Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 30 ottobre 2017, n. 5016. All’autorità preposta a rilasciare il titolo o l’assenso paesaggistico è precluso effettuare una mera valutazione di compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia demandata in via propria e primaria all’amministrazione comunale.

All’autorità preposta a rilasciare il titolo o l’assenso paesaggistico è precluso effettuare una mera valutazione di compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia demandata in via propria e primaria all’amministrazione comunale.

Sentenza 30 ottobre 2017, n. 5016
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8443 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. Napoli e Prov., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ga. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. Sc., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli 39;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE III n. 03540/2013, resa tra le parti, concernente parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ga. Ma.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Pa. De. Nu. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Ci. Si. per delega dell’avv. Fe. Sc.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame l’amministrazione odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 3540 del 2013 con cui il Tar Campania, in accoglimento dell’originario gravame, annullava l’impugnato parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, relativa all’esecuzione di lavori di realizzazione di un parcheggio interrato in un’area cortilizia sita in Portici.

In particolare, mentre l’atto impugnato concludeva per l’inammissibilità dell’intervento in base a un divieto di incremento dei volumi esistenti derivante dalla previsione del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) o da un regime di non edificabilità previsto dal Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.), la sentenza di prime cure accoglieva il gravame per difetto di motivazione in quanto l’atto impugnato veniva reputato di motivazione nella parte in cui non argomenta adeguatamente, in relazione allo specifico e individuato progetto d’intervento sottoposto al vaglio dell’autorità tutoria, la valutazione in termini negativi della rilevanza paesaggistica del volume interrato de quo.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

– violazione del d.m. 4\7\2002 di approvazione del ptp dei comuni vesuviani e dell’art. 13 punti 3, 5 e 6 delle norme di tutela e del prg in quanto tale normativa consentirebbe solo attrezzature pubbliche e recupero edilizio.

La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; formulava altresì motivi aggiunti ai sensi dell’art. 104 comma 3 cod proc amm per ulteriore difetto di motivazione e contraddittorietà a fronte della disparità di trattamento derivante dall’esito positivo di altri analoghi interventi di realizzazione di parcheggi pertinenziali assentiti nella stessa zona.

Con ordinanza n. 5030\2013 veniva respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, sulla scorta delle seguente motivazione: “l’appello non appare assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris, apparendo il provvedimento impugnato in primo grado non sufficientemente motivato in ordine alla compatibilità dell’intervento, complessivamente considerato, con i valori ambientali tutelati nella zona”.

Alla pubblica udienza del 26\10\2017, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.

DIRITTO

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