Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4230. Rimesso alle sezioni Unite la possibilità di considerare superstiti delle vittime del dovere anche i fratelli e le sorelle non conviventi né a carico della vittima al momento del decesso

Rimesso alle sezioni Unite la possibilità di considerare superstiti delle vittime del dovere anche i fratelli e le sorelle non conviventi né a carico della vittima al momento del decesso

Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4230
Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3255/2013 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutte elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1386/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/10/2012 R.G.N. 1219/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza n. 1386 del 2012 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto fondata la domanda proposta nei confronti dei Ministeri dell’Interno e della Difesa dalle sorelle di (OMISSIS), militare di leva comandato in missione di lancio con paracadute, rimasto vittima della sciagura aerea avvenuta nel tratto di mare della (OMISSIS).
2. La domanda aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto delle congiunte, non conviventi ne’ a carico del militare al momento della sua morte, quali superstiti di vittima del dovere ad essere inserite nell’apposito elenco di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, articolo 3, comma 3, al fine di fruire dei benefici consistenti: nella speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, articolo 5, comma 1, nell’assegno vitalizio ai sensi della L. n. 206 del 2004, articolo 5, commi 3 e 4, a decorrere dall’1.1.2010, nonche’ nella fruizione dell’assistenza psicologica L. n. 206 del 2004, ex articolo 6, comma 2; nell’esenzione della partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e nel riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 203 del 2000, articolo 1, sancito dalla L. n. 206 del 2004, articolo 9.
3. La Corte di merito, confermando la motivazione del tribunale, ha ritenuto per quanto ora di interesse la legittimazione sostanziale delle appellate in virtu’ del rinvio operato alla L. n. 466 del 1980, (disciplina di base per le vittime del dovere) dalla L. n. 388 del 2000, articolo 82, comma 4, che ha esteso ai fratelli e sorelle anche non conviventi i benefici relativi in assenza dei soggetti di cui alla L. n. 466 del 1980, articolo 6, comma 1.

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