Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 26 ottobre 2017, n. 49242. Va accolta la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza dell’espulsione in attesa della protezione sussidiaria

Va accolta la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza dell’espulsione in attesa della protezione sussidiaria, nei confronti di un soggetto che sta espiando una pena per violazione delle norme sugli stupefacenti, se nel suo paese ci sono sistematiche violazioni dei diritti umani

Sentenza 26 ottobre 2017, n. 49242
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere

Dott. MAGI Raffaell – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dr. ROMANO Giulio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia con ordinanza resa in data 15 novembre 2016 ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS), avverso il diniego della revoca anticipata della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
1.1 In prima istanza, il Magistrato di Sorveglianza precisava che (OMISSIS) – di nazionalita’ nigeriana – sta espiando (con termine previsto al 21.1.2018) una pena complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione per violazione disciplina stupefacenti ed altro. I fatti di reato risultano commessi tra il (OMISSIS).
La domanda di revoca della misura di sicurezza dell’espulsione (applicata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86 con sentenza del 12 marzo 2013) – motivata in riferimento alla esistenza di condizioni idonee a configurare, in tesi, la particolare condizione di avente diritto alla protezione sussidiaria-, non viene in concreto esaminata dal primo giudice in virtu’ del “non prossimo” fine pena.
1.2 Il Tribunale, posto di fronte alla doglianza del detenuto – incentrata sulla esistenza dell’interesse ad ottenere una delibazione del merito, posto che una volta maturata la decorrenza della pena sarebbe stato condotto in un CIE con il rischio di non ottenere tempestivo riconoscimento della condizione ostativa e correlata esecuzione dell’espulsione – osserva che in astratto (in rapporto al paventato rischio di condanna alla pena di morte, ove rimpatriato) la domanda di protezione sussidiaria potrebbe trovare accoglimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 2, lettera g, ma tale domanda puo’ essere presentata anche dal soggetto detenuto, nelle forme ordinarie.
Non viene, pertanto, ravvisato l’interesse ad ottenere un immediato accertamento incidentale della condizione ostativa alla espulsione, posto che – in ogni caso – il mancato completamento della pratica amministrativa (in tempo antecedente al fine pena) darebbe luogo esclusivamente al trattenimento ulteriore presso il CIE e non alla esecuzione dell’espulsione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale sottoscrizione – (OMISSIS), deducendo erronea applicazione delle norme regolatrici e vizio di motivazione.
Si rappresenta che l’interesse ad ottenere una statuizione di merito su quanto rappresentato – sia pure in via incidentale – non poteva dirsi insussistente, dovendosi evitare la protrazione della restrizione – in via amministrativa – presso il CIE successiva alla decorrenza della pena in virtu’ dei tempi di esame della domanda di protezione.
Quanto alla “precocita’” della domanda (aspetto rilevato dal MdS), si evidenzia che tale qualificazione non puo’ ritenersi accettabile, essendo in corso la detenzione da quattro anni e potendosi pertanto procedere alla revoca della misura di sicurezza.
Si ribadisce, quanto ai profili di ammissibilita’ dell’originaria istanza, che anche l’espulsione a titolo di misura di sicurezza non puo’ – in tesi – essere eseguita li’ dove esponga il soggetto a pericoli per la incolumita’ o a trattamenti disumani o degradanti, citandosi sul punto la disposizione del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 20, da interpretarsi anche alla luce dei contenuti della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e va accolto, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
1.1 Va precisato, in apertura, che le motivazioni del diniego alla revoca – o comunque alla eventuale dichiarazione di ineseguibilita’ – della misura di sicurezza dell’espulsione sono, in realta’, alquanto diverse nelle due decisioni di merito.
Comune ai due provvedimenti e’ la scelta di negare l’esame dei profili di diritto e di fatto sollevati dal ricorrente (ossia la fondatezza o meno della denunzia di inseguibilita’ della misura di sicurezza dell’espulsione per l’esposizione a grave pericolo del soggetto ove rimpatriato) ma le ragioni di tale approdo sono rappresentate: a) per il magistrato di sorveglianza dalla non prossimita’ temporale del fine pena, in un contesto che non nega la possibilita’ di pervenire, persistendo la pericolosita’ sociale, all’applicazione di misura di sicurezza tipologicamente diversa ove l’espulsione si riveli ineseguibile per contrasto con la disposizione di legge di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19; b) per il Tribunale di Sorveglianza appare invece carente l’interesse ad ottenere un accertamento immediato e incidentale – della condizione ostativa, potendo il soggetto detenuto presentare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in via ordinaria, posto che l’unica conseguenza, ove i tempi di esame di tale domanda non siano coincidenti con il fine pena, sarebbe quella di un trattenimento presso il CIE.
1.2 Il ricorrente contesta, in effetti, entrambe le argomentazioni, pur se il provvedimento del Tribunale si pone come sostitutivo della prima decisione, trattandosi di statuizione di secondo grado.
2. In ogni caso, va affermato che sia la prima che la seconda ratio decidendi non appaiono conformi ai contenuti legali del sistema giurisdizionale di tutela della condizione soggettiva della persona destinataria di misura di sicurezza personale, che invochi – in corso di espiazione – una rivalutazione della misura di sicurezza disposta dal giudice della cognizione (e divenuta definitiva in uno con la sentenza cui inerisce).
2.1 Va infatti evidenziato, quanto al generale profilo della “rivedibilita’ anticipata” della misura di sicurezza personale rispetto al momento di legale eseguibilita’ (il termine della pena, con obbligo di valutazione ex officio della condizione di attuale pericolosita’, secondo quanto previsto dall’articolo 679 c.p.p.) che e’ pacifica, secondo gli arresti di questa Corte di legittimita’ successivi alla parziale declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 207 c.p., comma 2 (Corte Cost., sent. n. n. 110 del 1974) la rivedibilita’, su istanza di parte, della misura di sicurezza disposta in cognizione, durante la fase di espiazione della pena (in tal senso, Sez. 1 del 22.3.1997, ric. Narciso, nonche’ Sez. 1 n. 46986 del 29.11.2007, rv 238317 e Sez. 1 n. 46938 del 17.11.2004, rv 230192). Quanto alla possibilita’ di adottare il provvedimento di revoca anticipata, durante la fase di espiazione, anche in riferimento a misura di sicurezza “istantanea”, come l’espulsione dal territorio dello Stato, la stessa e’ stata affermata da Sez. 1 del 29.9.1986, ric. Sattar e successive in senso conforme.
E’ evidente che la statuizione in punto di misura di sicurezza, divenuta definitiva (trattasi di capo della decisione emessa in cognizione, anche autonomamente impugnabile ai sensi e con le modalita’ cui all’articolo 579 c.p.p.) risulta rivedibile, nella maggior parte dei casi, in riferimento al profilo della persistenza della pericolosita’ sociale e cio’ richiede, per logica, un minimo di distanza temporale tra il momento della definitivita’ del titolo e quello della richiesta di rivalutazione (nel caso in esame di certo sussistente), ma in nessun caso e’ estraibile, dalle disposizioni normative applicabili, una “regola” di necessaria prossimita’ della domanda al “fine pena”, specie in un caso come quello oggetto della presente decisione.

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