Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 novembre 2017, n. 5068. L’oggetto del giudizio di ottemperanza

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Con il ricorso in primo grado gli odierni appellanti, premesso che la sentenza n. 404 del 2007, ormai passata in giudicato, non era stata eseguita, essendosi il Comune limitato a comunicare, con nota in data 7 agosto 2007, l’avvio del procedimento (con indicazione peraltro di un’indennità unitaria di espropriazione pari a lire 60.000, per un totale di euro 177.124,06), ne hanno chiesto l’ottemperanza.

2. – La sentenza qui appellata, dato atto che l’importo di euro 177.124,06 proposto dal Comune di (omissis) non è stato accettato dagli interessati (reclamanti il diverso importo di euro 1.820.833,32, risultante da una perizia giurata), nonché degli esiti dell’espletata consulenza tecnica (alla quale è stato officiato il dirigente del Settore tecnico del Comune di (omissis)), ha affermato che il valore venale del bene è di euro 52,00 al mq. alla data del 15 marzo 2005, da parametrare ad un’estensione di mq. 5281, per un complessivo importo di euro 274.612,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

3. – L’appello critica la sentenza deducendo la violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia n. 404 del 2007, che aveva accertato una superficie oggetto di occupazione acquisitiva di mq. 5.716 (e non già di mq. 5.281, come ritenuto dal C.T.U.), la nullità della C.T.U. stessa, effettuata senza garanzia del contraddittorio, l’inadeguatezza della determinazione del valore venale stabilito dalla sentenza recependo l’elaborato peritale (il quale si è basato sulla documentazione fornitagli dal Comune di (omissis), senza effettuare alcuna indagine di mercato), nonché la violazione dell’art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., motivo poi rinunciato con la memoria depositata in data 16 gennaio 2017.

4. – Nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 2 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-Il primo motivo di appello deduce la violazione del giudicato, in quanto la sentenza appellata non ha tenuto conto dell’accertamento contenuto nella sentenza n. 404 del 2007, secondo cui l’illecita occupazione del fondo di parte ricorrente operata dal Comune di (omissis) si estende per mq. 5.716, stabilendo invece, mediante rinvio all’elaborato peritale, che la superficie effettiva oggetto di occupazione è pari a mq. 5281.

Il motivo è fondato.

L’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato da una puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per fare conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi solamente sulla base della sequenza “petitum-causa petendi-motivi-decisum” (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 18 agosto 2010, n. 5817). Ne deriva che in sede di ottemperanza non può essere modificato l’accertamento di fatto contenuto nel giudicato, che altrimenti risulterebbe violato.

Tale criterio vale anche nel caso di “sentenza sui criteri”, come dimostra, attualmente, la previsione dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm., inapplicabile ratione temporis, ma utile in chiave ermeneutica, secondo cui in sede di ottemperanza possono essere richiesti solamente la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti, senza che possa determinarsi una modifica dell’accertamento fattuale contenuto nel giudicato, salvo naturalmente che derivi da sopravvenuti e motivati elementi di cognizione, oggetto di elaborazione in contraddittorio.

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