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3. Contro la stessa sentenza la signora Di Ge. ha quindi proposto appello, prospettando i seguenti motivi di censura.
3.1. Error in iudicando per violazione dell’art. 21 e ss. della legge n. 1034/1971 – difetto di motivazione per mancata delibazione di motivi di ricorso – violazione ed errata applicazione dell’art. 44 della legge n. 47/1985 – violazione dell’art. 97 Cost..
Con l’ottavo motivo del ricorso di primo grado l’appellante ha dedotto l’illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato per violazione dell’art. 44 della legge n. 47/1985 e il conseguente divieto di comminare l’abbattimento di opere oggetto di una domanda di condono edilizio non ancora esitata. Tale motivo di ricorso, secondo l’appellante, non è stato esaminato dai giudici di prime cure che hanno delibato unicamente i primi tre motivi di gravame.
3.2. Error in iudicando sul primo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Con il primo motivo del ricorso di primo grado, l’appellante ha prospettato l’illegittimità dell’ordine di demolizione gravato in quanto emesso in carenza del prescritto avviso di avvio del procedimento.
I giudici di prime cure hanno ritenuto infondato il motivo affermando che “Tali considerazioni dimostrano altresì che il contenuto del provvedimento era doveroso e vincolato e che dunque non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Al contrario, la circostanza contrasterebbe con quanto stabilito all’art. 7 della legge n. 241/1990 e con il principio di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento.
3.3. Error in iudicando sul secondo e terzo motivo di ricorso: violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione degli artt.- 23 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 – violazione dell’art. 4 del D.L. n. 398/1993 – violazione dell’art. 2 della legge n. 662/1996 – difetto ed erroneità della motivazione difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Con il secondo e terzo motivo del ricorso di primo grado, l’appellante ha dedotto la illegittimità dell’ordine demolitorio gravato, nella parte in cui ha contestato l’esecuzione di talune opere edili. In realtà, sull’immobile di sua proprietà non sono stati eseguiti ulteriori lavori dal 1996. L’attuale conformazione dell’immobile e dei locali sanzionati sarebbe, infatti, la risultante dei lavori assentiti con una D.I.A., presentata in data 23 aprile 1996, su una consistenza edilizia derivante da una istanza di condono del 1986.
Il Comune, secondo l’appellante, avrebbe quindi contestato un abuso che riguardava opere assentite con la richiamata D.I.A. del 1996, in relazione alla quale si era formato il silenzio dell’Amministrazione e il conseguente titolo abilitativo, mai annullato in autotutela.
3.4. Error in iudicando per violazione dell’art. 21 e ss. della legge n. 1034/1971 – difetto di motivazione per mancata delibazione di motivi di ricorso.
La sentenza gravata omette di motivare in relazione al quarto, quinto, sesto, settimo motivo del ricorso di primo grado. Tali censure sono quindi riproposte nell’appello (paragrafi V, VI, VII, VIII).
In sostanza, l’appellante deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato (fondato sul mero richiamo al verbale di sopralluogo redatto il 20 agosto 2007 dagli agenti di polizia municipale), l’affidamento ingenerato (i presunti abusi sono comunque risalenti al 1996), l’assenza di aumenti di volume e di conseguenza l’assenza della violazione del divieto di realizzare opere in una zona sottoposta a vincolo ambientale.
4. L’appellante ha poi depositato un’ulteriore memoria il 17 maggio 2017 nella quale ha ribadito i profili di appello prospettati nel ricorso.
5. Il comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
6. Con ordinanza cautelare n. 6785 del 20 settembre 2008 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2017.
9. L’appello non è fondato.
10. Il comune di (omissis), a seguito del verbale dei vigili urbani del 20 agosto 2007 (redatto all’esito del sopralluogo effettuato in data 10 agosto c.a. su sollecitazione di un vicino), ha ingiunto all’appellante la demolizione, con ordinanza del 23 ottobre 2007, di talune opere abusive realizzate dalla stessa su un immobile di sua proprietà ricadente in un’area, classificata sismica, soggetta a vincolo ambientale.
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