Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 14 novembre 2017, n. 5237. Sussiste un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio amministrativo sulla validità del decreto di esproprio

[….segue pagina antecedente]

10.6. Applicando i su esposti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che il comportamento delle ricorrenti ha assunto un ruolo eziologico decisivo ed assorbente nella produzione di un pregiudizio che il corretto utilizzo dei rimedi giustiziali avrebbe plausibilmente consentito di evitare.
10.7. A tal fine rileva:
a) l’omessa impugnazione del provvedimento lesivo e l’omessa sollecitazione dei poteri cautelari del giudice amministrativo, coerente con la scelta iniziale di opporsi all’indennità di espropriazione, sul presupposto della validità del decreto di esproprio;
b) la successiva scelta, compiuta dalle aventi causa della proprietaria e attuali appellanti, di eccepire, nella sede del giudizio civile concernente la stima delle indennità, la nullità, per carenza di potere, del decreto emesso dopo la scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità, al dichiarato scopo di precostituirsi il presupposto per l’esercizio dell’azione di risarcimento dinanzi al giudice amministrativo, aggirando l’ostacolo all’epoca costituito dalla teoria della c.d. “pregiudizialità amministrativa”;
c) l’esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa, stante il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica pacificamente esistente tra i due giudizi, non deducendo, in quello civile pregiudicato, la contemporanea pendenza di quello amministrativo, così integrando abuso dei mezzi processuali;
d) l’omesso esercizio dell’azione di restituzione in pristino e/o di risarcimento per perdita della proprietà dopo l’irreversibile trasformazione del suolo dinanzi al giudice ordinario, pacificamente possibile dinanzi al giudice ordinario almeno sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, prima dei contrasti sulla giurisdizione, che hanno segnato l’interpretazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 e l’art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 (t.u. espr.), sino alle sentenze della Corte costituzionale nn. 204 del 2004 e 191 del 2006;
e) una scelta difensiva univoca avrebbe potuto consentire di ottenere o la corretta determinazione dell’indennità di esproprio, ovvero la restituzione del bene illegittimamente espropriato; l’azione di restituzione e/o di risarcimento per equivalente dinanzi al giudice ordinario avrebbe potuto consentire il risarcimento per equivalente per irreversibile trasformazione, sulla base della teorica della c.d. occupazione acquisitiva, che non fa più parte dal diritto vivente solo a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 735 del 19 gennaio 2015 (in termini Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2016);
f) le ricorrenti hanno domandato il risarcimento del danno (in assoluto dinanzi al giudice amministrativo per la prima volta) solo nel corso dell’anno 2007 (dopo ben 21 anni dall’emanazione del decreto di esproprio) e solo dopo che, in sede di giudizio di opposizione alla stima, la Corte di appello aveva rigettato nel merito la pretesa di rideterminazione della entità della indennità di esproprio, facendo poi valere nel presente giudizio la sopravvenuta dichiarazione di improcedibilità della domanda di opposizione alla stima, resa in un giudizio subordinato a quello amministrativo (dal punto di vista logico giuridico) per giunta senza che fosse stata rappresentata la pendenza del giudizio pregiudicante (concluso con la odierna decisione).
10.8. In conclusione, la scelta di non avvalersi delle forme di tutela specifiche che plausibilmente avrebbero evitato il danno ora preteso, in una con l’uso abusivo degli strumenti processuali apprestati dall’ordinamento, integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile (per l’applicazione del medesimo principio sia pure rispetto a fattispecie diverse, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1130 del 2012; sez. III, n. 1565 del 2016; per l’applicazione del principio in riferimento alla riduzione del risarcimento, Cons. Stato, sez. IV, n. 1835 del 2017).
11. A tanto consegue il rigetto dell’appello.
11.1. Le spese processuali del grado sono integralmente compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
Restano a carico delle ricorrenti le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere, Estensore

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *