Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 30 ottobre 2017, n. 5016. All’autorità preposta a rilasciare il titolo o l’assenso paesaggistico è precluso effettuare una mera valutazione di compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia demandata in via propria e primaria all’amministrazione comunale.

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L’appello è destituito da fondamento.

Come già evidenziato dalla sezione in sede cautelare, il provvedimento oggetto dell’originario gravame appare accompagnato da una motivazione inadeguata ed insufficiente rispetto all’oggetto primario della valutazione rimessa all’autorità preposta alla tutela del vincolo, risultando basato su considerazioni di preminente carattere urbanistico.

La prevalente giurisprudenza ha più volte avuto cura di chiarire, nel differenziare le valutazioni di natura paesistico – ambientale e quelle di carattere urbanistico – edilizio, che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l’uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e, l’altro, in termini di sua conformità urbanistico – edilizia (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. IV, 27 novembre, n. 8260) ed anche con diversi e separati procedimenti, l’uno nei termini della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e l’altro nei termini della sua conformità urbanistico-edilizia (cfr. ad es. Cons. Stato Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4234).

In tale ottica va quindi ribadito che all’autorità preposta a rilasciare il titolo o l’assenso paesaggistico è precluso effettuare una mera valutazione di compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistico – edilizia demandata in via propria e primaria all’amministrazione comunale. La tutela del paesaggio, avente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, è nettamente distinta da quella dell’urbanistica, la quale risponde ad esigenze diverse. La funzione dell’autorizzazione paesaggistica è, infatti, quella di verificare la compatibilità dell’opera edilizia che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l’autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso. In ragione della funzione dell’autorizzazione paesaggistica, volta ad accertare in concreto la sola compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi, il gravato diniego di autorizzazione, in quanto omette qualsiasi valutazione in ordine a tale compatibilità e fa assurgere a motivi ostativi al rilascio del nulla osta profili di esclusivo rilievo urbanistico, risulta illegittimo, non essendo l’Amministrazione Regionale in alcun modo chiamata ad effettuare valutazioni circa la conformità del progetto alla luce degli strumenti urbanistici vigenti, la cui valutazione è demandata all’Amministrazione Comunale in sede di rilascio dei titoli edilizi.

Con particolare riferimento alla fattispecie in questione, concernente un intervento di parcheggi pertinenziali interrato da realizzarsi nel territorio della Regione Campania, assume ulteriore specifico rilievo la disciplina legislativa di cui agli artt. 9 della l. n. 122 del 1989 e 6, l. reg. Campania n. 19 del 2001, a mente della quale i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati “anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”, fatta eccezione per i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale. Si tratta di un beneficio concesso ai soggetti contemplati dalle due disposizioni normative al fine della realizzazione del superiore interesse pubblico collegato all’esigenza di decongestionare i centri abitati dalle auto in sosta e di rendere più agevole la circolazione stradale (con innegabili vantaggi per la collettività anche in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico).

In sede di esame di un progetto concernente la richiesta di realizzazione di parcheggi pertinenziali, se già l’amministrazione comunale non può opporre un diniego fondato sul mero contrasto con la normativa urbanistica, senza incorrere nella violazione delle citate disposizioni legislative, ciò è parimenti inammissibile da parte dell’autorità preposta al ben più rilevante e specifico ambito paesaggistico, la cui valutazione dovrà riguardare il raffronto rispetto alla situazione di vincolo esistente in loco; valutazione da svolgersi secondo i consolidati parametri ribaditi dalla giurisprudenza della sezione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 5108). A quest’ultimo proposito, come noto, nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo. Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all’istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

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