Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4230. Rimesso alle sezioni Unite la possibilità di considerare superstiti delle vittime del dovere anche i fratelli e le sorelle non conviventi né a carico della vittima al momento del decesso

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4. Ricorrono per cassazione entrambi i Ministeri sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, le sorelle (OMISSIS). Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
5. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 720 del 1981, articolo 2, u.c., laddove ha modificato la L. 13 agosto 1980, n. 466, articolo 6, e la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, articolo 82, commi 1 e 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’errore viene ravvisato nell’aver ritenuto che la eccezionale disposizione contenuta nella L. n. 388 del 2000, articolo 82, comma 4, sia applicabile, oltre che ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, anche ai superstiti dei dipendenti pubblici vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 564, cui va applicata la disciplina contenuta nella L. n. 466 del 1980, articolo 6, come modificata dalla L. n. 720 del 1981.
In particolare, sostengono i ricorrenti, l’articolo 6 cit., attribuisce il diritto ad ottenere la speciale elargizione ed i successivi benefici, secondo un certo ordine, ai fratelli ed alle sorelle se conviventi a carico, mentre la L. n. 388 del 2000, articolo 82, comma 4, che include i fratelli e sorelle anche a prescindere da tale stato, si riferisce espressamente ed esclusivamente alle vittime di azioni terroristiche e solo nei loro riguardi la elargizione puo’, con valore eccezionale rispetto alla regola, essere riconosciuta ai fratelli ed alle sorelle anche non conviventi e non a carico della vittima.
6. L’esame del motivo postula la ricognizione dell’estremamente complesso quadro normativo di riferimento, a cominciare dalla L. n. 266 del 2005, articolo 1, commi da 562 a 565, che ha inteso introdurre una peculiare disciplina dei benefici delle vittime del dovere che puo’ sintetizzarsi nei termini che seguono:
a) il comma 562, annuncia la volonta’ del legislatore di estendere progressivamente i benefici gia’ previsti in favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, come sotto identificate, ed a tal fine autorizza un limite massimo di spesa a partire dall’anno 2006;
b) il comma 563, identifica la categoria delle “vittime del dovere” allargando il perimetro dei soggetti beneficiari di cui alla L. n. 466 del 1980, articolo 3, (magistrati e forze dell’ordine) a tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidita’ permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati;
c) il comma 564, estende il novero delle vittime del dovere includendovi anche i militari i quali abbiano contratto le infermita’ invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
d) il comma 565, infine, rimette ad un successivo regolamento (oggi Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006) la predisposizione delle modalita’ di corresponsione delle provvidenze, da ravvisarsi al momento della domanda, dopo l’inserimento nella graduatoria unica nazionale ed entro il limite annuo di spesa prefissato per legge, nelle misure di cui alle leggi gia’ esistenti L. n. 466 del 1980, L. n. 302 del 1990, L. n. 407 del 1998, e successive modificazioni, L. n. 206 del 2004, nonche’ dalla successiva L. n. 244 del 2007; tali benefici, (costituiti da: assegno vitalizio, revisione delle percentuali di invalidita’ gia’ riconosciute, esenzione dal ticket, assistenza psicologica a carico dello Stato, esenzione imposta di bollo ed Irpef per le indennita’ erogate, collocamento obbligatorio per vittima o superstiti, borse di studio, speciale elargizione di Euro 200.000, speciale elargizione di Euro 2000 per punto invalidita’ e speciale assegno vitalizio) sono destinati ai soggetti indicati ai precedenti commi ed ai loro superstiti.
7. La legge non precisa ulteriormente la nozione di “superstiti” per cui la concreta identificazione del perimetro di estensione della categoria va fissata in via interpretativa ed e’ in questo snodo che si annida la questione controversa.
8. Ad avviso dei ricorrenti i superstiti richiamati nel comma 565, non potrebbero che essere quelli indicati nella L. n. 466 del 1980, articolo 6, nella versione modificata dalla L. n. 720 del 1981, secondo cui “la speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e’ corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l’ordine sopraindicato per le categorie di cui ai nn. 2), 3) e 4), nell’ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile”.
Dunque, gli unici fratelli e sorelle possibili destinatari dei benefici sarebbero quelli conviventi ed a carico del soggetto deceduto, al momento dell’evento.
9. La tesi e’ sostanzialmente fondata sui seguenti presupposti:
– la categoria di nuovo conio delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, nasce dalla estensione della categoria dei dipendenti pubblici beneficiari delle previsioni del testo della L. n. 466 del 1980, cui vanno aggiunti i soggetti vittime degli eventi tipizzati dal comma 563, e quelli equiparati di cui al comma 564, a tali vittime va esteso, come oggetto dell’obbligo assunto dallo Stato, il novero dei benefici di cui alle L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206;
– tale sistema non ha unificato la categoria delle vittime della criminalita’ con quella delle vittime degli atti terroristici e quella delle vittime del dovere, ma ha fissato l’obiettivo di una progressiva estensione dei benefici previsti per gli appartenenti alle due prime categorie alle vittime del dovere individuate dalla L. n. 266 del 2005;
– dunque, relativamente ai superstiti, deve ritenersi ferma la formulazione della L. n. 466 del 1980, articolo 6, (modificata dalla L. n. 720 del 1981, articolo 2) e non e’ consentito integrare la categoria dei superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge n. 266 del 2005 estendendo il disposto della L. n. 388 del 2000, articolo 88, comma 4, che, testualmente, si rivolge, quanto ai benefici di cui alla L. n. 302 del 1990, ai soli familiari delle vittime di atti di terrorismo.
10. Agli argomenti appena riferiti, rappresentati in ricorso, possono aggiungersi le seguenti ulteriori osservazioni:
a) la L. n. 388 del 2000, articolo 82, comma 1, (intitolato alle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata) si rivolge, tra gli altri, al personale di cui alla L. n. 466 del 1980, articolo 3, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose ed ai superstiti dei medesimi, per assicurare loro l’applicazione delle L. n. 302 del 1990, e L. n. 407 del 1998, dunque, si delinea la categoria particolare delle vittime del dovere tali a causa della presenza di azioni criminose ed alla stessa ed ai relativi superstiti si attribuiscono i benefici gia’ previsti per le vittime della criminalita’ e del terrorismo;
b) il comma quattro del medesimo articolo 82, si occupa, nella prima parte di riliquidare gli importi delle speciali elargizioni gia’ concesse ai sensi della L. n. 466 del 1980, e nella seconda, in coerenza con la selettiva indicazione di cui al primo comma, detta le regole nuove sui superstiti con specifica limitazione ai familiari delle vittime di terrorismo;
c) le leggi successive (n. 222 del 2007 di conversione del Decreto Legge n. 159 del 2007), mantenendo la tecnica della previsione per categorie separate propria della L. n. 266 del 2005, e delle normative precedenti, dimostrano il permanere della distinzione tra le diverse tipologie di vittime del dovere e di servizio, seppure equiparato, e quelle della criminalita’ e del terrorismo, fermo restando il fine di estendere i benefici dell’una verso l’altra, sicche’ l’articolo 82, comma 4, seconda parte, laddove si riferisce ai soli familiari delle vittime di atti di terrorismo puo’, plausibilmente, voler limitare l’estensione a tale unica categoria;
d) il progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, comma 562, non collide necessariamente con una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari che puo’ essere giustificata da peculiari considerazioni legate ad es. al particolare allarme e rilievo sociale che assume l’atto terroristico;

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