Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 24 novembre 2017, n. 28136. L’osservanza delle indicazioni contenute in una circolare ministeriale non valgono ad integrare l’esimente della buona fede

L’osservanza delle indicazioni contenute in una circolare ministeriale non valgono ad integrare l’esimente della buona fede, che rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso

Ordinanza 24 novembre 2017, n. 28136
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1015-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE MORLUPO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1207/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza depositata il 26 maggio 2015, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Castelnuovo di Porto n. 427 del 2013, e nei confronti del Comune di Morlupo, e per l’effetto ha confermato il rigetto dell’opposizione a verbale con il quale e’ stata contestata la violazione di cui all’articolo 126-bis C.d.S., comma 2.
L’opponente, proprietario del veicolo del quale, con precedente verbale, era stato contestato l’eccesso di velocita’, non aveva comunicato i dati del conducente del veicolo nel termine di 60 giorni dall’invito rivoltogli dall’Amministrazione.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi, anche illustrati da memoria. Non ha svolto difese il Comune di Morlupo.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
4. Con il primo motivo e’ denunciata “violazione ed errata applicazione dell’articolo 23 Cost. nell’interpretazione resa dal giudice di merito della disciplina di cui all’articolo 126 C.d.S., comma 2, senza tenere conto del mancato adeguamento dell’organo di polizia comunale ai poteri di coordinamento esercitati dal Ministero dell’interno”, con circolare del 29 aprile 2011, secondo cui la presentazione del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) avverso l’accertamento della violazione presupposta costituisce documentato motivo dell’omissione dei dati richiesti.
5. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 preleggi e si contesta l’interpretazione dell’articolo 126-bis C.d.S., fornita dal Tribunale, che non aveva tenuto conto del dato testuale e dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005.

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