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11. Preliminarmente: l’appellante non censura la sentenza nella parte dichiarativa della nullità della clausola del disciplinare di gara che imponeva la sottoscrizione in ogni pagina della documentazione integrante l’offerta (tecnica ed economica) e del piano per la sicurezza. Tale capo di sentenza è, dunque, ormai coperto dal giudicato interno.
Alla luce del motivo di appello così indentificato, la questione resta se, anche nel caso in cui il disciplinare di gara nulla imponga, sia da ammissibile o meno l’offerta qualora i singoli documenti dei quali è composta la parte tecnica (oltre che il piano per la sicurezza), risultino sottoscritti sul solo frontespizio e non in ogni pagina, e, comunque, non nell’ultima pagina (c.d. sottoscrizione in calce).
Nel caso di specie, infatti, risulta sottoscritta la dichiarazione di possesso dei requisiti nonché l’offerta economica; sono, invece, firmati solo sul frontespizio e siglati in ogni pagina i documenti che compongono l’offerta tecnica e il piano per la sicurezza.
12. Ritiene il Collegio che alla questione debba darsi risposta positiva: l’apposizione della firma sul frontespizio dei documenti che compongono l’offerta tecnica (come anche il piano per la sicurezza) è sufficiente a garantire la riconducibilità dell’offerta al concorrente che l’ha presentata, salvo incertezze ulteriori che vanno adeguatamente allegate e provate chi le invoca per contestare l’ammissione alla procedura di altro concorrente (nel caso di specie: il ricorrente che contesta l’aggiudicazione per mancata sottoscrizione in calce).
12.1. Tale conclusione discende dalle disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici ratione temporis applicabile. In particolare, l’art. 46 [Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione], comma 1-bis stabilisce: «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti (…) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei bandi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte».
La disposizione va intesa nel senso che la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione del concorrente solo se genera incertezza circa la provenienza dell’offerta. In sostanza, il «per» (nel sintagma «per difetto di sottoscrizione») va inteso come «dovuto a».
Se ne ricava, a contrario, che se il difetto di sottoscrizione non genera incertezze circa la provenienza dell’offerta da un certo operatore, non vi è luogo alla sua esclusione (così Cons. Stato, VI, 27 febbraio 2018, n. 1202; V, 10 settembre 2014, n. 4595). Si tratterebbe, infatti di un formalismo inutile e incongruo rispetto alle finalità di interesse pubblico cui la disciplina della gara è anzitutto orientata.
12.2. Ricorre infatti un’esigenza superiore e di carattere generale, bene evidenziata dalla sentenza impugnata: un formalismo circa le cause di esclusione, fondato su mere ragioni redazionali dell’offerta e inidoneo a dimostrare il difetto di un buon titolo di partecipazione del concorrente, solo restringe la più ampia partecipazione degli operatori economici alla gara e ne penalizza l’efficienza (cfr. Cons. Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5289); è, dunque, da evitare.
13. In conclusione: la F.lli De. Ma. s.n. c. ha, anche in appello, sostenuto la non ammissibilità in ragione della mera mancata sottoscrizione della documentazione costituente l’offerta tecnica, ma senza precisare perché ne siano derivate incertezze sulla provenienza dell’offerta dal concorrente che l’ha presentata. Sicché la censura va respinta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
13.1. Nel primo motivo di appello (par. 1.2.) l’appellante censura un assunto che assume essere a fondamento della decisione di primo grado; si tratta del seguente passaggio: “la stazione appaltante avrebbe, quanto meno, dovuto ammettere la ricorrente al soccorso istruttorio, giacchè a fronte della sottoscrizione del frontespizio dell’offerta potrebbe parlarsi – non già di “sottoscrizione mancante”, bensì al massimo – di “sottoscrizione incompleta”.
In realtà, nei termini esposti, il primo giudice ha riportato la sostanza di un’argomentazione del ricorso della ditta Sc. Ro. a sostegno della illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e non un proprio convincimento rilevante per la decisione assunta.
Tale constatazione esime il Collegio da ogni ulteriore approfondimento al riguardo.
14. Con il secondo motivo di appello la F.lli De. Ma. s.n. c. censura la sentenza “per mancato rilievo della violazione dell’art. 100 d.lgs. 81/08 per carenze documentali nell’offerta tecnica e nel PSC di Sc.”.
14.1. Sostiene l’appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto il (secondo) motivo di ricorso (principale corrispondente al primo del ricorso incidentale) che prospettava la mancata corrispondenza del PSC- Piano di sicurezza e coordinamento dell’aggiudicataria, alle caratteristiche richieste della lex specialis: e ciò per omessa esposizione della stima completa dei costi per la sicurezza. Essa in primo grado aveva evidenziato che l’art. 100 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel definire il contenuto del PSC, indica anche la stima dei costi secondo il punto 4 dell’allegato XV; questo, a sua volta, indica le modalità di stima di detti costi (computando i costi degli apprestamenti previsti, delle misure preventive e protettive di protezione individuale, degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva, degli interventi finalizzati alla sicurezza, delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva). Nel PSC presentato dalla ditta Sc. Ro. – si sosteneva in ricorso – mancherebbe la stima dei predetti costi, sicché resta incomprensibile come si intenda impiegare la somma che il bando destina a “Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 96.115,38 €”.
14.2. La sentenza ha respinto la censura per genericità, in mancanza di indicazione precisa dei vizi dell’offerta, nonché considerato il carattere dettagliato del PSC presentato dalla ditta Sc. nel quale, si afferma, sono indicati espressamente i costi di sicurezza interni aziendali (“nell’importo di € 31.364,62”).
14.3. L’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe confuso i costi di sicurezza interni con i costi della sicurezza; questi ultimi, disciplinati dall’art. 100, comma 1, d.lgs. 81 cit., erano quelli cui aveva inteso far riferimento nel motivo di ricorso e che risultavano non analiticamente esposti.
15. Il motivo è infondato e va respinto.
15.1. Il disciplinare di gara (pag. 6) richiedeva l’indicazione nell’offerta economica, a pena di esclusione, dei “costi relativi alla sicurezza aziendale (interni)”, tenuti distinti dai costi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e specificati nel bando di gara.
Il Capitolato speciale, pur prevedendo, tra gli elaborati costituenti il “progetto definitivo”, anche il “PSC e relativo fascicolo dell’opera”, inseriva il “Piano di sicurezza e coordinamento” nell’ambito dei “Contenuti tecnici del progetto esecutivo” (art. 6).
Il PSC- Piano di sicurezza e di coordinamento è disciplinato dall’allegato XXI – art. 25 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma solo in relazione al progetto esecutivo (sono definiti espressamente «i documenti complementari al progetto esecutivo»). L’art. 39, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163] ribadisce: «Il piano di sicurezza e coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo […]».
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