Corte di Cassazione, sezione prima civile, srdinanza 19 febbraio 2018, n. 3951. Il diritto di voto nell’assemblea della societa’, per le quote che siano state date in usufrutto

Il diritto di voto nell’assemblea della societa’, per le quote che siano state date in usufrutto, compete unicamente all’usufruttuario, il quale esercita al riguardo un diritto suo proprio e percio’ non e’ obbligato ad attenersi alle eventuali istruzioni di voto che gli abbia impartito il nudo proprietario

Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3951
Data udienza 29 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8133/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (vedova (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3099/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2017 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
1.- La vicenda che viene all’esame di questa Corte riguarda la cessione a favore della (OMISSIS) spa da parte della (OMISSIS) spa, con contratto del 30 settembre 2005, della nuda proprieta’ di n. 222.135 azioni della (OMISSIS) con riserva del diritto di usufrutto; tale operazione – ad avviso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), titolari della nuda proprieta’ di n. 221640 azioni (OMISSIS), e dell’usufruttuaria (OMISSIS) spa – serviva ad eludere la disposizione dell’articolo 5.2 dello Statuto che prevedeva un diritto di covendita in favore degli altri soci quando fosse trasferito il pacchetto di maggioranza della societa’, essendo l’acquirente obbligato ad acquistare anche le loro azioni.
2.- L’iniziativa giudiziaria di costoro ha avuto esito negativo nel giudizio di primo grado, avendo il Tribunale ritenuto che la menzionata cessione della nuda proprieta’ delle azioni servisse proprio ad evitare che il controllo della (OMISSIS) spa passasse alla (OMISSIS) e che quindi sorgesse il diritto di covendita invocato dagli attori; che non v’era prova della simulazione del contratto del 30 settembre 2005; che non era stato neppure dedotto che la (OMISSIS) avesse mai esercitato il diritto di voto nell’interesse della (OMISSIS); che era stata contrattualmente pattuita l’opzione di riacquisto della proprieta’ delle azioni (OMISSIS), esercitabile dalla (OMISSIS) al termine dell’usufrutto.
3.- Il gravame di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e della (OMISSIS) e’ stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 settembre 2012.
4.- Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS), affidato a sette motivi, cui si sono opposti la (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa (socia della (OMISSIS) e appartenente allo stesso gruppo della (OMISSIS)).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 796 e 978 c.c. e dei principi generali in tema di proprieta’ ed usufrutto, per avere erroneamente interpretato l’articolo 5.2 dello Statuto in tema di covendita. La (OMISSIS) non avrebbe trasferito la nuda proprieta’ ma la piena proprieta’ delle azioni alla (OMISSIS), la quale avrebbe poi trasferito l’usufrutto alla (OMISSIS), come si desumerebbe dall’espressione usata nel contratto (la (OMISSIS) si offriva di acquistare la proprieta’ “lasciandone” l’usufrutto alla cedente), sicche’ si dovrebbe ritenere che al momento del primo acquisto era divenuto attuale il diritto di covendita degli altri soci.
1.1.- Il motivo e’ inammissibile. Esso sollecita una interpretazione del contratto alternativa a quella data dai giudici di merito, avente ad oggetto un apprezzamento di fatto – che non puo’ essere revisionato in sede di legittimita’ – qual e’ quello concernente la ricostruzione della volonta’ negoziale della (OMISSIS) di trasferire (e della (OMISSIS) di acquistare) la piena proprieta’ delle azioni, in senso opposto a quanto ritenuto dai giudici di merito, i quali hanno accertato che la (OMISSIS) aveva ceduto la nuda proprieta’. L’opzione interpretativa seguita nella sentenza impugnata e’ coerente con il principio secondo cui, nonostante il carattere unitario del diritto di proprieta’, al proprietario non e’ impedito di alienare solo la nuda proprieta’, ritenendosi implicitamente escluso l’usufrutto del quale egli rimane titolare (Cass. n. 4090/1996).
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e segg. e articolo 14 disp. gen., hanno imputato alla Corte d’appello di avere dato un’interpretazione atomistica dell’articolo 5.2. dello Statuto e di non avere tenuto conto della volonta’ delle parti. L’operazione di vendita della nuda proprieta’ sarebbe idonea a far sorgere il loro diritto alla covendita, in quanto il menzionato articolo 5.2. dovrebbe essere interpretato nel senso di ammettere il diritto di covendita in favore dei soci di minoranza in tutti i casi in cui il controllo assembleare sia possibile anche in futuro e quindi anche quando vi sia un soggetto che disponga non solo della maggioranza attuale dei voti nell’assemblea ordinaria ma anche della maggioranza potenziale, situazione nella quale si troverebbe la (OMISSIS) che potrebbe un domani disporre del diritto di voto corrispondente alle azioni.
Con il terzo motivo, che e’ connesso al secondo, e’ denunciata la nullita’ della sentenza impugnata per illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui la Corte di merito aveva riconosciuto il diritto di covendita nell’ipotesi di alienazione di strumenti finanziari, ove l’acquisto della maggioranza dei voti e’ evento futuro e incerto, mentre aveva escluso il diritto di covendita nell’ipotesi di trasferimento della nuda proprieta’ delle azioni (OMISSIS), nella quale la disponibilita’ della maggioranza dei voti in capo all’attuale nudo proprietario verra’ certamente acquisita in futuro (a seguito di estinzione dell’usufrutto o per rinuncia o non uso o abuso del titolare dell’usufrutto).
2.1. Entrambi i motivi in esame sono infondati.
I giudici di merito, con un argomentato apprezzamento di fatto che non puo’ essere messo in discussione in questa sede, hanno interpretato l’accordo negoziale tra le parti nel senso che alla (OMISSIS) era stata trasferita la nuda proprieta’ dei titoli azionari, avendo la (OMISSIS) riservato a se’ l’usufrutto. Pertanto, non era sorto il diritto di covendita in favore degli altri soci, configurabile solo quando l’acquirente abbia assunto il controllo della societa’ per avere acquistato la maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni. E in effetti, il diritto di voto nell’assemblea della societa’, per le quote che siano state date in usufrutto, compete unicamente all’usufruttuario, il quale esercita al riguardo un diritto suo proprio e percio’ non e’ obbligato ad attenersi alle eventuali istruzioni di voto che gli abbia impartito il nudo proprietario (Cass. n. 7614/1996).
Inoltre, la sentenza impugnata plausibilmente ha tratto conferma della propria conclusione dalla previsione contrattuale dell’opzione di riacquisto della piena proprieta’ delle azioni (OMISSIS) da parte della (OMISSIS), che rende remoto e non prevedibile l’acquisto della maggioranza dei diritti di voto da parte della (OMISSIS).

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