L’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato da una puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per fare conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi solamente sulla base della sequenza ‘petitum-causa petendi-motivi-decisum”.
Sentenza 2 novembre 2017, n. 5068
Data udienza 2 febbraio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9713 del 2008, proposto da:
Ri. An. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Co. Ve., Vi. Mi., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE III n. 01819/2008, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza alla sentenza n. 404 del 2007 dello stesso Tribunale amministrativo regionale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Stefano Fantini e udito per le parti l’avvocato Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- I signori Ri. An., Mo. Et., Mo. Ge., Mo. An. e Mo. As. Gi., nella qualità di eredi legittimi del sig. Mo. Mi., hanno interposto appello avverso la sentenza 22 luglio 2008, n. 1819 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. III, con la quale, in sede di ottemperanza, in accoglimento del ricorso degli appellanti, è stato condannato il Comune di (omissis) al pagamento di euro 274.612,00, oltre che degli oneri accessori.
La controversia origina dall’occupazione illecita, in quanto protrattasi oltre il termine dell’occupazione d’urgenza senza che sia intervenuto il decreto di esproprio, da parte dell’Amministrazione comunale, di un immobile di proprietà del de cuius, sito in (omissis), per destinarlo alla costruzione di un palazzetto dello sport. A causa di tale occupazione illecita del fondo di proprietà privata, con irreversibile trasformazione del suolo, e della conseguente accessione invertita, il sig. Mo. Mi. ha intrapreso un’azione nei confronti del Comune finalizzata ad ottenere la restituzione dell’immobile (previa riduzione in pristino stato) o, in subordine, il risarcimento dei danni in misura pari al valore venale dell’immobile.
Con la sentenza 9 febbraio 2007, n. 404, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. III, ha accolto in parte la domanda, riconoscendo il diritto del ricorrente al risarcimento del danno spettante per la perdita del diritto di proprietà del suolo, limitatamente ai mq. 5716 interessati dall’occupazione, ed ordinando al Comune di (omissis) di formulare una proposta di risarcimento che tenga conto del valore reale di mercato (da computarsi secondo la destinazione urbanistica del terreno, e tenendo conto di quanto già praticato per gli altri lotti edificatori compresi nel PEEP), maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi dal 15 marzo 2005 (data di scadenza del periodo quinquennale di legittima occupazione) sino all’effettivo soddisfo.
[…segue pagina successiva]
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