Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 5 marzo 2018, n. 1341. La disposizione di cui all’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 va intesa nel senso che la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione del concorrente solo se genera incertezza circa la provenienza dell’offerta

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16.2. L’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., impone all’appellante di rivolgere “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”. La disposizione è intesa dalla giurisprudenza nel senso che l’appellante è tenuto ad effettuare una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, e che non è ammissibile la mera riproposizione, sia pure in diversa veste, delle ragioni a suo tempo esposte nei motivi di ricorso (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato III, 26 gennaio 2018, n. 570; VI, 10 ottobre 2017, n. 4823; III, 11 ottobre 2017, n. 4722).
16.3. Da quanto sopra consegue che per bene censurare la sentenza appellata, l’appellante avrebbe dovuto, da un lato, allegare e provare di aver contestato, negli atti di causa, le allegazioni della controinteressata, per cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto applicare il principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, Cod. proc. amm., e, dall’altro, per porre questo giudice d’appello nelle condizioni di decidere sul motivo, specificare le ragioni per le quali gli elaborati richiamati dalla sentenza (e dunque non più genericamente quelli costituenti l’offerta tecnica della controparte) non presentavano il contenuto loro ascritto.
16.4. L’appellante, invece, si è limitata a riportare i motivi di ricorso così come formulati negli atti di primo grado, con ciò incorrendo nell’inammissibilità del motivo di appello.
17. Con il quarto motivo di appello la F.lli De. Ma. s.n. c. contesta la sentenza di primo grado per “mancato rilievo dell’inesatta valutazione del progetto della Sc. s.r.l. per violazione dell’art. 5 del Capitolato speciale e per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in merito al progetto redatto”.
L’appellante riferisce di aver esposto in ricorso (quarto motivo del ricorso principale e terzo motivo del ricorso incidentale) le precise ragioni per le quali il progetto presentato dalla ditta Sc. Ro. meritava un punteggio inferiore a quello che le era stato attribuito. In particolare, si tratta delle carenze relative alla “richiesta di impermeabilizzazione a nuovo e di realizzazione di una nuova pavimentazione con piastrelle galleggianti delle terrazze di copertura”, previste dall’aggiudicataria solo per 1/10 della superficie totale delle terrazze, della genericità in ordine a “quale prodotto o materiale intenda utilizzare sulla facciata di via Roma per la protezione superficiale di manufatti in pietra capaci di rallentare il degrado (cfr. RL.PR 01, doc. 40), consolidare tramite iniezioni di miscela a bassa pressione (cfr. RLC.02, doc. 40) p per la tinteggiatura delle opere esterne”.
Essa instaura, infine, un confronto tra le percentuali di quantità lavorate proposte, in relazione a ciascun elemento architettonico, dalle due imprese e contesta la ragione con la quale la sentenza ha respinto la censura in quanto priva di riscontro con l’oggetto dell’appalto, la sua disciplina complessiva e le contestazioni mosse.
17.1. Il motivo, anche a superare i profili di inammissibilità per genericità, è infondato.
La sentenza respinge le censure proposte per ragioni che vanno condivise poiché logiche e coerenti, non scalfite dalle generiche contestazioni dell’appello: la scelta di sostituire la sola parte della pavimentazione mancante è giustificata dalla prospettiva di ridurre i costi per la stazione appaltante, la descrizione dei prodotti offerti sotto il profilo tecnico è sufficiente ai fini della valutazione dell’offerta consentendo di identificare le lavorazioni cui si impegna il concorrente; infine, il confronto tra le percentuali di quantità lavorate per ogni elemento architettonico è inammissibile poiché impinge in valutazioni di merito rimesse esclusivamente alla stazione appaltante.
17.2. Nell’ultima parte del motivo di appello, F.lli De. Ma.s.n. c. lamenta l’omessa pronuncia in relazione alla censura che contestava l’operato della Commissione aggiudicatrice per non aver colto “l’illogicità e la contraddittorietà di quanto presentato nell’offerta con quanto effettivamente realizzabile dalla medesima offerente alla luce della documentazione presentata in fase di gara”.
Sostiene l’appellante di aver descritto, nel motivo di ricorso, una serie di interventi presenti nella relazione sintetica del progetto definitivo della ditta Sc. Ro. ma non riportati nel computo metrico, negli elaborati grafici e nell’elenco dei prezzi unitari ovvero, in tali ultimi documenti, gravemente ridotti (come esempio sono ricordati l’impianto di illuminazione delle facciate con tecnologia led, la rete antivolatile sulle cornici delle facciate a bassa tensione elettrica, la linea vita di sicurezza sulla terrazza prospiciente la via Roma, due bussole in vetro e acciaio a protezione degli sbarchi delle scale a chiocciola, la pellicola foto catalitica ed idrofuga su superfici vetrate al piano terra di via Roma).
Tali discordanze documentali, a dire dell’appellante, avrebbero dovuto condurre la Commissione aggiudicatrice a riconoscere un punteggio inferiore a quello attribuito in sede di valutazione dell’offerta.
17.3. Il motivo è infondato.
La sentenza ha pronunciato sulla censura, nel senso che gli interventi dei quali si lamentava l’espunzione nella documentazione tecnica erano varianti migliorative, cui non corrispondeva un costo aggiuntivo: onde l’aggiudicataria non era tenuta a riportarne il costo economico nel computo metrico.
Tale passaggio logico della sentenza impugnata non è oggetto di specifico motivo di censura in sede di appello.
18. In conclusione, l’appello di F.lli De. Ma. s.n. c. va respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la F.lli De. Ma. s.n. c. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori e spese di legge, a favore della Impresa Sc. Ro..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore

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