Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 novembre 2017, n. 5121. Il termine di novanta giorni contenuto nel comma 10 dell’art. 12 del d.Lgs. 387/2003

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2. Gli indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici

del PPTR da conseguire.

3. Le direttive sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonei a garantire la

realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR da parte dei soggetti attuatori mediante i

rispettivi strumenti di pianificazione o di programmazione. Esse, pertanto, devono essere recepite

da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR, nelle disposizioni che

disciplinano l’adeguamento dei piani settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle presenti

norme, nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del PPTR con gli altri piani.

4. Le prescrizioni sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni oggetto del PPTR,

volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme

vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento

vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.

5. In applicazione dell’art. 143, comma 8, del Codice le linee guida sono raccomandazioni

sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di

programmazione, nonché di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di

indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della

valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.

Una prima specificazione per settori d’intervento è contenuta nell’allegato 4.3.”)

le contestate linee guida costituirebbero delle (mere) raccomandazioni, e sarebbero prive di efficacia immediatamente cogente.

4.5.1. La suindicata disposizione delle N.t.a. richiama espressamente il comma 8 dell’art. 143 del decreto legislativo – 22 gennaio 2004, n. 42 (Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.) e “doppia”, ribadendola, l’indicazione ivi contenuta: la espressa previsione di cui alla norma di legge richiamata, impedisce di ritenere che la regione Puglia abbia straripato dalle proprie competenze dedicando talune disposizioni delle linee guida agli impianti di produzione delle energie rinnovabili.

4.5.2. A fronte di ciò, discenderebbe comunque (T.A.R.,- Lazio-, sez. I, 18/05/2001, n. 4191

TA.R. Lecce, -Puglia-, sez. I, 24/02/2010, n. 622, e si veda anche. T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. II, 02/03/2011, n. 1950 laddove si fa presente che “alla “raccomandazione”, adottata in sede regionale nel procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico, va riconosciuto valore di atto di indirizzo, non autoritativo e non vincolante nei confronti del Comune destinatario”) che:

a) la parte appellante non avrebbe e non ha alcun concreto ed attuale interesse ad impugnare dette prescrizioni, stante la non cogente valenza delle stesse;

b) potrebbe avere, invece, interesse ad impugnare singoli provvedimenti di diniego e/o singoli pareri negativi (ma ciò, si ribadisce, non è avvenuto nell’odierno processo) laddove questi, ad esempio, si incentrassero su disposizioni delle linee guida 4.4.1. (parte seconda Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) erroneamente ritenute quali immediatamente cogenti, ovvero laddove fossero state male interpretate, immotivamente applicate, inesattamente estese, etc;

c) allo stato, trattandosi di mere raccomandazioni, non avrebbe né interesse ad impugnarle, né dalle stesse discenderebbe alcuna diretta ed immediata lesione, per cui anche sotto tale profilo il ricorso non supera la preliminare valutazione di ammissibilità;

d) tale considerazione concerne tutti i riproposti originari motivi del ricorso di primo grado, ed anche la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalla parte appellante: esclusa la valenza cogente delle disposizioni che la parte appellante (pur senza enumerarle o specificamente indicarle) considera preclusive, non v’è interesse o rilevanza neppure sotto tale angolo prospettico.

5. Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza di prime cure resta confermata, con le integrazioni motivazionali sopra evidenziate.

6. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e pertanto la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore della regione Puglia, nella misura che appare equo determinare in Euro tremila (? 3000//00) oltre oneri accessori, se dovuti, mentre vanno compensate nei confronti delle amministrazioni centrali appellate, stante la limitata attività defensionale da queste espletata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui alla motivazione che precede.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della regione Puglia, nella misura di Euro tremila (? 3000//00) oltre oneri accessori, se dovuti, e le compensa tra le altre Parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

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