seguito di una richiesta dell’interessato riguardante la “?esecuzione delle seguenti opere: Realizzazione tettoia adibita a posto auto”.
15. Si legge ancora nel provvedimento che “?l’opera deve essere eseguita in modo conforme al progetto approvato, nel rispetto di leggi, regolamenti, secondo le migliori tecniche dell’arte del costruire e corrispondere alle esigenze igieniche, di sicurezza e d’uso previsto”, e che “i lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data di notifica dell’avviso di avvenuto Permesso di Costruire?”.
16. Il provvedimento continua dettando le prescrizione che l’esecutore dovrà osservare nella fase realizzativa.
17. ?da un’attenta lettura, ? nonostante il nomen iuris attribuito all’atto, questo va correttamente qualificato, non già come accertamento di conformità di un’opera già realizzata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma come vero e proprio permesso di costruire avente ad oggetto un intervento ancora da realizzare.
18. Questa conclusione viene poi confermata dall’esame degli elaborati allegati al titolo, da cui si ricava la consistenza dell’intervento che ne costituisce oggetto. Ebbene, da tali elaborati si ricava inequivocabilmente che il titolo prevede la demolizione dell’intera tettoia esistente e la sua sostituzione con altra tettoia avente dimensioni più ridotte.
19. (Il ricorrente) contesta tale conclusione affermando che la demolizione dovrebbe riguardare solo una porzione della struttura esistente. Questa conclusione è, però, manifestamente smentita dal fatto che il progetto prevede che la tettoia risultante dai lavori debba essere posta in aderenza al confine di proprietà, a differenza della tettoia in essere, la quale è separata dal confine da una intercapedine. Inoltre, mentre la tettoia in essere è sostenuta da sei pali di sostegno, per i quali è prevista la demolizione, quella risultante dai lavori dovrebbe essere sostenuta da tre soli pali, tutti ubicati nella parte a ridosso del confine.
20. Si tratta dunque all’evidenza di due strutture del tutto differenti ed incompatibili fra loro: l’esistenza dell’una esclude quella dell’altra.
21. Si deve pertanto ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il titolo prevedesse l’intera demolizione della vecchia tettoia (decisiva in tal senso appare la prevista demolizione di tutti i pali di sostegno della struttura esistente) e la realizzazione di una nuova avente caratteristiche differenti.
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