Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 novembre 2017, n. 5121. Il termine di novanta giorni contenuto nel comma 10 dell’art. 12 del d.Lgs. 387/2003

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Ma all’evidenza dalla disposizione in parola non può discendere un divieto assoluto per la regione di determinarsi anche dopo il detto termine, e/o di intervenire a più riprese sul punto come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 6 novembre 2009, n. 282.

La prescrizione-chiave contenuta nella citata disposizione, infatti, è quella (“in attuazione di tali linee guida”) che prescrive che le Regioni si attengano alle medesime, e quindi, laddove non sia contestata una divergenza in tale senso le linee guida predisposte dalla regione non possono essere tout court tacciate di illegittimità: possono esserlo soltanto laddove si discostino da quelle nazionali, ma tale evenienza, nel caso di specie, non è né contestata né tampoco dimostrata.

4.3.1.1. Per concludere sul punto: il termine di novanta giorni contenuto nella prescrizione normativa nazionale “fotografava” la condizione iniziale, all’indomani dell’entrata in vigore della suindicata normativa, ed aveva natura acceleratoria, al fine di evitare vuoti di tutela.

Essa non può essere intesa:

a) né nel senso che decorsi i novanta giorni indicati nella legge le regioni consumassero radicalmente il potere di provvedere, per sempre;

b) né nel senso che la disciplina da esse eventualmente dettata nei novanta giorni fosse immodificabile sine die.

4.3.2. Quanto alla (logicamente subordinata) tesi di uno straripamento in concreto da parte della regione, ribadita la genericità ed indeterminatezza delle doglianze sul punto, che emerge già dalla stessa disamina degli atti di impugnazione, e che si ritiene di avere prima compiutamente dimostrato, ciò che emerge dalla lettura degli elaborati impugnati, è quanto segue:

a) nell’elaborato (significativamente denominato “scenario strategico), di cui alle linee guida 4.4.1. (“componenti di paesaggio ed impianti di energie rinnovabili), il PPTR pugliese:

I) non esclude tout court le aree agricole quali aree destinate ad ospitare gli impianti, e semmai esprime un criterio preferenziale;

II) contempla prescrizioni riferite a specifiche aree, aventi particolarità rilevanti di natura morfologica, idrologica etc (versanti, lame e Gravine, grotte, etc);

III) del pari contempla disposizioni con riferimento ad aree (già) protette, singolarmente individuate.

4.3.3. L’appellante – si ripete- non dimostra né che alcuna di queste prescrizioni interferisca con una propria richiesta autorizzativa, ovvero ne interdica certamente l’accoglimento, e di converso non sembra positivamente riscontrata la censura (questa sì in ipotesi accoglibile) che contrariamente alle prescrizioni delle linee guida nazionali nelle aree agricole pugliesi sia stato inibita la realizzazione di simili impianti.

Ciò fermo restando che, laddove una singola autorizzazione sia negata per specifico contrasto ad una data prescrizione asseritamente contenuta nel PPTR e nelle linee guida del medesimo, l’appellante potrà ben impugnare il singolo diniego con successo ove riesca a dimostrare che quella singola prescrizione (e/o l’interpretazione che ne è stata resa in sede di diniego) sia illogica, errata, od anche semplicemente contrastante con le linee-guida nazionali.

4.3.4. Tale considerazione concerne tutti i riproposti originari motivi del ricorso di primo grado, ed anche la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalla parte appellante: esclusa la fondatezza della censura a monte, rilevata la non dimostrata specifica lesività delle disposizioni che la parte appellante (senza enumerarle o specificamente indicarle, rapportandole a singole richieste autorizzative dalla stessa avanzate) considera preclusive, non v’è interesse neppure sotto tale angolo prospettico.

4.3.5. Si evidenzia infine, che l’appellata regione Puglia fa presente che, sotto il profilo più generale:

a) anche in virtù della espressa indicazione contenuta sub comma 10 dell’art. 12 del d.Lgs. 29 dicembre 2003,n. 387 del quale si è prima riportato il testo, gli impianti oggetto dell’autorizzazione unica per cui si controverte costituiscono ed integrano modificazioni dell’assetto del territorio:

b) l’art. 143 comma I lett. h del d.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42 contiene una disposizione amplissima sebbene non esaustiva (“L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

“h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; “) che conduce a ritenere che il Piano paesaggistico (“almeno”) debba fare riferimento ad ogni trasformazione del territorio, tra le quali, come si è visto, rientrano gli impianti Fer.

c) sostenere che il piano paesaggistico, anche a livello di linea tendenziale ed obiettivi da perseguire (e contesti da salvaguardare) nulla potesse indicare in proposito appare francamente approdo del tutto non condivisibile;

d) la regione può provvedere, purchè non travalichi il solco “in negativo” tracciato dalle linee guida nazionali, ad esempio precludendo del tutto la realizzazione di impianti in aree agricole: ma ciò non sembra sia avvenuto, e la considerazione contenuta nella nota dell’Avvocatura in ultimo richiamata dall’appellante nella propria memoria di replica, secondo cui il Pttr avrebbe dettato prescrizioni più stringenti che in passato è, appunto, una considerazione generale che però non si lega ad alcuna censura prospettata nell’odierno appello.

4.4. Tanto esaurisce la disamina del Collegio, e conduce alla reiezione dell’appello, senza che sia necessario esplorare il secondo (complementare) versante di indagine che parimenti dovrebbe condurre alla inammissibilità del ricorso di primo grado, per carenza dell’interesse concreto e per difetto di lesione.

4.5. Si rammenta brevemente in proposito, per completezza, che come rilevato dall’appellata regione, e come discende dall’art. 6 (recante “Disposizioni normative”)delle n. t.a. al PTTR (“1. Le disposizioni normative del PPTR si articolano in indirizzi, direttive e prescrizioni, oltre che in

linee guida per orientare strumenti o interventi di particolare rilievo.

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